Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15289 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. 1520/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza 314/16/11, del 16 novembre 2011,

della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc.

di Siracusa.

Fatto

RILEVATO

che:

G.G., titolare dell’esercizio commerciale all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari in Noto (SR), impugnò l’avviso di accertamento (OMISSIS) per i.v.a., i.r.pe.f. ed altro della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, con il quale fu rettificata da Euro 483.057,00 a Euro 523.499,00, sulla base di studi di settore, la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2003.

L’atto impositivo, impugnato dal contribuente, fu annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza che fu appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sez. stacc. di Siracusa.

Con la sentenza sopra indicata la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate per un unico motivo.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente denuncia “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 20, comma 2 e art. 53, comma 2, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c.”, avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto che il termine di decadenza di un anno previsto, nella formulazione all’epoca in vigore, dall’art. 327 c.p.c., dovesse riferirsi al giorno della notificazione dell’atto (2 ottobre 2010) e non invece al giorno della sua spedizione, avvenuta il 1 ottobre 2010. Considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 1 luglio 2009, la proposizione dell’appello, avvenuta il 1 ottobre 2010, doveva ritenersi tempestiva.

Il motivo è fondato. La sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 1 luglio 2009. Poichè il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., è calcolato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2963 c.p.c., comma 4, “ex nominatione dierum” (cass., 31 agosto 2015, n. 17313), essa si sarebbe verificata alla mezzanotte del 1 luglio 2010.

Dovendosi aggiungere però i 92 giorni costituiti dalla sospensione dei termini feriali del 2009 e da quella del 2011, il termine di decadenza è scaduto il 1 ottobre 2011.

Poichè risulta che la notifica è stata avviata in data 1 ottobre 2011, per il principio di scissione della notifica (ex pluribus: Cass., 3755/2015; Cass., 27538/2017) l’appello deve ritenersi tempestivamente proposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA