Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15281 del 25/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26703/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7097/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dei

28/10/2013, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del ricorrente, il quale si

riporta agli scritti;

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” M.C.M. adiva il giudice del lavoro chiedendo il ripristino del trattamento pensionistico in godimento quale cieco civile, revocatogli per superamento del limite reddituale scaturito dal reperimento di occupazione lavorativa.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione, ha dichiarato il diritto di M.C.M. a percepire il trattamento pensionistico sospeso in data 1.12.1978, nei limiti della eccepita prescrizione decennale.

La decisione è stata adottata in adesione al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 15646 del 2012 la quale aveva statuito che la particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1969 n. 153, art. 68, che, derogando alla generale normativa posta dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione d’invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell’invalido, non distogliendolo dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), sicchè la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all’assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso l’istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 68, del D.L. n. 463, artt. 6 e 8 conv. con modificazioni nella L. n. 638 del 1983 e dell’art. 12 preleggi, ha censurato la decisione per aver il giudice di appello ritenuto che la deroga prevista dalle disposizioni richiamate al divieto di cumulo della pensione di invalidità con il reddito, fosse applicabile anche alla pensione percepita dal cieco civile titolare di redditi da lavoro dipendente assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di ammontare superiore ai limiti previsti dalla legge. A sostegno di tale assunto ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, successiva alla sentenza n. 15646 del 2012, che si era espressa in senso difforme da quest’ultima decisione, posta alla base del detisum del giudice di appello.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 66 del 1962, art. 1, L. n. 382 del 1970, artt. 1 e 5 e del D.L. n. 30 del 1974, artt. 5 e 6, conv. in L. n. 114 del 1974, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, nell’interpretazione autentica data dalla L. n. 660 del 1984, art. 1, ha censurato la decisione per avere condannato esso istituto al pagamento dei ratei della pensione di invalidità di cieco civile, nonostante il possesso da parte dello C.M. di redditi superiori ai limiti di legge.

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono non manifestamente fondati alla luce della decisione di questa Corte n. 24192/2013 che, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla citata sentenza n. 15646/2012 (che fa riferimento alla prestazione assistenziale di cui alla L. n. 66 del 1962, ma applica i principi relativi alla prestazione previdenziale di cui alla L. n. 153 del 1969 ed al D.L. n. 463 del 1993, art. 8, come si evince anche dal richiamo, contenuto nel principio di diritto, all’assicurato” in luogo dell’assistito”), ha ritenuto che non sia possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale previsto dalla L. n. 66 del 1962 (e, dunque, tanto alla pensione per ciechi assoluti quanto a quella per ciechi parziali), il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale – si vedano anche nel medesimo senso Cass. n. 8752de1 2014 e numerose altre successive tra cui le più recenti Cass. 7289 del 2015; Cass. nn. 8436, 8437, 8438 del 2015, Cass. n. 8133 del 2015, Cass. n. 8066 del 2015, Cass. n. 9150/2015, Cass. ord. n. 3346 del 2016).

Come è noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi (assoluti o parziali) è stata istituita dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”. L’art. 7 di tale legge così prevede: “Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno”. Il successivo art. 8 aggiunge: “Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18^ anno di età”. La misura della prestazione è stata modificata dalla L. 27 maggio 1970, n. 382, art. 1 (quest’ultima regolamenta la materia ancora oggi). Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti ed ai soggetti di ogni età ciechi parziali che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi (L. n. 382 del 1970, art. 5) e, dopo l’abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v. D.L. n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n. 114 del 1974 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 soties, conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33) – cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; id. 21 giugno 1991, n. 6982; 12 aprile 1990, n. 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). Il limite di reddito da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, essendo unica la disciplina contenuta nel citato D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies (norma modificata dal D.L. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013, che, all’art. 10, comma 5 ha statuito: “del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

Nello specifico, la pensione di invalidità civile per i ciechi, già a suo tempo concessa, era stata poi revocata, per superamento da parte del beneficiario dei limiti reddituali. Orbene, la prestazione di cui è richiesto il ripristino ha natura di prestazione assistenziale di invalidità civile, sicuramente integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia. Non è condivisibile l’assunto secondo il quale la disposizione di cui alla citata L. n. 66 del 1962, art. 8, sarebbe stata superata dalla previsione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, che stabilisce che “le disposizioni di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, a 636, art. 10, comma 2, il quale, a sua volta, stabilisce che la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore a determinati limiti, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un’attività lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68 (come, del resto, quella di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 2) è dettata per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, presupponente un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi).

La – questione è se tali norme, non espressamente dettate per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, possano essere applicate anche a queste ultime, costituendo un principio generale di irrilevanza dei redditi per i ciechi che beneficiano di pensioni, o non si pongano piuttosto come norme eccezionali.

