Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15294 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29690-2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. SCALIA 6, presso lo studio dell’avvocato LO DUCA

ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSARELLI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MESSINA

MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGANO AUGUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia e compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che C.G., con atto sottoscritto anche dal difensore, cd. I.A., con atto sottoscritto anche dal difensore, con dichiarazioni contestuali, hanno il primo rinunziato il ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, ed il secondo accettato la rinunzia;

che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il presente processo estinto per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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