Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15284 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in Roma Piazza Prati degli

Strozzi n. 26, presso lo studio dell’Avv. Filippo Bauzulli,

rappresentata e difesa dall’Avv. Troso Antonio e dall’Avv. Paolo

Sansonetti del foro di Lecce come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Pulli Clementina, Nicola Valente ed Alessandro Riccio per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2477/07 della Corte di Appello di

Lecce del 26.11.2007/21.12.2007 nella causa iscritta al n. 2322 del

R.G. anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.06.2011 dal Pres. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. l’Avv. Clementina Pulli per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Gen. dott. RUSSO

Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 30.11.2005, G.C., premesso di avere esperito inutilmente il procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l’INPS per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione, a partire dal 65 anno di età o dal 1.01.1996, dell’assegno sociale (in cui si sarebbe dovuto trasformare la pensione PS – proveniente da invalidità civile – in godimento pari ad Euro 239,49), nella misura degli aumenti mensili che si erano succeduti nel tempo.

L’adito Tribunale di Lecce con sentenza del 13.06.2006 accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto alla trasformazione in assegno sociale della pensione sociale Tale decisione, a seguito di appello dell’INPS, è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 2477 del 2007, con rigetto della domanda dell’originaria ricorrente.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie la ricorrente non aveva interesse ad ottenere l’assegno sociale, in quanto la semplice mutazione del nomen benefica senza vantaggi economici o giuridicamente apprezzabili nulla avrebbe apportato al patrimonio giuridico dell’appellata.

La stessa Corte ha aggiunto che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 introducendo l’istituto dell’assegno sociale in luogo della pensione sociale, ha semplicemente sostituito l’uno all’altro beneficio per il futuro, ferma restando l’unicità dell’importo erogato ai vecchi e ai nuovi pensionati a parità di condizioni reddituali. La G. ricorre per cassazione con un motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 contestando la decisione di appello laddove afferma che ai sensi della richiamata normativa i soggetti, i quali che abbiano compiuto i 65 anni di età, non hanno un interesse economico tale da giustificare un interesse ad agire.

La censura così formulata è priva di pregio e va disattesa. La decisione impugnata si presenta immune da vizi logici e giuridici, avendo chiaramente posto in rilievo come non fosse ravvisabile alcuna automatica trasformazione della pensione sociale in assegno sociale sulla base della ricordata disciplina legislativa n. 335 del 1995.

Tale ratio decidendi è vieppiù rafforzata dalla considerazione, evidenziata dall’ente previdenziale, secondo cui tale normativa è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 1996, sicchè per il principio di irretroattività della legge il nuovo istituto dell’assegno sociale non trova applicazione alle fattispecie, come quella in esame, attributive del diritto a pensione sociale perfezionatesi nel regime giuridico precedente e costitutive del diritto alla prestazione (in questo senso Cass. n. 17083 del 2004;

Cass. n. 15329 del 2008; Cass. n. 14641 del 2010).

L’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del suesposto principio al caso di specie, poichè la G., riconosciuta invalida civile, aveva compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 1995.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, non avendo la ricorrente reso la dichiarazione-richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 (convertito nella L. n. 326 del 2003) ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – circa il possesso di reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore al limite prescritto ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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