Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15285 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 25141/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Verona con ordinanza del 21/10/2016

nel procedimento vertente tra:

Z.F., da una parte, e Z.C., dall’altra, ed

iscritto al n. 3786/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale SOLDI Anna Maria, che, visto l’art.

380 bis c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il presente regolamento.

Fatto

PREMESSO

– che il Giudice di Pace di Verona con ordinanza 25.1.2016 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale inderogabile nella causa, ritenuta di natura locatizia ex art. 447 bis c.p.c., tra Z.F. e Z.C., avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento – per la quota, pari ad un quarto, spettante ad uno dei comproprietari – dei canoni di locazione riscossi dal secondo (titolare della quota proprietaria pari a tre quarti) in relazione all’immobile, in comunione indivisa, concesso in locazione a terzi;

– che riassunta la causa avanti il Tribunale Ordinario di Verona, alla prima udienza era sollevato ex officio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., conflitto negativo di competenza con ordinanza in data 21.10.2016, ritualmente comunicata alle parti in via telematica in pari data, come risulta dalla ricevuta di consegna in data 25.10.2016;

– che il Pubblico Ministro ha rassegnato conclusioni scritte richiedendo dichiararsi la competenza del Giudice di Pace, non ravvisandosi nella specie una controversia avente natura locatizia, ma un’azione volta regolare i rapporti interni tra contitolari del medesimo diritto.

Diritto

RITENUTO

– che la controversia attiene all’esercizio dei diritti spettanti a ciascun comproprietario e derivanti dalla partecipante alla amministrazione e dall’uso del bene immobile in comunione indivisa (locato a terzi): nella specie un comproprietario agisce nei confronti dell’altro facendo valere il proprio diritto ex art. 1101 c.c. a concorrere pro quota nei vantaggi ed in particolare nella rendita prodotta dal bene comune;

– che, pertanto, non viene in questione il rapporto di concessione in godimento dell’immobile instaurato tra il locatore ed il terzo conduttore, non venendo esperita alcuna azione “ex contractu” nei confronti del conduttore, il quale ha regolarmente e satisfattivamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del canone;

– che la controversia tra i comunisti esula pertanto, come peraltro confermato dalla mancata evocazione in giudizio anche del conduttore, dalla nozione di causa di locazione ex art. 447 bis c.p.c.

– che il conflitto negativo di competenza, sollevato ai sensi dell’art. 45 c.p.c., postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa (cfr. Corte cass. Sez. L, Ordinanza n. 327 del 09/04/1998; id. Sez. 3, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2008; id. Sez. 2, Ordinanza n. 6464 del 21/03/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13364 del 26/07/2012);

– che il Tribunale di Verona ha contestato la propria competenza per materia secondo la prospettazione, fornita dal Giudice di Pace nella ordinanza del 25.10.2016, per cui la controversia atteneva a “diritti immobiliari” – indicando, tuttavia, la competenza di quel giudice in base all’art. 7 c.p.c., comma 1, secondo cui “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”, e dunque in base al criterio di radicamento della competenza “per valore” di quel giudice (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 21582 del 19/10/2011);

– che, pertanto, la istanza di regolamento ex officio della competenza, deve essere dichiarata inammissibile risultando definitivamente radicata la competenza avanti il Tribunale Ordinario di Verona.

PQM

 

dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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