Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15287 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15287 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 27436-2008 proposto da:
DSM CAPUA SPA in persona del Presidente del C.d.A. e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCA DELFINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALBERTO PALLANTE
2015

giusta delega a margine;
– ricorrente –

599

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 21/07/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso la sentenza n.

163/2007

controricorrente

della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 28/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
11/02/2015

dal Consigliere Dott. MARIO

CIGNA;
udito per il

ricorrente

l’Avvocato

PALLANTE

ALESSANDRO NICOLA delega Avvocato PALLANTE ALBERTO
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
si riporta al contenuto del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La DMS Capua SpA ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Caserta avverso l’avviso di accertamento
con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRPEG ed IRAP, la dichiarazione redditi
presentata dalla società per l’anno 2002; siffatto accertamento era fondato su tre rilievi:
1) erronea contabilizzazione nell’anno 2001 della somma di euro 2.500.000,00, corrisposta in
data 30-7-2002 dalla holding del gruppo GIST BROCADES HOLDING AG in favore della
sopravvenienza attiva, che, in base al disposto dell’art 55 (ora 85) del TUIR (DPR 917/86),
doveva essere contabilizzata ai fini IRPEG nel 2002, anno in cui era avvenuto l’incasso; in
particolare, secondo l’Ufficio, detta corresponsione doveva ritenersi effettuata dalla GIST
BROCADES HOLDING AG (che a tanto non era tuttavia obbligata) in favore della società
ricorrente DMS Capua SpA, per rimborso costi da quest’ultima sostenuti nel rapporto con altra
società (CUBIST PHARMACEUTICALS INC.);
2) erroneo storno (in sede di scritture di assestamento) della somma di euro 185.000.000 dal
“conto ricavi diversi in contropartita” al conto “note di credito da emettere”; siffatto storno,
giustificato dalla società ricorrente in considerazione dell’avvenuta denunzia -da parte della
cliente CUBIST PHARMACEUTICALS- di alcuni difetti riscontrati in prodotti a quest’ultima
inviati da essa ricorrente, era stato invece contestato dall’Ufficio stante la riscontrata assenza
sino al 31-12-2002 di un accordo definitivo in merito alla quantificazione del danno; di
conseguenza, secondo l’Ufficio, in mancanza del requisito -nell’anno 2002- della certezza e
della determinabilità, la detta somma non poteva essere contabilizzata -ai sensi dell’art. 75
TUIR- quale elemento negativo del reddito per il detto anno, ed andava pertanto recuperata a
tassazione ai fini IRPEG ed IRAP;
3) indebita annotazione nel conto “prestazioni varie”, sempre per l’anno 2002, di fatture per euro
94.233,39; secondo la società siffatte fatture concernevano il rimborso ad altra società (DSM
N.V.) di somme versate da quest’ultima in Olanda a favore di tal Eric Lodder, dipendente a
tempo pieno della società ricorrente DMS Capua SpA, il quale percepiva rimborsi e pagamenti
anche nel paese di origine ai sensi del contratto di espatrio 28-9-1999; detto importo era stato
invece ritenuto dall’Ufficio una duplicazione dei corrispettivi erogati dalla DMS Capua SpA allo
stesso dipendente, sicchè le fatture erano state reputate non inerenti.
L’adita CTP ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 28-9-2007 la CTR Campania, in accoglimento dell’appello proposto
dall’Agenzia, ha confermato la legittimità dell’impugnato accertamento; in particolare la CTR ha
espressamente rigettato le sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e, nel merito,
in ordine rispettivamente ai rilievi di cui sopra, ha evidenziato:

ricorrente; secondo l’Ufficio siffatta corresponsione costituiva una liberalità, e quindi una

1) che dall’esposizione dei fatti in sede difensiva non emergeva l’esistenza di alcun accordo, sicchè il su
menzionato versamento della somma di euro 2.500.000,00 non poteva che considerarsi una liberalità;
2) che, dalla documentazioni in atti e dal riferimento sia alla e-mail del 27-3-2003 sia alla lettera 14-42003, non risultava definita nell’anno 2002 l’entità del danno certo provocato dalla DMS Capua SpA
alla CUBIST PHARMACEUTICALS, sicchè per il detto anno il relativo costo (euro 185.000,00) non
poteva essere riconosciuto ed era stato quindi legittimamente recuperato a tassazione;

