Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15290 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1433/07) proposto da:

R.V. (C.F.: (OMISSIS)) e F.P.

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Provitera Livio ed

elettivamente domiciliati presso la studio del dr. Achille Di Duca,

in Roma, via Ivanoe Bonomi, n. 92;

– ricorrenti-

contro

M.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Torcia Gaetano ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v. Fasana,

n. 21, presso lo studio dell’Avv. Stefania Sielo;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2018/2006,

depositata il 15 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2002, il sig. M. P. conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli – sez. dist. di Portici i sigg. R.V. e F.P. per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per notar Quarantelli del 26 luglio 1996 in virtù dell’inadempimento del versamento del saldo del prezzo (già accertato con sentenza relativa ad altro precedente giudizio instauratosi tra le parti a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo) dei predetti convenuti e, per l’effetto, ottenerne la condanna alla restituzione dell’immobile oggetto del contratto (sito in (OMISSIS)) ed alla perdita della caparra versata. Nella costituzione dei convenuti, il Tribunale adito, con sentenza n. 188 del 2004, accoglieva la domanda del M.. Interposto appello da parte dei convenuti soccombenti, la Corte di appello di Napoli lo rigettava con sentenza n. 2018 del 2006 (depositata il 15 giugno 2006), condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale rilevava che il “petitum” formulato nell’atto introduttivo della controversia era chiaro e determinato, risultando correlato all’inadempimento, da parte della R. e del F., dell’obbligazione relativa al pagamento del prezzo di vendita dell’immobile loro trasferito dal M. con rogito del 26 luglio 1996; aggiungeva, inoltre, il giudice di appello che la domanda di risoluzione contrattuale non poteva ritenersi preclusa dalla pregressa condanna, ineseguita, dei due acquirenti al pagamento del prezzo, conseguente ad altra precedente sentenza definitiva intervenuta tra le parti. Avverso la suddetta sentenza (non notificata) della Corte partenopea hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 4 gennaio 2007 e depositato il 15 gennaio successivo) R.V. e F. P., articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso il M.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando, a riguardo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

“ritiene la S.C. statuire e, quindi, affermare, a seguito di quanto innanzi esposto in fatto e dedotto in diritto, che nella fattispecie analizzata risulta inoperante l’applicazione della norma di cui all’art. 1453 c.p.c., comma 2 (rectius: c.c.), non essendo consentito alla parte adempiente di un contratto sinallagmatico esercitare autonomamente e distintamente in contemporanea sia l’azione di adempimento della prestazione in forma specifica che l’azione di risoluzione per inadempimento e, in particolare, laddove l’azione di adempimento risulta essere oramai coperta da giudicato?”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè il vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia per indeterminatezza de “petitum” (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con riferimento a tale doglianza risulta indicato il seguente quesito di diritto: “ritiene la S.C. di statuire e, quindi, affermare che, nella fattispecie analizzata, sulla scorta della esposizione in fatto e delle deduzioni in diritto l’attore, odierno resistente, con la sommaria, confusa ed incerta esposizione del libello introduttivo sia incorso nella ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 164 c.p.c., comma 4, con la conseguenza che l’atto introduttivo è da ritenersi nullo. Ed in caso affermativo, non avendo il giudice rilevato detta nullità, seppur eccepita da subito dai convenuti, ed emesso i provvedimenti correttivi di cui al successivo comma dello stesso art. 164 c.p.c., l’atto introduttivo è da ritenersi definitivamente nullo con la conseguenza di avere inficiato l’intero processo di cui pure deve essere dichiarata la nullità”.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la proposizione dell’azione di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare dedotto in giudizio per l’inadempimento a loro addebitato, malgrado essa fosse da ritenersi preclusa in virtù della precedente loro . condanna definitiva ottenuta dal M. all’esito di altro giudizio, rimasta ineseguita, relativa al pagamento del prezzo. Alla stregua di tale rappresentazione, la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, che, non consentendo alla parte adempiente il contemporaneo ed autonomo esercizio della domanda per l’adempimento del contratto e quella per la risoluzione del medesimo, determinerebbe la conseguenza che, una volta ottenuta la condanna definitiva ad eseguire il primo, la scelta del creditore non sarebbe più modificabile e gli sarebbe vietato di richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del bene, poichè, altrimenti, la parte inadempiente si troverebbe penalizzata dalla contemporanea pendenza a suo carico di due diversi provvedimenti giurisdizionali di condanna a suo carico, l’uno per l’adempimento e l’altro per la risoluzione.

La riportata ricostruzione dedotta dai ricorrenti a sostegno del proposto motivo non è meritevole di pregio.

Infatti, secondo la giurisprudenza pressochè univoca di questa Corte (alla quale si aderisce), diversamente da quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, la preclusione processuale prevista dall’art. 1453 c.c. non trova applicazione nel caso in cui, condannata la parte inadempiente all’adempimento con sentenza passata in giudicato, l’inadempimento permane, sicchè l’altra parte può chiedere la risoluzione del contratto, non essendo, peraltro, configurabile un concorso di giudicati tra loro incompatibili (cfr, in particolare, Cass. 27 settembre 1986, n. 5788, e Cass. 4 ottobre 2004, n. 19826).

In altri termini, interpretando sistematicamente il disposto dell’art. 1453 c.c., la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l’adempimento (v.

comma 2) e anche dopo che sia passata in giudicato la sentenza che condanna il debitore ad eseguire il contratto, se r nonostante ciò l’inadempimento persiste (v., in precedenza, già in questo senso, anche Cass. 14 marzo 1951, n. 645; Cass. 6 settembre 1960, n. 2428, e Cass. 16 novembre 1971, n. 3285). Viceversa, una volta domandata la risoluzione, il creditore non può più mutare idea e chiedere l’adempimento, sul presupposto implicito che, scegliendo la risoluzione, egli ha manifestato la volontà di non avere più interesse all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in tal senso si giustifica la conseguenza che cessa l’obbligo del debitore di tenersi pronto ad eseguirlo. Dalla data della domanda di risoluzione, poi, l’inadempiente non può più evitare la risoluzione stessa con un adempimento ormai tardivo (cfr. art. 1453, comma 3). In sostanza, anche dopo l’esaurimento del processo che si sia concluso, in via definitiva, con la condanna de debitore inadempiente (ed anzi proprio in forza di questa condanna), il rapporto contrattuale non può considerarsi venuto meno, con la conseguenza che, permanendo i suoi effetti, continua ad essere applicabile la disciplina prevista dall’art. 1453 c.c. in esame. La condizione che giustifica, anche in tal caso, la proposizione della domanda di risoluzione è costituita, infatti, proprio dall’inadempimento del debitore e non già dall’inerzia dimostrata dal creditore nel porre in esecuzione il giudicato di condanna a lui favorevole. Ciò sta a significare che la preclusione di cui al comma 2 di detta norma implica che la domanda di adempimento della prestazione contrattuale non esclude quella, successiva, per la risoluzione del vincolo negoziale, mentre è vietato agire per l’inverso. Se, dunque, la parte adempiente può mutare, nel medesimo giudizio, la domanda di adempimento in quella di risoluzione, a maggior ragione, nel caso in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna (rimasta ineseguita) che abbia accertato incontrovertibilmente l’inadempimento del debitore, il creditore deve considerarsi legittimato ad agire per l’ottenimento della risoluzione del contratto, che, se accolta con sentenza definitiva, non determina l’insorgenza di un conflitto tra giudicati.

Invero, tale conflitto è escluso perchè la pronunzia di condanna del debitore all’adempimento afferma il diritto della parte adempiente all’esecuzione della prestazione, ma non nega il diritto di questa di ottenere, in relazione all’accertato inadempimento, lo scioglimento del contratto, dovendosi, in ogni caso, considerare che il giudicato si forma rispetto ai fatti dedotti dalle parti ed in relazione alle richieste che risultano conseguentemente formulate. A tal proposito, inoltre, si deve osservare che il giudicato sulla pronuncia di condanna all’adempimento presuppone l’esistenza del rapporto contrattuale, mentre il giudicato sulla pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto elimina, con effetti l’ex tunc”, il vincolo contrattuale e, pertanto, toglie efficacia al giudicato sulla pronuncia di condanna all’adempimento, venendo perciò meno la condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva da esso generata.

In virtù delle esposte argomentazioni merita, quindi, conferma il principio già affermato da questa Corte (seguito anche dalla Corte territoriale) ad avviso del quale “in materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito dall’art. 1453 c.c., comma 1 alla parte adempiente non si consuma all’esito della pronunzia di condanna del debitore all’esecuzione della prestazione (il suo esercizio non rimanendo “a fortiori” precluso dal mancato esperimento della relativa azione esecutiva o dall’esito infruttuoso di questa), giacchè il rapporto contrattuale continua in tal caso ad essere regolato dall’art. 1453 c.c. e, se è ad essa consentito di mutare, nell’ambito dello stesso processo, la domanda di adempimento in quella di risoluzione, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la proposizione della domanda di risoluzione (la cui ragione è costituita dall’inadempimento del debitore e non già dall’inattività palesata dal creditore nel mettere in esecuzione il giudicato di condanna a sè favorevole) qualora l’inadempimento del debitore sia già stato accertato con pronunzia di condanna divenuta definitiva, non risultando in tal caso nemmeno configurabile l’ipotesi del contrasto di giudicati, atteso che la condanna del debitore all’adempimento attribuisce alla parte il diritto all’esecuzione del contratto non negandole tuttavia il diritto di ottenerne viceversa lo scioglimento laddove l’inadempimento si protragga ulteriormente rispetto a quello già accertato e posto a fondamento della decisione passata in cosa giudicata” (cfr. la cit. Cass., sez. 2, 4 ottobre 2004, n. 19826). 4.

Anche il secondo motivo de ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. La Corte di appello, con motivazione logica ed adeguata, ha rilevato che l’oggetto della controversia introdotta in primo grado era chiaramente individuabile sulla scorta del contenuto dell’atto di citazione, poichè, alla stregua dell’esposizione dei fatti enunciati a fondamento della domanda, era univocamente riferibile alla pretesa risolutoria riconducibile all’inadempimento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’obbligazione relativa al pagamento del prezzo di vendita dell’immobile loro trasferito dal M. in virtù del rogito stipulato per notar Quarantelli il 26 luglio 1996. Del resto, dalla stessa rappresentazione delle vicende processuali descritta dalla R. e dal F. nel formulato ricorso e sulla scorta delle deduzioni giuridiche prospettate con riferimento al primo motivo in ordine all’assunta inesperibilità dell’azione di risoluzione da parte del M., appare evidente che i medesimi ricorrenti avevano avuto sufficiente contezza del “petitum” e della “causa petendi” relativi alla seconda domanda giudiziale proposta dallo stesso M. nei loro confronti.

Peraltro, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di una controversia di lavoro) per omessa determinazione dell’oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del “petitum”, inteso sotto il profilo formale de provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, con la conseguenza che detta ipotesi non ricorre quando l’individuazione del “petitum” così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata, come avvenuto nella specie (cfr., tra le tante, Cass. 7 marzo 2006, n. 4828, e Cass. 28 agosto 2009, n. 18783).

5. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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