Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15292 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele President – –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29423-2005 proposto da:

P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA

GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLINI

MARIO;

– ricorrente –

contro

PO.AL., PO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2657/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Fabbrini Fabio per delega depositata in udienza

dell’Avv. Giuliano Bologna difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 29.9.2000 P.P. vantava diritti nei confronti di Po.Al. e Ma., in forza di una scrittura privata intercorsa con i convenuti il 13.12.1993 cd. in particolare un diritto di prelazione sull’acquisto di un compendio immobiliare venduto, invece, dai Po. ad un terzo, con la messa a disposizione del prezzo pagato ed invito davanti al notaio per la stipula, richiesta di danni ed in subordine di qualificare il negozio come preliminare.

I convenuti resistevano chiedendo riconvenzionalmente i danni per la trascrizione della citazione.

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza 26.8.2002, respingeva le domande deducendo che l’asserito inadempimento della scrittura, avendo questa efficacia meramente obbligatoria, poteva essere fonte di risarcimento del danno, rimasto, tuttavia, privo di qualsiasi specificazione e non quantificabile da una ctu od equitativamente, e che mancava l’indicazione degli elementi fondamentali del contratto futuro di compravendita.

Proponeva appello P., resistevano i Po., chiedendo la conferma della sentenza e la Corte di appello di Milano, con decisione 2657/04, respingeva il gravame con condanna alle spese, osservando che il Tribunale correttamente aveva fatto intendere al P. che non sarebbe stato più possibile il conseguimento della proprietà del compendio, domanda peraltro non chiesta in primo grado ed inammissibilmente formulata nelle conclusioni in appello, nemmeno attraverso l’impossibile qualificazione come preliminare della scrittura, statuizione non censurata nella citazione in appello.

Erano da respingere le critiche alla mancata ammissione della ctu, che non è mezzo di acquisizione di prove ma di valutazione di prove già acquisite.

Ricorre P. con unico motivo, illustrato da memoria, non svolgono difese le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia in DIRITTO che le due sentenze sono quanto mai ingiuste per A) violazione di norme in diritto ed omessa motivazione.

“I fratelli Po..no.ha.ma.la.lo.vo.a.

v.e.a.p.l.p.d.i.a.f.

d.n.d.e.i.c.c.l.

p.d.v.

S.a.c.c.l.g.i.d.

.Polatti c.h.c.l.b.f.d.Paganoni ,.

c.s.q.l.C.d.a.n.h.s.o.a.

e.n.c.l.r.n.a.m.

c.u.s.c. S.r.c.d.c.i.p.g.e.i.s.d.

p.I.m.a.”.c.d.p.c.p. e.d.e.o.m.c.t.L. c.c.p.n.m.a.

A.p.d.c.g.d.d.v.d.

n.d.d.e.d.o.m.i.c.c.l.

n.s.d.m.e.d.o.c.l.

i.n.p.i.f.(.p.d.i.I. s.s. P. concedono al sig. P. il diritto di prelazione di gg. 30 da comunicare con lettera RR sul prezzo che verrà richiesto al momento della trattativa per il terreno con fabbricato distinto ai mappali F. 41 n. 191 parte, n. 105 parte e n. 106 parte rimanente. Qualora il sig. P. non riterrà di acquistare il sopraccitato terreno al prezzo richiesto restituirà la seguente scrittura al sig. Po.. Sondrio 13.12.1993. Fto Po.Ma. Po.Lu. Po.Al. P. P.”) aveva una mera natura obbligatoria e non poteva dar luogo ad una sentenza costituiva, come correttamente statuito.

La Corte di appello deduce, poi, la mancata censura delle statuizioni di primo grado e la inammissibile proposizione di domande nelle conclusioni in appello, motivazione alla quale si contrappone il generico richiamo di conclusioni in primo grado, senza riportare i motivi di appello.

Quanto alla ribadita doglianza di danni che potevano essere liquidati equitativamente o mediante ctu si omette di considerare che, anche nelle ipotesi in cui il danno sia in re ipsa, e non si dimostra che ciò sussista nella fattispecie, occorre sempre una indicazione specifica o quanto meno orientativa.

Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. espressione del più generale potere di cui all’art. 115 del codice del rito, da luogo non ad un giudizio d’equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond’è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l’onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso.

Inoltre, poichè il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d’un diritto soggettivo non è riconosciuto dall’ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l’arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari patest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e tanto meno, alla sua entità materiale; l’affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all’an debeatur, che presuppone soltanto l’accertamento d’un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l’id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d’un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate.

La ctu, peraltro, non è in se stessa un mezzo di prova ma può divenire strumento di valutazione di prove solo in presenza di specifiche e puntuali circostanze espressamente dedotte.

In definitiva il ricorso va rigettato mentre la mancata costituzione delle controparti esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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