Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15291 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34884-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA

PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

D.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Brescia, con l’indicata sentenza, respingeva l’appello avverso la sentenza che, sulla scorta dell’intervenuta prescrizione quinquennale, aveva annullato l’intimazione di pagamento, notificata a D.I., per la parte relativa ai contributi previdenziali INPS.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con un motivo. D.I. è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) nella parte in cui la sentenza impugnata ha applicato il termine di prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3 e non quello ordinario decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

2.- Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

3.- E’ stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. 4.

Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5. Nulla spese non avendo l’intimato espletato attività difensiva.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA