Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15290 del 17/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25730-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO
MASCAGNI 142, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MARCHESINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAOUL SCOTTO DI TELLA;
– ricorrente –
Contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositato il
07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Termini Imerese con decreto del 7.3.2018, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato la decadenza di C.G. dalla facoltà di proporre giudizio di merito. Il tribunale, dopo aver rilevato che era decorso il termine fissato dall’art. 445 bis c.p.c., comma 4, e che la ricorrente non aveva fatto seguire alla dichiarazione di dissenso rispetto all’esito della ctu, il deposito del ricorso ordinario nei tempi stabiliti dalla disposizione richiamata, aveva dichiarato la decadenza, solo provvedendo sulle spese del giudizio.
Avverso tale decisione proponeva ricorso la C. affidato a un unico motivo. L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con unico motivo è dedotta la violazione ed errata applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver, il tribunale, erroneamente dichiarato la decadenza (con decreto denominato di archiviazione) dalla facoltà di proporre giudizio di merito senza disporre la omologa del requisito sanitario già accertato.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito che “il mancato deposito del ricorso introduttivo del giudizio entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico, nonchè la definizione del giudizio con sentenza di inammissibilità del ricorso, privano infatti di conseguenze le contestazioni mosse alle conclusioni del c.t.u. ai sensi del comma 4 e consentono alla controparte di ottenere dal giudice dell’a.t.p.o. il decreto di omologazione delle stesse” (Cass. n. 8533/2015).
In coerenza con il principio richiamato, non considerato dal tribunale adito, a cui si intende dare seguito, deve accogliersi il ricorso, cassarsi il provvedimento dichiarativo della decadenza e rinviarsi la causa al tribunale di Termini Imerese, altro Giudice, perchè provveda in applicazione degli esposti principi, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto dichiarativo della decadenza e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, diverso giudice, perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020