Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15291 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15291 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso n. 9062/2010 proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis

ricorrente

contro

AS

Cooperativa edilizia Melitene a r.l. in liquidazione

intimata

avverso la sentenza n.239/2009 della Commissione
Tributaria centrale, sezione Lazio, depositata il 10
febbraio 20009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N. 9062/10

1

Data pubblicazione: 21/07/2015

udienza del 12 febbraio 2015 dal Consigliere Maria Enza
La Torre;
udito l’Avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per

Svolgimento del processo
1.

Contro

di

l’avviso

accertamento

notificato

dall’Agenzia delle entrate (ai sensi degli artt. 39 e
40 del d.P.R. 600/73), la Coop. Edilizia Melitene a
r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, accolto nel
merito dalla CTP di Roma, che ha ritenuto illegittimo
l’avviso di accertamento dei redditi da valere ai fini
dell’Irpeg e dell’Ilor per l’anno 1982 – a fronte della
perdita dichiarata- perché insussistente il presupposto
impositivo, costituito dal presunto svolgimento di
attività speculativa e non mutualistica da parte della
società (ex art. 26 d.lgs. 1577/1947.
2.In accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio,
la sentenza è stata riformata in secondo grado dalla
CTR del Lazio, che

ha

invece ritenuto sussistere

l’accertata attività speculativa da parte della
società. Su impugnazione della società Melitene, la
C.T.C. sezione Lazio, con la sentenza n. 239/2009 dep.
il 10 febbraio 2009, ha accolto il ricorso, ritenendo
illegittimo l’avviso di accertamento, per non avere
l’Ufficio previamente acquisito il parere obbligatorio
del Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 14 co.2
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l’accoglimento del ricorso;

d.P.R. 601/73 (che non consente all’Amministrazione
finanziaria di negare autonomamente la configurabilità
dei requisiti mutualistici se non previa acquisizione
del suindicato parere).
3.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione

della sentenza della C.T.C., con due motivi L’intimata

Motivi della decisione
1.

Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle

entrate deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. in
relazione 360 n. 4 c.p.c., per non avere la C.T.C.
“dichiarato inammissibile l’eccezione” inerente alla
mancata acquisizione del parere del Ministero del
lavoro, di cui all’art. 14, comma 3 del d.P.R. 601/73,
“per violazione del divieto di ius novorum”.
Col secondo motivo la ricorrente deduce falsa

2.

applicazione dell’art. 14 d.P.R. 601/73 in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, contrariamente a
quanto

deciso

nella

sentenza

impugnata,

l’Amministrazione Finanziaria che accerti il carattere
speculativo dell’attività concretamente svolta dalla
società cooperativa, può procedere ad accertamento
senza necessità di acquisire previamente il parere del
Ministero del lavoro, non essendo in discussione la
sussistenza dei requisiti soggettivi di qualificazione
della società.
3. Il primo motivo è fondato.
4.

Il divieto di domande nuove, di cui all’art. 57,

1 ° co., del d.lgs. n. 546 del 1992, non consente,

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non si è costituita.

dinanzi al giudice d’appello, di porre a base della
pretesa norme non invocate nella fase di proposizione
del ricorso, da cui derivi la necessità di svolgere
distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacché
altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta
possibilità per la controparte di esercitare il diritto

vanno rapportate a ciò che nell’atto introduttivo del
giudizio risulta contestato.
Dall’allegato ricorso introduttivo emerge che la
società contribuente non aveva ivi dedotto la mancata
acquisizione del parere del Ministero del lavoro di cui
all’art. 14, comma 3, d.P.R. 601/73, per cui, essendo
il “thema decidendum” della sentenza di appello
delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi
d’impugnazione avverso l’atto impositivo -dedotte col
ricorso introduttivo- e non essendo consentito un
mutamento delle deduzioni né l’inserimento di temi
d’indagine nuovi, il motivo è inammissibile, in quanto
proposto per la prima volta nel ricorso alla C.T.C.,
che ha basato la sua decisione proprio su di esso.
La giurisprudenza di questa Corte è sul punto
consolidata (cfr.

ex multis

Cass. n. 20928/2014; n.

13934/2011), con riferimento al processo tributario,
“che in quanto rivolto a sollecitare il sindacato
giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento
impositivo,

è strutturato come un giudizio di

impugnazione del provvedimento stesso, nel quale
l’Ufficio assume la veste di attore in senso

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di difesa a mezzo delle eccezioni, che necessariamente

sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante
dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum
che per quanto riguarda la

causa pééendi

(Cass.

1584/06)”. E tale caratteristica circoscrive il
dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con
detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di

contestazioni mosse dal contribuente (Cass. n.
22662/2014; n. 16829/2007; n. 9999/2006).
5. Il motivo inerente alla mancata acquisizione del
parere del Ministero del lavoro, contenuta solo nel
ricorso proposto alla C.T.C. dalla Coop. Edilizia
Melitene, costituisce pertanto una

“mutatio libelli”,

che può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice di
secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità,
poiché il divieto di proporre domande nuove in appello
costituisce

una

preclusione

all’esercizio

della

giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando,
altresì, violazione dei principi del doppio grado di
giurisdizione

e

del

contraddittorio,

costituisce

violazione di norma di ordine pubblico (Cfr. Cass. n.
2201/2012; Cass. n. 27890/2008; S.U. n. 15408/2003).
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso.
6.

L’accoglimento

del

primo

motivo

comporta

l’assorbimento del secondo. Il ricorso quindi va
accolto e, ricorrendone i presupposti, la causa va
decisa

nel

merito,

col

rigetto

del

ricorso

introduttivo. In considerazione della complessità della
controversia, come palesata dai differenti esiti dei

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diritto in esso indicati ed entro ‘i limiti delle

due giudizi di merito, sussistono i presupposti per
compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito.
Le spese del processo in Cassazione, in applicazione
del principio di soccombenza, sono poste a carico della
Cooperativa edilizia Melitene a r.l. e liquidate come
in dispositivo.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e
condanna la società contribuente al pagamento delle
spese del presente giudizio liquidate in E. 4.200,00
oltre spese prenotate a debito.
Deciso in Roma il 12 febbraio 2015
Consigliere est nsore
Il Presidente

P.Q.M.

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