Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15289 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/07/2011), n.15289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25107-2005 proposto da:

U.G. C.F. (OMISSIS), M.G. C.F.

(OMISSIS), selettivamente dom.ti in Roma Via Medaglie D’Oro

7 presso l’avv. CRISTINI EDOARDO (SOLO DOM.) ha presentato rinuncia

al mandato:

– ricorrenti –

contro

NUOVA RIVIERA SRL;

– intimata –

sul ricorso 29422-2005 proposto da:

NUOVA RIVIERA SRL IN PERSONA DELL’A.U. F.A. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7,

presso lo studio dell’avvocato CORONATI RODOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CORONATI PAOLO GIULIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

U.G., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato CRISTINI EDOARDO

IL QUALE HA PRESENTATO RINUNCIA AL MANDATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 84/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nell’ottobre 2000 i ricorrenti pattuivano con la srl Nuova Riviera L’acquisto di un autocaravan Elnagh 585 per il prezzo di lire settantotto milioni e mezzo, con caparra di 5 milioni. Prima della consegna, appreso dell’arrivo sul mercato di un nuovo modello, Elnagh 595, chiedevano di acquistare il nuovo modello che aveva gli interni distribuiti diversamente e chiedevano nuovo prezzo. Avuta risposta, davano conferma.

Il ricorso non riferisce ulteriori vicende di fatto, ma deduce che sarebbero stati conclusi due contratti relativi a un’unica compravendita, il primo concluso presso i locali della venditrice e il secondo a mezzo posta; che questo secondo sarebbe stato risolto per esercizio del diritto di ripensamento; che esso avrebbe portata novativa e sarebbe stato concluso fuori dei locali commerciali, rientrando pertanto nelle previsioni del D.Lgs. n. 50 del 1992.

Il ricorso è rivolto avverso la sentenza n. 84/05 della Corte d’appello di Trento del 16 marzo 2005.

I ricorrenti M. e U. hanno adito il locale tribunale per la risoluzione del contratto a seguito di recesso e per ottenere la restituzione della caparra e la trasmissione del carteggio a un’autorità amministrativa e la condanna al pagamento di un indennizzo, in conseguenza del reato di appropriazione indebita commesso con la mancata restituzione della caparra.

Il tribunale di Trento ha respinto la domanda, ritenendo che il secondo acquisto costituisse mora modificazione non novativa del primo contratto.

L’appello interposto sotto questo profilo è stato rigettato il 16 marzo 2005 dalla Corte d’appello di Trento.

Il ricorso per cassazione proposto dagli acquirenti è articolato su tre motivi.

La Nuova Riviera ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Resistendo a quest’ultimo, i sigg.

M. e U. hanno eccepito in controricorso il difetto di procura e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

E’ pervenuta dichiarazione di rinuncia al mandato del difensore dei ricorrenti, ai quali è stato inoltrato avviso di udienza.

Parte resistente ha depositato memoria.

Svolgimento Del Processo:

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, ex art. 335 c.p.c. Infondatamente i signori M. hanno eccepito la nullità del mandato rilasciato dalla controricorrente al difensore c’ne ha redatto il ricorso incidentale condizionato, in mancanza, nel mandato stesso, di specifico riferimento a questa iniziativa processuale.

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto, in caso identico a quello odierno, che la procura riferita al controricorso, apposta a margine di un atto contenente “controricorso e ricorso incidentale” fosse validamente estesa all’intero atto (Cass. 15 602/09).

Con il primo motivo, che deduce erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, i ricorrenti sostengono che dalla lettura degli atti emergerebbe “lo scambio delle posizioni” tra proponente e accettante, porche la sentenza impugnata avrebbe detto che la società aveva accettato la nuova offerta di acquisto, mentre sarebbe accaduto il contrario. Il ricorso assume che da ciò derivi la nullità della sentenza.

Il motivo non può essere accolto, atteso che esso non spiega perchè sia risolutivo in causa l’identificazione del luogo in cui sarebbe avvenuta 1’accettazione, posto che ai fini della decisione della causa risulta che sia stata determinante la ritenuta assenza della novazione, problematica su cui la sentenza si concentra. Inoltre, neanche il profilo dedotto viene adeguatamente proposto, giacchè i ricorrenti non svolgono un puntuale e esame critico, ma formulano una inammissibile richiesta di rivisitazione degli atti, ai quali fanno riferimento in modo generico, dimenticando che la Corte di legittimità non ha accesso agli di causa per la conoscenza e l’esame dei vizi in iudicando. Il secondo motivo lamenta “contraddittoria motivazione”.

La Corte d’appello ha rilevato che gli appellanti non avevano fornito prova della sostanziale diversità dei due modelli, risultando anzi il contrario, poichè gli acquirenti avevano fatto riferimento solo a differenze di allestimento, dalle quali non emergeva una diversità quantitativa e qualitativa rispetto al modello precedente. Ha aggiunto che non era stato allegato neppure un depliant illustrativo del veicolo.

La Corte, quanto alla modifica del prezzo, ha osservato che non costituiva novazione e che il mancato ritiro dell’usato era una modalità di pagamento irrilevante ai fini suddetti.

Affermava che comunque non sussisteva l’animus novandi, mancando prova della stipulazione di un contratto sostitutivo del precedente.

La censura crede di cogliere contraddittorietà della sentenza laddove essa prima ammette che possa esservi sostanziale differenza tra un modello e l’altro di veicolo e poi fa onere agli attori M. di dimostrare le diversità oggettive dei due modelli.

Afferma che “la palmare differenza degli oggetti” era sufficiente allo scopo.

La censura elude il ragionamento logico e coerente della sentenza, la quale ha osservato che tra modelli consecutivi di un veicolo, nella specie lo stesso veicolo, Elnagh 58b e 595, può m astratto esservi differenza oggettiva, ma che tale differenza va dimostrata da chi affermi che essa sia tale da far ipotizzare l’esistenza di una novazione nel passaggio, nella pattuizione di vendita, da uno all’altro.

Giova aggiungere che non è stata smentita l’assenza di alcun elemento di prova (anche un banale pieghevole pubblicitario) utile allo scopo di dimostrare le differenze tra i veicoli.

L’apoditticità della critica esclude quindi ogni fondamento del motivo.

La terza censura espone falsa applicazione degli artt. 2697 e 1376 c.c.. Viene ancora riproposta la tesi della necessaria diversificazione dei diversi modelli proposti sul mercato, che secondo patrimonio comune di conoscenza sarebbero diversi, per poter invogliare il consumatore all’acquisto.

Il motivo, che si risolve in una critica alla motivazione ai sensi dell’art 360, n. 5 e non in un vizio riconducibile al disposto di cui all’art. 360, n. 3 impropriamente evocato, è privo di ogni fondamento, poichè non affronta – se non con una inaccettabile petizione di principio – il rilievo di fondo della sentenza impugnata, cioè la mancanza di prova dei presupposti di fatto della novazione con riguardo all’oggetto della compravendita.

Solo per dovere di completezza preme rilevare che notoriamente la differenza tra due modelli può essere talora così poco apprezzabile da determinare il fallimento de, lancio di una nuova serie di un autoveicolo, ditalchè era quanto mai opportuno e pertinente il ragionamento svolto dai giudici di appello.

Resta pertanto irrilevante la considerazione di cui al secondo profilo della censura, che sottolinea l’esistenza di una causa novanti sul presupposto, rimasto indimostrato, della “pacificità” dell’aliquid novi.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Il ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento di quello principale, resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; assorbito l’incidentale.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla refusione alla controricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 800 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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