Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15294 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29690-2005 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato LO DUCA
ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSARELLI ANTONINO;
– ricorrente –
contro
I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MESSINA
MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANO AUGUSTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 331/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 26/08/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia e compensazione delle spese.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che C.G., con atto sottoscritto anche dal difensore, cd. I.A., con atto sottoscritto anche dal difensore, con dichiarazioni contestuali, hanno il primo rinunziato il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, ed il secondo accettato la rinunzia;
che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il presente processo estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011