Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15295 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. un., 17/07/2020, (ud. 18/12/2018, dep. 17/07/2020), n.15295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24652/2017 proposto da:

B.C., D.M., B.M.,

D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9, presso

lo studio dell’avvocato ELENA STELLA RICHTER, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MALCESINE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RINALDO SARTORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3826/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 31/07/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consiglio di Stato, adito in appello da B.C., D.M., B.M. e D.A. per la riforma della sentenza con la quale il TAR per il Veneto aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal solo B.C. per l’annullamento: a) di permessi per costruire riconosciuti dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Malcesine e b) dell’ordinanza del 20 ottobre 2015 di demolizione delle opere realizzate in esecuzione dei permessi di costruire annullati, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha così rigettato il gravame di B.C., dichiarando inammissibile anche l’appello proposto dai soggetti ulteriori (rispetto a B.C.) che non avevano partecipato al giudizio di primo grado.

Ha osservato infatti il giudice amministrativo che la procura rilasciata a B.C., qualificatosi proprietario dell’immobile in discorso, dagli effettivi proprietari D.M., B.M. e D.A., in relazione ai suoi contenuti non aveva affatto attribuito al primo la rappresentanza processuale dei secondi, assolutamente non indicata nell’oggetto e nei compiti specificamente assegnatigli, laddove il riferimento ad attività da svolgersi presso determinate autorità risultava limitato all’autorità amministrativa ed a quella fiscale. A lume dell’art. 77 c.p.c., non poteva dunque desumersi dalla procura l’esistenza di un potere di rappresentanza processuale, che avrebbe dovuto essere conferito “espressamente” per iscritto.

Nè era invocabile il disposto dell’art. 182 c.p.c., essendosi qualificato il B., nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, come “proprietario” dell’appezzamento, e di conseguenza del manufatto su di esso realizzato. La norma, invero, prevede la concessione del termine quando il giudice “rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione”, presupponendo che vi sia stato un soggetto che abbia partecipato al giudizio in una di tali situazioni, in relazione alle quali l’autorità giurisdizionale rilevi irregolarità. La regolarizzazione invocata risultava poi ulteriormente preclusa dallo spirare del termine di decadenza per la impugnazione degli atti.

Quanto a D.M., B.M. e D.A., reali proprietari del terreno e del manufatto realizzato, essi avrebbero dovuto impugnare tempestivamente i provvedimenti nel primo grado del giudizio, non potendo direttamente proporre appello avverso la sentenza resa in un giudizio in cui essi non sono stati parti formali, e d’altra parte l’art. 102 c.p.a. prevede al comma 1 che “possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado”.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi attinenti alla giurisdizione B.C., D.M., B.M. e D.A.; il Comune di Malcesine resiste con controricorso.

Fissata ex art. 380 bis 1 c.p.c., l’adunanza camerale al 18 dicembre 2018, tanto i ricorrenti che il controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.

Col primo motivo, denunciando diniego della giurisdizione e di giustizia in relazione all’abnorme applicazione data all’art. 182 c.p.c., i ricorrenti assumono che B.C. non ha speso la propria qualità di rappresentante nel ricorso introduttivo, ma lo avrebbe fatto nella prima occasione difensiva successiva alla proposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata da controparte, non operando, in relazione alla legittimazione processuale, le ordinarie preclusioni istruttorie.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano diniego della giurisdizione e di giustizia in relazione al mancato riconoscimento della legittimazione in proprio di B.C. alla proposizione del ricorso quale destinatario diretto dei provvedimenti.

Con il terzo motivo denunciano diniego della giurisdizione e di giustizia in relazione al mancato riconoscimento della legittimazione in proprio di B.C. alla proposizione del ricorso quale procuratore/mandatario.

I motivi, siccome strettamente legati, vanno esaminati congiuntamente.

Essi devono essere disattesi, a lume dell’orientamento di queste Sezioni unite secondo cui “la mancanza di una condizione dell’azione (legittimazione o interesse ad agire), rilevata dal giudice amministrativo e posta a fondamento della pronuncia di rigetto, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione, nè potendosi configurare un rifiuto della stessa da parte del giudice amministrativo” (Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 475).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese vive liquidate in Euro 200.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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