Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15286 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26326-2015 proposto da:

B.A., B.T., M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONE SPA, G.G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 617/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

la Corte d’appello di Torino con sentenza in data 30.3.2015 n. 617, non notificata, rilevando la genericità dei capitoli di prova non ammessi in primo grado, ha rigettato l’appello proposto da M.D. e dai sui figli B.A. e T., integralmente confermando la decisione di prime cure che aveva: a) ritenuto infondata la domanda proposta da M.D., convivente more uxorio con C.G. – deceduto in conseguenza di sinistro stradale verificatosi per esclusiva responsabilità di G.G., conducente e proprietario dell’autovettura assicurata per la RCA con Reale Mutua Ass.ni s.p.a. – di ulteriore risarcimento anche del danno di natura patrimoniale, per difetto di prova relativa all’an ed al quantum della erogazione da parte del de cuius di attribuzioni economiche a favore della convivente; b) rigettato la domanda risarcitoria formulata da B.A. e B.T., figli della M. avuti da altra relazione, atteso che, da un lato, le elargizioni di denaro ricevute per spirito di liberalità non potevano fondare, in difetto di un vincolo giuridico familiare, la presunzione di un obbligo gravante sul de cuius di contribuzione ed assistenza economica dei figli della M. anche per il futuro, e dall’altro non poteva essere riconosciuto il danno non patrimoniale cd. esistenziale, per insussistenza di un rapporto familiare e per la mancanza di prova di una consuetudine di vita che potesse ritenersi pregiudicata, attesa la limitata durata della convivenza cessata un anno prima del decesso; c) ritenuta del tutto sfornita di prova la domanda risarcitoria avente ad oggetto le spese sostenute per una generica attività stragiudiziale;

– la sentenza di appello è stata impugnata dalla M. e dai B. che, con ricorso per cassazione notificato in data 2.11.2015 al G. contumace in grado di appello – ed a Reale Mutua Ass.ni s.p.a. presso il difensore domiciliatario, hanno dedotto cinque motivi relativi a vizi di violazione di norme di diritto ed errores in procedendo;

– gli intimati che hanno ricevuto il ricorso notificato rispettivamente in data 9 e 12 novembre 2015, non hanno svolto difese.

– i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

– che la proposta del relatore non può trovare accoglimento in quanto il ricorso notificato in data 2.11.2015, deve considerarsi proposto nel termine di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., ed infatti:

– la sentenza di appello è stata pubblicata in data 30 marzo 2015 e non notificata;

– il ricorso per cassazione è stato notificato, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1 con atti spediti a mezzo posta in data 2 novembre 2015 alla società assicurativa ed a G.G..

Pertanto:

a) essendo stato introdotto il giudizio “in primo grado” in data successiva al 4.7.2009 (con atto di citazione in data 26.4.2010, come indicato nel ricorso per cassazione, pag. 3), alla impugnazione per cassazione della sentenza di appello, non notificata, trova applicazione il termine cd. lungo ex art. 327 c.p.c. di mesi sei, come risulta dalla modifica della norma processuale disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e dall’art. 58, comma 1 medesima Legge (secondo cui “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile….si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, e cioè ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009)

b) essendo stata pubblicata la sentenza d’appello in data 30.3.2015, nel computo del termine di decadenza per la impugnazione va tenuto conto della sospensione prevista nel periodo feriale che, tuttavia, è stata ridotta da 46 giorni a 31 giorni (mese di agosto) dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, norma che, modificando la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 ha stabilito che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione”, disponendo inoltre, al comma 3, che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”;

c) ne segue che il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. per la impugnazione della sentenza pubblicata il 30.3.2015, tenuto conto dei 31 giorni di sospensione nel periodo feriale, andava a scadere il 31 ottobre 2015, sabato, e conseguentemente doveva intendersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al giorno 2.11.2015;

d) il ricorso per cassazione è stato notificato in data 2.11.2015, dunque entro il termine semestrale di decadenza.

Involgendo i motivi del ricorso, concernente risarcimento dei danni da sinistro stradale con conseguenze mortali, questioni che presentano profili di novità in tema di riconoscimento delle pretese risarcitorie ai figli maggiorenni del solo convivente more uxorio superstite, e rilevato pertanto che non ricorrono le ipotesi previste per la pronuncia in camera di consiglio dall’art. 375 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Visto l’art. 380 bis c.p.c., comma 3, dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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