Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15287 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al numero 16387-2016

sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza R.G. 1944/2015

depositata il 4/07/2016 nel procedimento vertente tra:

F. & G.M. SNC;

contro

COMUNE SALERNO, EQUITALIA SUD SPA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che chiede dichiararsi la

competenza del Giudice di Pace, con le conseguenze di legge.

Fatto

PREMESSO

che la società in nome collettivo F. e M.G. con atto di citazione 3.9.2014 ha proposto opposizione a “preavviso di fermo amministrativo” nonchè alle cartelle di pagamento relative a sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, convenendo in giudizio avanti il Giudice di Pace di Salerno Equitalia Sud s.p.a., quale agente per la riscossione, ed il Comune di Salerno titolare della pretesa;

che il Giudice di Pace ha dichiarato con sentenza n. 4293/2014 la propria incompetenza “ratione materiae” sul presupposto che la controversia attenesse ad “opposizione alla esecuzione”, riservata alla competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 2, come affermato da SU n. 20931/2011 (e da altri);

che la causa è stata ritualmente riassunta avanti il Tribunale Ordinario di Salerno e tale ufficio – concordi le parti Equitalia Sud s.p.a. e la società opponente – ha sollevato ex officio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., conflitto negativo di competenza sostenendo: a) che la elaborazione giurisprudenziale successiva (Corte cass. SU n.15354/2015) era pervenuta a collocare il fermo amministrativo e la iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 86 e 77 al di fuori della procedura esecutiva in senso stretto, identificandole quali misure coercitive applicabili indipendentemente dall’esercizio dell’azione esecutiva; b) che venendo ad essere qualificate le opposizione avverso a tali atti, e quindi anche avverso la comunicazione di preavviso della applicazione di tali misure, quali domande di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione (art. 615 c.p.c., comma 1), la competenza tra gli Uffici giudiziari doveva essere regolata in base alle ordinarie norme del codice di procedura civile sulla competenza; c) che trattandosi di opposizione a “preavviso di fermo” comunicato in relazione a cartelle emesse per crediti inerenti a sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del TU n. 285 del 1992, ed avendo l’opponente contestato non soltanto il “fermo amministrativo per vizi propri, ma anche la illegittimità o l’inesistenza giuridica delle presupposte cartelle di pagamento”, doveva affermarsi la competenza “per materia” del Giudice di Pace ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7;

– che alla adunanza in data 17.11.2016 il Collegio ha disposto con ordinanza di richiedere alla Cancelleria del Tribunale di Salerno la attestazione della comunicazione alle parti costituite della ordinanza che ha sollevato il conflitto di competenza;

– che sono state successivamente acquisite agli atti le attestazioni telematiche della Cancelleria del Tribunale di Salerno comprovanti la comunicazione della ordinanza a mezzo PEC in data 4.7.2016 agli avvocati Nicola Mazzarella, Armando Pistoiese e Carmine Gruosso, difensori, rispettivamente, delle parti F. e G.M. s.n.c., Equitalia Sud s.p.a. e Comune di Salerno.

Diritto

RILEVATO

– che con ordinanza della Sezione 6-3 in data 31.1.2017 n. 2567 e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada;

– che la decisione delle Sezione Unite assume carattere dirimente rispetto alla decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio dal Giudice del Tribunale Ordinario di Salerno.

PQM

 

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la 6-3 sezione, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della competenza del Giudice di Pace individuata dalla L. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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