Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15283 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 12/07/2011), n.15283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia

Nuova n. 549 int. 16 – presso l’Avv. Rita Ruscitti, rappresentato e

difeso dall’Avv. Selvaggio Giovanni del foro di Agrigento come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Valente Nicola, Clementina Pulli ed Alessandro Riccio per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 907/07 della Corte di Appello di

Palermo del 21.06.2007/11.07.2007 nella causa iscritta al n. 539 del

R.G. anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.06.2011 dal Pres. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. G. Salvaggio per il ricorrente e l’Avv. C. Pulli per

l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Gen. dott. RUSSO

Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 16.10.2002, S.F., conveniva in giudizio l’INPS per sentir riconoscere l’assegno di invalidità dal 17.11.1982, data della domanda amministrativa.

All’esito del giudizio di primo grado ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Agrigento riconosceva il richiesto assegno dal 1.12.1996 determinandolo con riferimento alla classe 37 e alla retribuzione annua lorda. Tale decisione, a seguito di appello del S., è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 907 del 2007.

Il S. ricorre per cassazione con due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dei ricorso il ricorrente d enuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 come modificata dal D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 8.

Il ricorrente contesta l’impugnata sentenza, sostenendone l’erroneità per non avere fatto riferimento, ai fini della determinazione della classe di prosecuzione volontaria e del versamento della relativa contribuzione, alla retribuzione netta media settimanale ovvero a quella effettiva degli ultimi tre anni lavorativi in costanza di rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione, osservando che l’impugnata sentenza non aveva considerato che l’ente previdenziale avrebbe dovuto applicare la classe 27, sicchè in relazione a tale classe il requisito contributivo risultava soddisfatto alla data del novembre 1992, con maturazione del suo diritto dal 1.12.1992.

2. I due motivi, che possono essere esami nati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

Il giudice di appello ha posto in rilievo, richiamandosi ai chiaro disposto della L. n. 153 del 1969, art. 12 che, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, la retribuzione da prendere in considerazione è quella ricevuta dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro (in questo senso cfr Cass. n. 17045 del 2008; Cass. n. 16678 del 2008; Cass. n. 13523 del 2004 ed altre conformi decisioni). Ciò precisato, lo stesso giudice ha correttamente ritenuto che l’INPS avesse attribuito all’appellante la classe 37 ai fini del versamento dei contributi volontari.

A fronte di tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato ad opporre in sede di legittimità un diverso e non consentito apprezzamento.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 (convertito nella L. n. 326 del 2003) ed applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, per essere stato depositato il ricorso introduttivo di primo grado prima dell’anzidetta modifica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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