Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15289 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34095-2019 proposto da:

ANTEPRIMA MODA DI G.P. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PARLATO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona

dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3106/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.La s.a.s. Anteprima Moda di G.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3106/15/2019, depositata l’8 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sull’appello principale della contribuente e su quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato d’ufficio improponibile il ricorso introduttivo della medesima società che, richiesti ed ottenuti estratti di ruolo, aveva eccepito la decadenza e la prescrizione relativamente ai crediti oggetto di cinque cartelle di pagamento, che assumeva non le fossero state notificate.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la decisione di primo grado, aveva invece ritenuto ammissibile e non tardivo il ricorso introduttivo, in quanto la contribuente aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle relative cartelle, e lo aveva accolto parzialmente, ovvero limitatamente a tre cartelle, che aveva annullato, ritenendone invalida la notifica.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione (già Equitalia servizi di riscossione s.p.a.) si sono costituite con unico controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 2 e 111 Cost., per avere il giudice a quo affermato l’insussistenza di un interesse concreto ed attuale della contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo.

Assume infatti nella sostanza la ricorrente che, nel caso di specie, a differenza di quanto assunto dalla CTR, con il ricorso introduttivo essa non si è limitata ad impugnare l’estratto del ruolo, quale atto interno dell’Amministrazione, per chiedere l’accertamento negativo del credito erariale, ma ha di fatto impugnato le predette cartelle di pagamento, sostenendo di essere venuta a conoscenza di queste ultime solo attraverso la loro menzione nell’estratto stesso, posto che la loro notifica era invalida.

Il motivo è fondato.

Infatti, come questa Corte ha già affermato, “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unita mente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass., Sez.U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015).

In ordine alla riferibilità del principio appena richiamato al caso sub iudice giova peraltro sottolineare che nella motivazione del predetto arresto, al punto 1, si legge “Come è evidente, al di là di mere qualificazioni, la ricorrente ha agito in giudizio nell’intento di ottenere attraverso la proposta opposizione (comunque qualificata) la declaratoria della nullità della cartella emessa a suo carico in quanto non validamente notificata e ricorre oggi dinanzi a questo giudice per ottenere l’annullamento della decisione impugnata laddove ha ritenuto inammissibile la suddetta opposizione”.

Anche nel caso di specie, come si ricava sia dalla sentenza impugnata che univocamente dalle difese di entrambe le parti, la contribuente ha, in primo grado, eccepito la mancata notifica delle cartelle (“e/o dei ruoli”, come si dice a pag. della sentenza d’appello), e su tale rilievo (per quanto emerge dalla stessa sentenza d’appello) si è infatti espressamente pronunciata la CTP, accogliendolo relativamente a tre delle cinque cartelle.

Nello stesso senso della richiamata Cass., Sez. U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 si sono peraltro pronunciati (come altri arresti, tra i quali Cass., Sez. L -, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019) specifici precedenti sezionali, su fattispecie analoghe, che concludendo per la proponibilità del ricorso introduttivo della contribuente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21289 del 05/10/2020, della quale si legga la motivazione) hanno rilevato che ” L’estratto di ruolo è atto interno all’Amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perchè solo da quel momento sorge l’interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 l’autonoma impugnativa dell’estratto, non ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 546 cit., art. 19, comma 3, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019).

Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rimessione al giudice a quo, affinchè si pronunci sulle questioni rimaste assorbite dalla dichiarata improponibilità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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