Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15293 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35081-2019 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato EDEN VERONESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 477/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 477/07/2019, depositata l’11 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Biella, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro gli avvisi d’accertamento emessi nei suoi confronti, per gli anni 2009,2010,2011 e 2012, in materia di irpef, che hanno ripreso a tassazione redditi da capitale non dichiarati, all’esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che ha accertato che numerosi contribuenti italiani, compresa la ricorrente, avevano investito somme di denaro stipulando contratto con la società inglese B&C best Properties Limited, dai quali erano scaturiti interessi che erano stati, di volta in volta, reinvestiti, sulla base dei relativi accordi contrattuali, producendo ulteriori interessi, che l’accertamento ha ritenuto assoggettati all’imposizione ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 45, comma 2.

2.L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la contribuente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1813,1815 e 2697 c.c. e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44 e 45 (TUIR) e vizio di motivazione. Inidoneità dei contratti di finanziamento allegati agli avvisi di accertamento impugnati alla prova della percezione di interessi, utili o altri proventi”.

Assume la ricorrente che:

– non vi sarebbe alcun elemento probatorio circa l’effettiva percezione dei “proventi e/o interessi, ma vi sarebbero elementi di prova gravi, precisi e concordanti del contrario;

– il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 1, non legittima l’equivalenza tra contabilizzazione attiva degli interessi e loro effettiva percezione;

– i contratti stipulati dalla contribuente non sarebbero riconducibili alla tipologia del mutuo, come ritenuto dall’Ufficio, ed andrebbero interpretati diversamente; ad essi non sarebbe applicabile pertanto la presunzione di percezione degli interessi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 1;

– l’Ufficio non avrebbe dato prova della percezione degli interessi;

– la motivazione della CTR sarebbe “irragionevole”;

– sarebbe stato violato il principio di cassa di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45.

2.Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni. Innanzitutto, deve rilevarsi che nel suo interno convivono, senza essere distinte nè tra loro coordinate e graduate, censure dalla natura difforme e non conciliabile, come pretese violazioni di legge; assunte carenze nella valutazione delle prove; un ritenuto, e non meglio descritto, vizio della motivazione, che sarebbe “irragionevole”, espressione che pare supporne l’apparenza.

Il motivo è quindi inammissibile per la contemporanea sostanziale prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione inestricabile di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 11, nn. 3, 4 e 5, cumulati di fatto nell’unico motivo di ricorso, risultano, nel contenuto di quest’ultimo, censure ontologicamente non distinte dalla stessa ricorrente e quindi non autonomamente individuabili e scindibili, se non tramite un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Tanto premesso, il motivo è altresì ulteriormente inammissibile laddove censura, sempre contemporaneamente, pretese violazioni di legge di natura e contenuto difformi ed inconciliabili, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Infatti “In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Il motivo in decisione, assommando genericamente la pretesa violazione delle tre disposizioni, non consente di individuare univocamente quale sia l’effettiva censura proposta e se essa colga la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata.

E’ comunque ulteriormente inammissibile il motivo nella parte in cui pretende di censurare la valutazione delle prove, compresi i documenti relativi ai contratti di finanziamento, effettuata dal giudice a quo) ben oltre il limite consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero non individuando un fatto storico del quale sia stato omesso l’esame, ma pretendendo di sostituire la versione dei fatti della ricorrente a quella apprezzata liberamente dalla CTR.

Infatti, “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Ancora, è inammissibile il motivo nella parte in cui – a quanto pare di capire, ai fini di escludere l’applicazione della presunzione di percezione degli interessi prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, comma 2, – sostiene un interpretazione dei contratti d’investimento sottoscritti dalla contribuente che ne escluderebbe ogni riconducibilità alla figura negoziale del mutuo.

Infatti, il motivo non soddisfa i parametri d’ammissibilità indicati da questa Corte per tale specie di censura, essendo stato chiarito che ” La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra.” (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; conforme Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).

Inoltre, la censura relativa all’applicabilità o meno della presunzione legale di percezione degli interessi, ed alla relativa disciplina, è comunque ulteriormente inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata che, in parte qua, ha ritenuto provato direttamente (e non presunto senza prova contraria) che gli interessi maturati erano stati reinvestiti direttamente su conti esteri, accertamento fattuale che ne implica necessariamente l’avvenuta effettiva percezione.

Del tutto generica, quindi ulteriormente inammissibile, poi è la censura relativa alla pretesa “inesistenza” dei contratti d’investimento, che peraltro neppure si misura con la ratio decidendi espressa nella motivazione della sentenza impugnata in ordine all’assunta nullità dei medesimi negozi, che la contribuente deduce da una truffa che sarebbe stata ordita ai suoi danni e che la CTR ha escluso sia in fatto che in diritto.

3.Pertanto, per tutte tali ragioni (ciascuna di per sè sola sufficiente a determinare la relativa patologia processuale) il ricorso è inammissibile.

4.Nulla sulle spese, non essendosi difesa l’intimata Agenzia.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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