Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1529 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32876/2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio

Regolo, 12/d, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Fazi, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Firenze Sez.

Distaccata Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 08/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.D. ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Perugia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego delle misure di protezione internazionale ed umanitaria decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’errato mancato riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine; 2) dell’errato mancato riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero perseguitato nel suo paese di origine; 3) della violazione del principio di non refoulment che vieta l’espulsione o il respingimento dello straniero perseguitato nel suo paese di origine per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità in quanto, come riferisce il ricorrente, meramente riproduttivi delle medesime doglianze già sottoposte al vaglio dei gradi di merito ed in quelle sede disattese.

E’, per vero, affermazione corrente nella giurisprudenza di questa Corte che “con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4″ (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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