Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15284 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.20099/2016 R.G. proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 24,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO GREZZI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA DI PALMA, COSTANZO DI PALMA;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

TRANI, depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI Renato, che ha

chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

la competenza del Tribunale di Trani, con i conseguenti

provvedimenti di legge.

Fatto

PREMESSO

– che con ordinanza in data 11.7.2016 il Giudice del Tribunale Ordinario di Trani ha dichiarato la propria incompetenza “ratione materiae” in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Bari, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. e) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici), in ordine alla domanda, proposta da B.N. nei confronti della Regione Puglia ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti alle colture del fondo agricolo di proprietà del B. a causa della esondazione del fiume Ofanto dovuta, secondo la prospettazione attorea, ad omessi interventi di manutenzione dell’ente pubblico;

– ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza B.N. con atto notificato al procuratore costituito della regione Puglia in data 26.8.2016 instando per la dichiarazione di competenza de31 Tribunale di Trani;

– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte adesive al ricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 ter c.p.c.

Diritto

RITENUTO

– che secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 13.5.1996 n. 4469; id. 28.5.1997 n. 4725; 26.8.1997 n. 8054) le domande risarcitorie, proposte a norma dell’art. 2043 c.c. nei confronti della PA, sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche nelle ipotesi, in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell’opera idraulica, tale dovendo intendersi la opera male progettata o male costruita (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6955 del 06/07/1999 – con riferimento al mancato ampliamento dell’alveo, e deviazione del flusso in altro canale -; id. Sez. 3, Ordinanza n. 9742 del 10/05/2005 – per mancata progettazione e realizzazione di nuove opere di contenimento -) ovvero l’opera mantenuta in efficienza in modo inidoneo ad irreggimentare il flusso idrico (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5676 del 09/06/1998 – con riferimento a scelte tecniche attinenti la apertura di una diga -), poichè, in tali ipotesi, vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della PA in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche; le dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque, nel senso che i danni debbono imputarsi a “comportamenti materiali” della PA commissivi od omissivi, ascrivibili ad incuria o negligenza, od a “fatti naturali” sopravvenuti dovuti ad omessa custodia della “res”, comunque estranei ad apprezzamenti tecnici circa la deliberazione, la progettazione ed attuazione di opere idrauliche e nei quali non vengono in questione scelte discrezionali della pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2693 del 26/03/1996 – rottura tubazione -; id. Sez. U, Sentenza n. 8054 del 26/08/1997 – danni cagionati da ditta appaltatrice nella esecuzione di lavori connessi ad opera idraulica -; id. Sez. 3, Sentenza n. 15366 del 01/12/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 385 de/ 12/01/2001; id. Sez. Sentenza n. 4454 del 28/03/2001 – relativa a scoppio di acquedotto per omessi controlli manutentivi -; id. Sez. 2, Sentenza n. 9230 del 04/05/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 16801 del 21/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 18/05/2015 – con riferimento alla fessurazione di un acquedotto, a causa di usura non controllata dei materiali costruttivi -; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22602 del 05/11/2015).

Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, l’azione risarcitoria proposta dal B. era fondata sull’assunto della perdurante negligenza della Amministrazione regionale nel controllo dello stato di efficienza dell’alveo e degli argini del fiume, non essendo stata eseguita alcuna riparazione degli argini rotti da tempo a causa dei quali si era determinata la esondazione delle acque.

Esulando qualsiasi scelta discrezionale della PA in ordine ad interessi pubblici attinenti alla regolazione del regime delle acque ed altresì valutazioni di tipo tecnico sulla opportunità di progettare e realizzare nuove opere o modifiche di quelle esistenti, la causa verte esclusivamente sulla responsabilità aquiliana dell’ente pubblico tenuto in relazione al rapporto di custodia con il bene ad evitare che questo possa arrecare danni a terzi.

In conseguenza il ricorso trova accoglimento, dovendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale Ordinario di Trani avanti al quale il giudizio dovrà essere proseguito e che provvederà a liquidare anche le spese del presente procedimento.

PQM

 

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Trani. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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