Eric Loder di cui al CUD 2003 recante l’imponibile di euro 128.460,91, mentre non risultava alcuna
altra attività autonoma espletata da quest’ultimo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società, affidato a sei motivi ed illustrato
anche da successiva memoria ex art. 378 cpc; ha resistito l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che l’Agenzia, pur soccombente in relazione alle eccezioni di
inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, espressamente esaminate e rigettate dalla
CTR, non ha proposto in ordine a detta decisione specifico e rituale ricorso incidentale, sicchè,
nonostante la mera riproposizione di siffatte eccezioni in controricorso, questa Corte non può che
limitarsi a prendere atto della carenza di formale doglianza, senza quindi provvedere in merito alle
stesse.
Con il primo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa, insufficiente e contradditoria
motivazione della decisione per il mancato accertamento e la valutazione dei fatti di causa ed illogicità
della motivazione adottata sulla scorta di inesistenti difese delle parti, nonché -ex art 360 n. 3 cpcviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 1362,1363, 1364 e 1365 cc, ha dedotto, che la CTR,
nell’esaminare il primo rilievo dell’Ufficio, aveva violato il principio (applicabile anche nel processo
tributario) di cui all’art. 115 cpc ed aveva fondato la sua decisione sul solo esame degli scritti difensivi.
Con il secondo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa, insufficiente e
contradditoria motivazione della decisione, ha dedotto che la CTR aveva omesso di esaminare e
prendere in considerazione un documento (la scrittura 12-2-2002 inviata da GIST BROCADES
HOLDING AG ad essa società ricorrente), attestante la dirimente circostanza dell’esistenza di un
contratto tra le dette società, in forza del quale la prima ha eseguito nel 2002 -in favore della secondail pagamento di euro 2.500.000,00 a saldo dei costi dei servizi da quest’ultima erogati nel 2001 per lo
studio, lo sviluppo e la consulenza sulle metodologie di produzione del prodotto farmaceutico
denominato “Draptomicina”, di proprietà di CUBIST PHARMACEUTICALS Inc.

3) che dagli atti risultava la sola esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la DMS Capua SpA e

Con il terzo motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 769 cc e 55 n. 3 lett. b) dpr 917/86 (nel testo vigente all’epoca
dell’accertamento), ha dedotto che il versamento della detta somma, alla cui base vi era la salvaguardia
di un interesse infragruppo (o di conservazione di un contratto plurilaterale o di una pluralità di
contratti connessi), non poteva comunque (anche in assenza di esplicito accordo) essere considerato
quale “liberalità”, difettandone i requisiti soggettivi ed oggettivi (spirito di liberalità, arricchimento del
beneficiario del pagamento e depauperamento del soggetto che esegue lo stesso).

primo rilievo, sono fondati.
La CTR, invero, per quanto riguarda l’importo di euro 2.500.000,00, si è limitata a rilevare che
“dall’esposizione dei fatti in sede difensiva” risultava “l’inesistenza di alcun accordo con conseguente
inquadramento del versamento come una liberalità e, quindi, tassabile quale sopravvenienza ai sensi
del comma 3 dell’art. 55 del dpr 917/86”; siffatta motivazione non consente in alcun modo di
comprendere le ragioni della decisione, specie considerando che la società ha invece sempre sostenuto
(v. pagg. 21 – 22 e 23 ricorso in cassazione) che le prestazioni di servizi (la c.d. attività di “start up”)

erano state eseguite in ossequio di uno specifico contratto (v. scrittura 12-2-2002, depositata in atti),
definito trilaterale e complesso tra DSM CAPUA, G1ST-BROCADES HOLDING e CUBIST
PHARMACEUTICAL INC; siffatta scrittura non è stata in alcun modo valutata dalla CTR, che pertanto è
incorsa nei denunciati vizi.
Con il quarto motivo la società, denunziando -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 75 dpr 917/86, ratione temporis vigente, ha dedotto che, ai sensi della citata disposizione, le
spese e gli altri componenti negativi del reddito devono, come regola generale, essere
obbligatoriamente dedotti nell’esercizio di competenza, con ciò intendendosi quello nel quale nasce e
si forma il titolo giuridico, con facoltà per il contribuente di derogare a detto principio qualora
l’esistenza delle dette componenti negative non sia determinabile in modo obiettivo all’atto della
determinazione del reddito (e cioè al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi); nel
caso di specie, come risultava dalla e-mail 22-11-2002 e dal fax 4-12-2002, l’ammontare del
corrispettivo da stornare era già stato fissato in euro 185.000,00, sicchè la detta componente negativa
era già determinabile in modo oggettivo.
Il motivo è inammissibile, in quanto con lo stesso si deduce sub specie di violazione di legge un vizio di
motivazione.
A fronte, invero, della circostanza considerata dalla CTR, secondo cui il costo di euro 185.000,00 non
poteva essere riconosciuto nell’anno 2002 in quanto (come desumibile dalla e-mail del 27-3-2003 e
dalla lettera 14-4-2003) nello stesso non era stata ancora definita l’entità del danno, la società,

