Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15282 del 24/06/2010
Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.D., erede di C.A.M., rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.
Siracusa Vincenzo, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.
Serena Miceli in Roma, via Capodistria, n. 18;
– ricorrente –
contro
L.C.S., L.C.B., I.S.,
I.G. e I.A.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 551
depositata in data 22 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 23 novembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 22 aprile 2008, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 marzo 1999, appellata da L.C.S. e da L.C.B. nei confronti di B.D., nella qualità di erede di C.A.M., ha rigettato la domanda di quest’ultimo diretta ad ottenere la demolizione della scala e dell’allaccio fognario formulata nei confronti dei L.C. e di I.S., attesa l’intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio e di scarico. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con l’unico mezzo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, si duole che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’usucapione dell’impianto fognario, benchè questo attraversi a quota sotterranea il fondo altrui, senza in alcun modo motivare sull’apparenza della relativa servitù.
Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata si limita a dare atto che l’impianto fognario in contestazione – che attraversa a quota sotterranea il fondo di proprietà del B. (già della C.) – è stato utilizzato per oltre venti anni dai L.C., i quali, conseguentemente, dato l’utilizzo pacifico ed ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, hanno usucapito il relativo diritto di servitù.
Così decidendo, la Corte territoriale è incorsa nel denunciato vizio, posto che, perchè possa aversi l’usucapione della servitù, occorre anche il requisito dell’apparenza, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., e su questo aspetto il giudice del merito non motiva assolutamente. Questa Corte (Sez. 2^, 10 febbraio 1984, n. 1028), in un fattispecie analoga, riguardante proprio l’usucapione di una servitù di scarico, ha stabilito che il requisito dell’apparenza, richiesto ai fini dell’acquisto delle servitù per usucapione (art. 1061 cod. civ.), deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l’esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza.
Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, che la deciderà motivando sull’apparenza della servitù in questione;
che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010