Tale applicabilità non può trovare fondamento nella sentenza n. 3814/2005 che questa Corte ha emanato a Sezioni Unite. In realtà alla L. n. 153 del 1969, art. 68, ha fatto seguito il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, conv. in L. 12 novembre 1983, n. 638, secondo il quale “Resta ferma la disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato”. Tale norma, dunque, stabilisce che il riacquisto della capacità di guadagno nonchè di un reddito da lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione. Secondo una prima interpretazione, fatta propria da Cass. 30 luglio 1999, n. 8310; id. 8 marzo 2001, n. 3359; 19 luglio 2002, n. 10609; 19 maggio 2003, n. 7833 e da ultimo in qualche modo ripresa dalla sopra citata Cass. 2012/15646, la norma avrebbe sancito un principio generale di irrilevanza del reddito del beneficiario anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di assistenza in favore dei ciechi. Altro orientamento – Cass. 26 settembre 1988, n. 5252; id. 23 marzo 1998, n. 3027; Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2005, n. 3814; Cass. 26 marzo 2009, n. 7308 oltre alla già citate Cass. n. 15646/2012 – sostiene, invece, la finalità limitata dell’art. 68, inteso solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro evitando che al reperimento di un’attività lavorativa e di un connesso reddito consegna la perdita della pensione. Non può condividersi l’assunto secondo il quale proprio la pronuncia delle SS.UU. di questa Corte indurrebbe a considerare applicabile anche alle pensioni di cui alla L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 8, il principio della irrilevanza del reddito. Invero, nella predetta decisione a Sezioni unite è stato precisato: “la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l’invalido dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l’espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione” – si veda anche Cass. n. 7308 del 26/03/2009 -. Va, peraltro, considerato che le pronunce da ultimo citate sono state emanate in una materia diversa da quella per cui è causa e cioè nella materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. Questa Corte ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un soggetto cieco anche dopo l’inizio di una attività lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poichè tale trattamento economico risponde alla specifica finalità di inserire i soggetti non vedenti nelle attività produttive. Ha anche sottolineato che detto principio si basa sul disposto di due norme definite “specialissime e di stretta interpretazione”: il D.L. 12 settembre 1983, n. 4631, art. 8, comma 1 bis (convertito in L. 12 novembre 1983, n. 638) e la L. 30 aprile 1996, n. 1532, art 68. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l’acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perchè la finalità specifica della provvidenza economica è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un’attività lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione. La deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con reddito da lavoro si spiega, come è stato precisato, anche con la necessità di tutelare “l’affidamento riposto dal cittadino cieco nell’ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti”. Tale indirizzo, dunque, fa espresso con riferimento ad una prestazione pensionistica conseguita nel regime dell’assicurazione obbligatoria I.N.P.S. (l’integrazione al minimo è istituto proprio del regime generale previdenziale), non è automaticamente estensibile, proprio in ragione della affermata specialità del D.L. 12 settembre 1983, n. 4631, art. 8, comma 1 bis (convertito in L. 12 novembre 1983, n. 638) e della L. 30 aprile 1996, art. 68, norme ritenute di “stretta interpretazione” e non è, perciò, invocabile con riguardo alle pensioni per cecità civile di cui alla ridetta L. 10 febbraio 1962, n. 66. Sebbene nella citata sentenza resa da questa Corte a Sezioni unite si faccia riferimento alla pensione di invalidità civile laddove invece la fattispecie esaminata concerneva una pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. prima dell’attribuzione allo stesso delle competenze in materia di benefici assistenziali, e quindi una pensione certamente disciplinata dalla L. n. 153 del 1969, art. 68 e D.L. n. 463 del 1983, art. 8, stante l’affermato carattere eccezionale delle disposizioni di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 68 e D.L. n. 463 del 1983, art. 8, non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale di cui alla L. n. 66 del 1962, il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale. Del resto l’attribuita rilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della integrazione al minimo” e cioè di quella maggiorazione che non trova corrispondenza nei contributi versati ma soccorre a garantire il minimo vitale (gravando sul bilancio dello Stato) è significativa del fatto che il principio della irrilevanza del reddito non potesse che essere stato riferito (contrariamente alla tesi della parte privata) alla sola pensione maturata nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria e non anche a quella di invalidità civile (assistenziale). Se, infatti, il reddito rileva quando lo Stato partecipa al sostegno della previdenza (nei limiti di una maggiorazione integrativa), a maggior ragione deve ritenersi tale rilevanza quando è l’intero trattamento ad essere a carico dell’erario.

Da tanto consegue che per la prestazione oggetto di causa, per la quale, si ribadisce, presupposto di legge imprescindibile è lo stato di bisogno di cui ai sopra citati della L. n. 66 del 1962, art. 7 e della L. n. 382 del 1970, art. 5, il requisito reddituale resta rilevante, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili è dovuta, a differenza di quella di invalidità civile ex lege n. 118 del 1971 e di quella di invalidità ex lege n. 222 del 1984, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacità di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile (v. Cass. 26 maggio 1999, n. 5138).

Si è, in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali – che trovano fondamento nella previsione di cui all’art. 38 Cost., comma 2 – sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro; quelle assistenziali – che fanno capo all’art. 38 Cost., comma 1 – sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al minimo), i due territori rimangono – concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Nè può ravvisarsi una violazione dell’art. 2 Cost., considerato che il legislatore ha previsto, in favore dei ciechi, specifiche prestazioni che prescindono dalla condizione reddituale (così l’indennità di accompagnamento per cecità assoluta di cui della L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1 e l’indennità speciale per ciechi parziali di cui della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3).

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono va ribadito il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui della L. 10 febbraio 1962, n. 66, artt. 7 e 8, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, di conversione del D.L. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S., sia del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica; tale principio è da ritenersi, per i motivi sopra evidenziati, in linea (e non in contrasto) con quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 3814/2005 così da escludere la necessità di una devoluzione della questione alle Sezioni unite.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e, non essendo necessari accertamenti di fatto (risultando pacifico il superamento dei limiti di reddito ostativi al mantenimento della prestazione), deciso con rigetto della originaria domanda.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre, quindi, con ogni evidenza, il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda.

La controvertibilità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti difformi di questa stessa Corte di legittimità giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA