Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1529 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1529 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 5161-2013 proposto da:
FONDAZIONE DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, in persona
del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio degli
avvocati ANNECCHINO MARCO, COSTANTINO GIORGIO, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PIGNATARO CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 27/01/2014

RUFFINI 2-A, presso lo studio dell’avvocato RACCUGLIA
. TOMMASO, che la rappresenta e difende, per delega a
margine del controricorso;
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA,
in persona del Prefetto pro-tempore, MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA – ISTITUTO DI ALTA CULTURA,
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. FERRAIRONI 25, presso lo
studio dell’avvocato ATTOLINO VITTORIO, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrenti

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 7/2012 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare l’inammissibilità del regolamento
preventivo di giurisdizione.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

Ritenuto che la Fondazione dell’accademia nazionale di danza, in
persona del legale rappresentante Larissa Anisimova, propone ricorso per
regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al
TAR del Lazio, promosso da Carmen Pignataro, quale Presidente della
Fondazione predetta, per l’annullamento di due note prefettizie con le
quale il prefetto aveva diffidato la Pignataro dal porre in essere iniziative
volte a contrastare l’attività della Anisimova ed aveva espresso l’avviso
che questa fosse legittimata a ricoprire l’incarico di Presidente della

della domanda;
che, con ordinanza del 3/2/12, il TAR disponeva la sospensione
dell’efficacia delle note prefettizie impugnate ma il Consiglio di Stato, in
accoglimento degli appelli cautelari proposti dalla Fondazione e dalla
Prefettura di Roma, riformava l’ordinanza, sollevando dubbi sulla
giurisdizione amministrativa;
che resistono con controricorsi la Pignataro e l’Accademia Nazionale
di Danza, instando per il rigetto del ricorso, e la Prefettura, che conclude
per il suo accoglimento;
che il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, sul
rilievo che «le note prefettizie impugnate davanti al tribunale
amministrativo regionale del Lazio non sono suscettibili di impugnazione
giudiziale» per non avere né la forma né la sostanza di atti amministrativi
in senso stretto;
che la Anisimova ha depositato memoria.
Considerato che il giudizio pendente dinanzi al TAR ha ad oggetto la
richiesta di annullamento di due note prefettizie;
che, in base al criterio del petitum sostanziale, non sembra possa
dubitarsi della giurisdizione, in siffatto giudizio, del giudice
amministrativo, trattandosi della impugnazione di due atti amministrativi;
che anche a voler interpretare – come fa il P.G. – l’ordinanza
pronunciata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare come
sostanzialmente negatoria della proponibilità della domanda, resta
l’esigenza che sia il giudice amministrativo a dichiarare l’eventuale
«difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della P. A.» ipotizzato dallo
stesso P.G.;

3

Fondazione, nel quale la Anisimova era intervenuta chiedendo il rigetto

che

va

pertanto

dichiarata

la

giurisdizione

del

giudice

amministrativo;
che appare equo, anche in considerazione della natura del presente
giudizio, compensare le spese di lite tra tutte le parti.
PQM
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo; spese compensate.

civili, il 14 gennaio 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite

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