Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15288 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.20/06/2017), n. 15288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8442-2016 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CF. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SASA S.R.L., EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3879/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la SASA s.r.l. propose opposizione davanti al Tribunale di Napoli, nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Napoli e di Equitalia sud s.p.a., avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia sud s.p.a. con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.720,09 a titolo di sanzioni amministrative per l’omessa comunicazione del nome di alcuni lavoratori alla Sezione circoscrizionale per l’impiego;
che si costituirono in giudizio entrambe le parti opposte, chiedendo che l’opposizione fosse dichiarata inammissibile o infondata;
che il Tribunale – qualificato l’atto di opposizione come opposizione all’ordinanza-ingiunzione, opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi – dichiarò fondata la sola opposizione all’esecuzione, sul rilievo che la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine biennale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
che nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte della Direzione provinciale del lavoro di Napoli e di Equitalia sud s.p.a., e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2015, ha rigettato entrambi gli appelli, condannando le parti appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore della s.r.l. SASA; che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono le Amministrazioni indicate in epigrafe con unico atto affidato ad un motivo;
che la SASA s.r.l. cd Equitalia sud s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c..
Considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 e degli artt. 2934 c.c. e ss;
che – pacifica essendo l’applicabilità dell’art. 25 cit. alla materia tributaria – il motivo di ricorso pone la questione del se tale disciplina si applichi o meno anche alla materia delle sanzioni amministrative; che su tale questione appare opportuna la rimessione alla pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone che la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017