Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15293 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29154/2011 proposto da:

T.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IGINO BUDELLI;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato VINICIO

D’ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO FISCAL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1853/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udir n l’Avvocato Rufini Alessandro difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. T.R. adiva il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Gallarate chiedendo la condanna di M.A. al rilascio di un appezzamento di terreno in (OMISSIS), in atti specificamente individuato.

La ricorrente, quale proprietaria del terreno, esponeva che il M. ne aveva ricevuto in affidamento la coltivazione da parte di Q.G. (deceduto nel (OMISSIS)) al quale ultimo le proprie danti causa (ovvero al madre e la zia) avevano concesso in comodato gratuito l’appezzamento stesso.

Il M. resisteva all’avversa domanda e deducendo di aver posseduto il terreno dal 1975 ovvero da quando gli era stato ceduto dal Q., chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto per intervenuta usucapione.

L’adito Tribunale, dopo la conversione del rito, con sentenza n. 203/2007, condannava il convenuto alla immediata restituzione del terreno all’attrice ed alla refusione delle spese di lite e ctu, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione.

Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponeva appello, chiedendo la riforma della gravata sentenza, il M..

Resisteva all’impugnazione la T. chiedendo il rigetto del gravame.

L’adita Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1853/2011, in riforma della gravata decisione, rigettava la domanda di rilascio e dichiarava l’intervenuta usucapione del terreno in questione in favore del M., con condanna della T. alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la stessa T. con atto fondato su due motivi.

Resiste con controricorso il M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo quale l’omessa considerazione dell’esatto inizio del periodo idoneo all’usucapione per mancata considerazione che non vi era compatibilità, almeno fino al 1983, della compresenza sullo stesso terreno di un soggetto che lo deteneva pacificamente nomine alieno e del convenuto che asseriva di possederlo.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso si censura, nella sostanza, l’apprezzamento svolto dalla Corte di merito, nell’ambito delle prerogative proprie, in ordine alla valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie, in particolare della assunta prova per testi.

La motivazione della sentenza gravata risulta basata su congrua ed idonea motivazione immune da vizi logici censurabili in questa a sede.

E’ in ogni caso smentito da quanto accertato in corso di causa e risultante dalla sentenza impugnata l’assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stato considerato “l’esatto inizio del periodo idoneo” ai fini della decorrenza dell’usucapione.

La sentenza gravata ha motivatamente dato atto che, a seguito della svolta istruttoria, risultava che galla notifica dell’atto introduttivo del giudizio l’appellante ( M.) possedeva da oltre venti anni l’area in contestazione e ne godeva in modo autonomo per la propria esclusiva utilità”.

L’affermazione della Corte distrettuale risulta fondata sulla valutazione delle concordi affermazioni dei testi escussi ( F., C. e Cr.), tutte attestante come “dall’inizio o dalla metà degli anni settanta il M. aveva la piena disponibilità del fondo” de quo.

Appare a questo punto palese l’inammissibilità del motivo in esame, tendente – insomma – ad un riapprezzamento (in questa sede non più possibile) del fatto così come valutato dalla Corte di merito.

Giova, tal proposito, rammentare che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo, nonchè carente ed illogica valutazione delle testimonianze assunte avendo la Corte distrettuale escluso la capacità a depone del teste Cr. e non essendosi provveduto alla comparazione delle deposizioni dei testi di controparte con quelle dei testi indicati da essa ricorrente.

Il motivo, anche per le ragioni già esposte innanzi sub 1, è parimenti inammissibile.

Nessun vizio motivazionale è dato riscontrare nella gravata decisione oggetto precipuo del giudizio innanzi a questa Corte. Peraltro la pluralità e concordanza delle deposizioni dei testi escussi fa in ogni caso venir del tutto meno la validità della svolta censura in esame anche sotto il profilo della comparazione.

Emerge, in sostanza, l’intenzione di voler giungere – ad opera della parte ricorrente – ad un riesame del ragionamento decisorio svolto nel giudizio di merito e non più riesaminabile al cospetto di una decisione – come quella gravata – argomentata logicamente. D’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608) svolto adeguatamente dal Giudice del merito.

Per di più e conclusivamente va riaffermato il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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