Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15281 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Azzarini Leonello,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Paolo Ceci in Roma,

via Po, n. 24;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di

San Dona di Piave, n. 125 in data 23 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 23 novembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 23 aprile 2008, il Tribunale di Venezia – sezione distaccata di San Donà di Piave, nel rigettare l’appello proposto da M.E., ha confermato la sentenza del Giudice di pace di San Donà di Piave, che aveva respinto la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere l’estirpazione della siepe piantata da M.G. a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 892 cod. civ., comma 1, numero 3).

Il Tribunale ha rilevato, alla luce della c.t.u., che soltanto otto delle venticinque piante che formano la siepe si trovano ad una distanza inferiore al mezzo metro dal confine, e che questo sconfinamento non crea tuttavia alcun pregiudizio alla proprietà del vicino e non incide negativamente sui rapporti di buon vicinato.

L’eventuale estirpazione delle otto piante non porterebbe alcun vantaggio all’appellante, in quanto buona parte della siepe resterebbe integra.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale, ma il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione. Pertanto, mancando la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, il ricorso è da considerare inammissibile, a meno che, prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorrente non produca l’avviso di ricevimento (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627).

Nel merito, l’unico motivo di ricorso (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 892 cod. civ., comma 1, numero 3) sarebbe manifestamente fondato, giacchè il giudice a quo si è discostato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 2^, 9 giugno 2008, n. 15236), secondo cui il proprietario del fondo può chiedere l’estirpazione degli alberi o delle siepi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell’esistenza di un’effettiva turbativa; la finalità dell’art. 892 cod. civ., infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sè, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicchè il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, avendo il ricorrente prodotto, prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, l’avviso di ricevimento relativo al ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta, il ricorso stesso va considerato ammissibile;

che nel merito il ricorso è fondato per la ragione espressa nella proposta di definizione;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Venezia per una nuova deliberazione conforme all’indicato principio di diritto;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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