Detti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi ed aventi tutti ad oggetto il

denunziando una violazione di legge, ha sostanzialmente censurato l’impugnata decisione solo per non
avere considerato che, come desumibile dalla e-mail 22-11-2002 e dal fax 4-12-2002, il corrispettivo
da stornare era stato già fissato nel 2002 in euro 185.000,00, ed ha pertanto inammissibilmente
confuso il profilo dell’errore di diritto con quello del vizio logico.
Con il quinto motivo la società, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 1460, 1559, 1570, 1492, 1494 e 1495 cc, ha posto a questa Corte il
il diritto dell’acquirente-somministrato di rifiutare il pagamento del prezzo anche di una singola
partita di merce e, 2), in caso non fosse domandata la risoluzione del contratto e fosse già avvenuto il
pagamento del prezzo della partita viziata, il diritto di credito dell’acquirente somministrato alla sua
ripetizione si compensa con il prezzo di successive forniture nel momento stesso in cui il diritto al
pagamento del prezzo della merce fosse maturato in capo al venditore-somministrante”.
Siffatto motivo è inammissibile ex art. 366 bis cpc, ratione temporis vigente, in quanto si conclude con
un quesito di diritto che, come appare evidente anche dalla stessa lettura dello stesso, si risolve in
un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta
utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal
contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (conf. Cass. sez. unite 6420/2008).
Con il sesto motivo la società, denunziando-ex art. 360 n. 5 cpc- “omesso esame di documentazione
dirimente in ordine al fatto controverso relativo all’esistenza di un unico contratto di lavoro facente
capo al sig. Eric Lodder ed all’obbligo di DSM Capua Spa di rendere a DSM N.V. gli importi corrisposti al
medesimo dipendente a titolo di contribuzioni, componenti variabili di reddito, prestazioni
previdenziali e benefit inerenti l’espatrio, quando anticipate dalla stessa DSM N.V. in Olanda”, ha
dedotto che la CTR non aveva preso in considerazione il contratto di lavoro dipendente tra DSM Capua
ed il sig. Eric Lodder dell’11-11-1999 e le condizioni di contratto di espatrio tra Gist Brocades B.V. del
28-9-1999 e relativi allegati, espressamente richiamate dall’art. 4, comma 2, del ridetto contratto 1111-1999, attestanti: l’unicità del rapporto tra DSM Capua SpA ed Eric Lodder; le modalità di
pagamento di retribuzioni ed indennità corrisposte in parte in Italia ed in parte in Olanda, con
conseguente omesso riscontro del diritto alla deducibilità anche degli importi rifusi al soggetto estero
(DSM N.V.) che ebbe ad anticiparli per conto di DSM Capua SpA.
Il motivo è fondato.

seguente quesito di diritto: “se, nella somministrazione e nella vendita continuativa di beni: 1) sussiste

La CTR, invero, si è limitata ad affermare che dagli atti risultava la sola esistenza del rapporto di lavoro
dipendente tra la DMS Capua SpA e Eric Loder di cui al CUD 2003 recante l’imponibile di euro
128.460,91 e che non risultava alcuna altra attività autonoma espletata da questultimo, senza
pertanto, prendere in alcuna considerazione la su menzionata documentazione e, in particolare, gli
artt. 3 e 4 del “contratto di espatrio”, rilevanti ai fini della valutazione dell’unicità del contratto tra
DSM Capua SpA ed il sig. Lodder.

quarto e dichiarato inammissibile il quinto; per l’effetto va cassata, in relazione ai motivi accolti,
l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione, alla CTR Campania, diversa composizione, che
provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. q. M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso; rigetta il quarto e dichiara
inammissibile il quinto; cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova
valutazione, alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
eciso in Rom in data 11-2-2015.
sigliere est.

Il Presidente
dott. Aureli Cappabianca

liTunzionario Giudiziario

In conclusione, quindi, vanno accolti il primo, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso; rigettato il

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