Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1529 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE VILLA DI BRIANO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato

AULETTA FERRUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato QUARTO

ANTONIO;

– ricorrenti –

e contro

D.C.D., D.C.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di AVERSA,

depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Comune di Villa di Briano ha proposto istanza di regolamento di competenza contro gli Avvocati F. e d.C.D. avverso l’ordinanza del 12 novembre 2009 (comunicata il 26 successivo ed emessa nel giudizio iscritto al n.r.g. 699 del 2009), con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, investito da esso ricorrente dell’opposizione, qualificata sia ai sensi dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c, avverso un precetto per il pagamento della somma di Euro 473,35 in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 321 del 2003, emessa dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e la competenza per valore del Giudice di Pace di Aversa, avanti al quale ha rimesso le parti, sull’assunto che l’opposizione dovesse qualificarsi alla stregua dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in quanto deducente l’inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 convertito nella L. n. 30 del 1997, nonche’ la non debenza di una parte della somma, profili entrambi riconducibili a quel tipo di opposizione.

Gli intimati non hanno resistito.

2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale e’ stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – L’istanza di regolamento di competenza appare innanzitutto tempestivamente proposta nel termine decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza impugnata, riguardo alla quale e’ stato prodotto il relativo biglietto di cancelleria.

L’istanza deve ritenersi fondata e dovrebbe essere dichiarata la competenza sull’intera controversia, cioe’ sia sull’opposizione all’esecuzione sia sull’opposizione agli atti, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, sulla base dei principi di diritto affermati dalle decisioni (Cass. (ord.) nn. 16355, 16356, 16357, 16358, 16359, 16360, 16361, 16362, 16363 e 16364 del 2010), che la Corte ha gia’ reso all’adunanza del 5 luglio 2010 nei seguenti termini: Poiche’ la norma dell’art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell’art. 104 c.p.c. debbono essere intese anche nel senso che e’ consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorche’ siano proposte davanti al tribunale giudice dell’esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all’esecuzione, di competenza per valore – quanto al merito – di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell’ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate”.

2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Cio’, sulla base del principio di diritto enunciato nella relazione.

Il giudizio andra’ riassunto davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice di merito e’ rimesso la decisione sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza sull’intera controversia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, davanti al quale le parti sono rimesse anche per le spese del procedimento di regolamento di competenza, con termine per la riassunzione di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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