Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15293 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15293 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso n. 9165/2010 proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei

C 3G
‘IS

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro

Totera Rinaldo
– intimato

avverso la sentenza n.19/10//2009 della Commissione
Tributaria della Calabria, depositata il 16 febbraio
20009;
udita la relazione della causa -svolta nella pubblica
udienza del 12 febbraio 2015 dal Consigliere Maria Enza

R.G.N. 9165/2010

1

Data pubblicazione: 21/07/2015

La Torre;
udito l’Avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per
la cassazione della sentenza della CTR della Calabria,
n.

19/10/09 dep. 16 febbraio 2009, notificata il 29

marzo 2010, che ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di
Cosenza (che aveva accolto il ricorso proposto da
Rinaldo Totera contro gli avvisi di accertamento per
Irpef anno 1991 e 1992), in quanto sottoscritto da
persona priva dei poteri di rappresentanza, spettanti
al solo direttore dell’Agenzia o “da colui che da
questi abbia ricevuto una procura generale”.
L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione.
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle
entrate deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 546/92 in combinato
disposto con l’art. 52 d.lgs. 546/92 in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR rilevato
d’ufficio il difetto di sottoscrizione dell’appello da
parte del Direttore dell’Agenzia (o da un funzionario
con procura generale), contro la previsione dell’art.
57 d.lgs. 300/99, che ha attribuito la legittimazione
R.G.N. 9165/2010

2

Svolgimento del processo

processuale alle Agenzie delle entrate – nella nuova
articolazione in uffici locali- per i giudizi innanzi
le Commissioni tributarie. Rileva, in base agli artt.
11 e 12 del D.lgs. 546/92, che l’appello è ammissibile
in quanto sottoscritto dal funzionario preposto al
settore contenzioso dell’Agenzia, senza necessità di

nella stessa preposizione del funzionario
sottoscrittore al settore contenzioso dell’Ufficio.
2. Il motivo è fondato.
3.

Alla fattispecie è applicabile il principio

consolidato secondo cui “in tema di contenzioso
tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur
non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto
di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio,
deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal
funzionario preposto al reparto competente, poiché la
delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere
legittimamente conferita in via generale mediante la
preposizione del funzionario da un settore dell’Ufficio
con competenze specifiche, nella specie il settore del
contenzioso” (Cass. 628/2006; conf. Cass. n. 6691/2014;
20911/2014; 21546/2011; 874/2009; 2432/2001).
La sottoscrizione dell’atto di appello pertanto, deve
ritenersi validamente apposta quando proviene dal
funzionario preposto al reparto competente, ove non sia
contestata come in questo caso- la provenienza
dell’appello dall’Ufficio competente e fino a quando
non sia eccepita e provata la non appartenenza del

R.G.N. 9165/2010

3

deposito di una delega o procura generale, implicita

sottoscrittore

all’ufficio

appellante

o

comunque

l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di
primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto
provenga dall’Ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n.
6691/2014).
Ha dunque errato la CTR nel dichiarare inammissibile
l’appello dell’Ufficio sulla base della mera
considerazione del difetto di sottoscrizione di esso
da parte del Direttore dell’Agenzia o di “colui che da
questi abbia ricevuto una procura generale”, in
mancanza di apposita eccezione del contribuente sulla
eventuale abusiva posizione del firmatario
dell’impugnazione e della relativa prova sulla
veridicità dell’assunto.
3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione
della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della
Calabria in diversa composizione, che dovrà procedere
all’esame nel merito dell’appello dell’ufficio,
erroneamente dichiarato inammissibile dal giudice

a

quo. La Commissione provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria, anche
per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Deciso in Roma il 12 febbraio 2015
Il Con

liere estensore
Il P sidente

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