Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15289 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15289 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 21521-2009 proposto da:
PETITTI NICOL0′, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE DEL VIGNOLA 36, presso lo studio dell’avvocato
GENNARO LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FULVIO DI DOMENICO giusta delega a margine;
– ricorrente 2015
622

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso la sentenza n. 92/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del 1°, 4 0 e 5 0 motivo, accoglimento del 2° e
3° motivo di ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Petitti Nicolò ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso due avvisi, notificati 1’11-11-11-2003, con i
quali l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, dpr 600/73 ed al D.M. 10-9-1992, aveva accertato
sinteticamente il reddito di esso contribuente rispettivamente per gli anni 1997 e 1998; siffatto accertamento si
fondava sulle manifestate disponibilità economiche, e, in particolare, sull’acquisto (avvenuto nel febbraio 1998)
di una azienda (tabaccheria), sul possesso di autovettura di grossa cilindrata e sulla disponibilità di immobili di
residenza secondaria.

parte con cambiali, e poi successivamente ceduta con accollo in capo all’acquirente degli effetti cambiari non
ancora estinti; che gli immobili erano di esclusiva proprietà dei figli; che l’autovettura era di valore esiguo; che
era tutore della madre ed usufruiva dei ratei di pensione della stessa; che nel 1997 aveva ricevuto in eredità delle
somme di denaro.
L’adita CTP ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 15-7-2008 la CTR•Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR ha
dapprima precisato, in termini generali, che la determinazione del reddito effettuata sulla base del c.d.
“redditometro” dispensava l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indice di maggior
capacità contributiva individuati dal redditometro stesso, e poneva a carico del contribuente l’onere di
dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esisteva o esisteva in misura inferiore; ciò
posto, la CTR ha rilevato: che, in caso di disponibilità di immobili, l’effettiva capacità contributiva doveva essere
individuata non solo in base alla mera proprietà degli stessi ma valutando anche le spese sostenute a vario titolo
per il loro mantenimento; che le somme di cui alla pensione della madre erano vincolate e finalizzate alla tutela
della pensione; che l’autovettura e l’azienda risultavano intestati ad esso contribuente, il quale non ne aveva
dimostrato l’appartenenza a terzi o l’utilizzo da parte di altre persone.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a sei motivi; ha resistito
l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente, denunziando -ex art. 360, comma 3, cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 38 dpr 600/73 e del D.M. 10-9-1992, ha evidenziato che l’acquisto dell’azienda non poteva essere
considerato tra gli indici di capacità contributiva previsti dal D.M. 10-9-1992, sicchè non si era verificata alcuna
inversione dell’onere probatorio.
Il motivo è infondato.
L’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplinante, fra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito)
prevede, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L.
n. 122 del 2010), da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della
valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiv

A sostegno del ricorso il contribuente ha eccepito: che la tabaccheria era stata acquistata in parte in contanti e in

connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e
mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi); nel procedere alla detta determinazione
sintetica del reddito l’Ufficio deve valutare (secondo le modalità indicate nel d.m. 10-9-1992) la disponibilità di
beni e servizi descritti nella tabella allegata al cit d.m., e può utilizzare anche elementi e circostanze di fatto
indicativi di capacità contributiva diversi da quelli di cui alla tabella (art. 1, commi 1 e 2 cit d.m.); dall’altro
(quinto comma), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per
l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente; ai valori ottenuti in
base alla disponibilità dei beni o servizi specificamente indicati deve poi essere aggiunta l’eventuale quota
d.m.).
Correttamente, pertanto, l’Ufficio, in linea con le su riportate disposizioni, ha proceduto alla determinazione
sintetica del reddito del contribuente sommando ai valori di beni specificamente indicati nel cit. decreto
(autovettura e residenza secondaria) anche la spesa per incremento patrimoniale correlata all’acquisto
dell’azienda.
Con il secondo motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 38 dpr 600/73 e 6,
comma 4, L 212/2000, ha dedotto che la CTR aveva violato detta norma, ed applicato erroneamente il principio
dell’inversione dell’onere della prova, in quanto il contribuente aveva risposto ai questionari (che non
chiedevano spiegazioni in ordine all’acquisto di azienda ed al possesso di proprietà di altri beni immobili) e
l’avviso di accertamento era stato emesso sulla base di documenti (acquisto di azienda e testamento) già
conosciuti dall’Amministrazione attraverso l’anagrafe tributaria.
Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, L. 212/2000, “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesi documenti
ed informazioni già in possesso dell’amministrazione”; con riferimento alla denunziata violazione di siffatta
disposizione, da un lato, appare incomprensibile il riferimento alla risposta da parte del contribuente ai
questionari; dall’altro, il motivo è carente dal punto vista dell’autosufficienza, non essendo riportata in ricorso
né la specifica richiesta che sarebbe stata avanzata dall’Amministrazione al contribuente relativamente a detti
documenti né la produzione degli stessi ad opera del contribuente medesimo in esito alla richiesta.
Con il terzo motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’alt 38, comma 5, dpr
600/73 nonché dell’alt 1523 cc, ha sostenuto che nell’acquisto di azienda una parte del pagamento del prezzo
era avvenuta non in contanti ma tramite cambiali, e quindi tramite una promessa di pagamento in futuro di una
somma di denaro al momento non posseduta, sicché la spesa effettiva da assumere quale indice di capacità
contributiva era solo quella effettivamente sostenuta, e non l’intero prezzo indicato nell’atto di compravendita.
Il motivo è fondato.
Ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all’art 38, quarto e quinto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 “ratione temporis vigente”, non è sufficiente l’acquisto di un bene, ove lo stesso sia
stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la detta parte

relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dpr 600/73 (art. 3, comma 7, cit.

(e cioè per la parte del corrispettivo pagata con cambiali) non comporta un’attuale erogazione di spesa per
incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica; il
pagamento di un corrispettivo con cambiali non può infatti essere assimilato ad un pagamento in contanti, in
quanto le cambiali costituiscono una promessa di pagamento futuro di una somma di denaro di cui il soggetto al
momento dell’emissione non dispone (in senso conforme, sia pure per diversa ipotesi, Cass. 19030/2014).
Nell’ipotesi (quale quella di specie) di spese per incrementi patrimoniali, l’accertamento deve, infatti, basarsi
sulla diretta dimostrazione della effettiva erogazione della spesa – costituente il fatto noto, manifestazione di
salva restando, ai sensi dell’art. 38 dpr 600/73, comma 6, la prova contraria; occorre, in definitiva, dimostrare
l’effettivo sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta ed applicare, quindi, il metodo di
accertamento sintetico in relazione agli anni interessati; ne consegue, nella fattispecie in esame, che l’acquisto
dell’azienda, pagata in parte in contanti (lire 140.000.000) ed in parte (lire 349.500.000) con emissione di
cambiali, non può essere per l’intero prezzo (lire 490.000.000), come invece risulta avere fatto
l’Amministrazione, posta a base dell’accertamento sintetico.
Con il quarto motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5, dpr
600/73 nonché degli artt. 554, 735 e 2946 cc, ha dedotto di avere dimostrato di non essere proprietario e di non
godere degli immobili ritenute residenze secondarie, in quanto di proprietà dei figli e con usufrutto a carico di
una cugina.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso, invero, pur formulato sub specie di violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una diversa
valutazione delle prove, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità ove (come nel caso di specie)
l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello non sia stato censurato sotto il profilo motivazionale.
Con il quinto motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, dpr
600/73, ha dedotto che la CTR, nonostante fosse stato evidenziato l’esiguo valore delle autovetture, aveva
erroneamente affermato che l’intestazione della macchina costituiva elemento sufficiente per provare gli
ulteriori elementi di capacità contributiva.
Il motivo è infondato.
Al riguardo va, infatti, rilevato che, ai fini dell’accertamento sintetico in questione, la proprietà e la disponibilità
di autovetture costituisce di per sé elemento di capacità contributiva, da valutare in base ai valori di cui alla
tabella allegata al su cit. d.m. 10-9-1991, e che l’Ufficio, nel caso di specie, ha tenuto presente (v. accertamento
riportato in ricorso) la data di immatricolazione (1985 e 1990) delle due autovetture ed operato una riduzione
del 40%.
In conclusione, pertanto, va accolto il terzo motivo di ricorso; rigettati gli altri; per l’effetto, va cassata in
relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

ricchezza – da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo (uno o più anni d’imposta),

P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata
sentenza, con rinvio alla CTR Lazio, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 12-2-2015.

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