Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15284 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 25/07/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 25/07/2016), n.15284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sez. –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24148/2014 proposto da:

D.L. ENGENEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE BAVARO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA A R.L. GINESTRA, COOPERATIVA CASA RIDENTE, in persona dei

rispettivi presidenti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE, DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato ROCCO CANTATORE, per delega in

calce al controricorso;

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 61, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VOLPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSSELLA CHIEFFI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 754/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

uditi gli avvocati Gabriele BAVARO, Rossella CHIEFFI e Rocco

CANTATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel febbraio 2006 la D.L. Engeneering s.r.l. convenne davanti al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, il Comune di Ruvo e le cooperative edilizie a r.l. Casa Ridente e La Ginestra. Chiese la condanna dei convenuti alla restituzione di un suolo di sua proprietà – ovvero al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo – occupato d’urgenza, per l’esecuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di decreto in data 6 giugno 1997 del sindaco di Ruvo, che era stato annullato dal giudice amministrativo, unitamente a tutti gli atti della procedura espropriativa, compresa la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, perchè il Comune aveva omesso di fissare i termini di inizio e fine dei lavori e delle procedure di esproprio ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13.

Il Tribunale adito dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

La Corte d’appello di Bari, respingendo il gravame della società soccombente, ha confermato la sentenza di primo grado negando che nella specie fosse stata posta in essere una occupazione c.d. usurpativa e, in particolare, che l’omessa fissazione dei termini di cui si è detto costituisca un vizio così radicale da potersi affermare che la P.A. abbia agito addirittura in carenza di potere.

La D.L. Engeneering s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c. insistendo per l’affermazione della giurisdizione dell’a.g.o.. Il Comune di Ruvo di Puglia e le cooperative intimate hanno resistito con due distinti controricorsi. La ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente dato atto della inammissibilità del controricorso delle cooperative, eccepita nella memoria della parte ricorrente sul fondato rilievo della tardività dello stesso, per essere stato presentato all’ufficio postale per la notifica, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, soltanto il 4 febbraio 2016 a fronte della notifica del ricorso avvenuta nell’ottobre 2014.

L’inammissibilità del controricorso, tuttavia, nulla toglie alla validità della procura ad litem stesa in calce al medesimo e dunque alla costituzione delle parti resistenti, le quali hanno altrettanto validamente partecipato alla discussione orale.

2. – Va quindi esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle cooperative resistenti sull’assunto del superamento del termine di decadenza annuale, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 3 luglio 2013 e la consegna del ricorso all’ufficio postale, per la notifica, al 3 ottobre 2014, mentre il termine in questione, tenuto conto della sospensione feriale, era scaduto il 15 settembre 2014.

2.1. – L’eccezione è infondata perchè nella specie la data di pubblicazione della sentenza è tale che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le molte, Cass. 20817/2009, 7278/2002, 14219/1999, 2978/1998), la sospensione feriale dei termini, di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, trova applicazione due volte, in quanto, dopo una prima sospensione, il termine annuale non era decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo di sospensione. Conseguentemente il termine scadeva appunto il 3 ottobre 2014.

3. – Va quindi esaminata l’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dalle cooperative e fatta propria dal P.M., per essere sopraggiunta l’acquisizione c.d. sanante del suolo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis, disposta dal Comune di Ruvo di Puglia con provvedimento del 31 gennaio 2013 (data successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello, svoltasi il 6 novembre 2012).

3.1. – L’eccezione, per quanto in astratto meritevole di considerazione essendo evidente che, a seguito dell’acquisizione del suolo da parte dell’espropriante, muterebbe completamente il contesto della controversia e non avrebbe più senso discutere della restituzione del suolo stesso o di indennizzo per la perdita della proprietà, è tuttavia inammissibile in concreto.

Per dichiarare cessata la materia del contendere, infatti, occorrerebbe che l’indicato decreto di acquisizione fosse divenuto definitivo; il che, però, nella specie non può dirsi, in base agli atti, poichè da un canto le cooperative resistenti non lo deducono (riferiscono soltanto che la società ricorrente ha accettato l’indennità liquidata in loro favore per l’acquisizione) e, d’altro canto, il difensore della ricorrente ha fatto presente nella discussione orale che il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice amministrativo.

Nè la definitività del provvedimento di acquisizione può essere desunta, in questa sede, dalla dedotta accettazione della relativa indennità da parte dell’espropriata. Quali siano gli effetti di tale accettazione sull’ablazione del bene, infatti, è questione che appartiene al merito del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo.

4. – Con l’unico motivo di ricorso si sostiene che la giurisdizione spetti al giudice ordinario poichè l’amministrazione ha agito in assoluta carenza di potere espropriativo, essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera giuridicamente inesistente a causa della mancata indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori e delle procedure espropriative.

4.1. – Il motivo è infondato.

Nel caso in esame il riparto della giurisdizione è regolato, ratione temporis, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (de controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” e che va interpretato e applicato in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, contenenti declaratorie di parziale incostituzionalità, rispettivamente, dell’art. 34, cit., e dell’analoga disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, nel testo all’epoca vigente.

In particolare, la seconda sentenza ha puntualizzato il senso della declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni di cui trattasi, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative ai “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni, osservando che “nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno ingiusto – e cioè, nella specie, la realizzazione dell’opera – costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorchè viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”.

Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell’opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale (cfr., per tutte, Cass. 7643/2003, Cass. Sez. Un. 9532/2004; quanto al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità cfr., fra le altre, Cass. Sez. Un. 26798/2008, 7938/2013, 10879/2015, 12179/2015, le ultime due delle quali riferite a fattispecie disciplinate dall’art. 133, lett. g), c.p.a., analogo alle già richiamate disposizioni vigenti in precedenza).

5. – Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.

La novità per taluni aspetti della questione esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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