Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15281 del 21/07/2015
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15281 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
Ud. 11/02/15
ORDINANZAINTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11803/2010proposto da:
Guerrini Gabriella elettivamente domiciliata in Roma,
Corso Trieste n. 171, presso lo studio dell’Avv. Paolo
Muzzioli che la rappresenta e difende come da mandato
in atti;
–
ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
–
ad)‘ )
controricorente
–
avverso la sentenza n.6//21/09 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 marzo
2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
R . G . N . 11803/2010
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Data pubblicazione: 21/07/2015
udienza del 11 febbraio 2015 dal Consigliere Prof.
Maria Enza La Torre;
udito l’Avv. della ricorrente Paolo Muzzioli;
udito l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore
per la riunione dei ricorsi n. 35 e n. 36; l) per la
cassazione con rinvio per nullità della sentenza; 2) in
subordine, per il rinnovo della notifica ai
litisconsorti’pretermessi; 3) per il rigetto.
PREMESSO
Che la ricorrente, nella qualità di socia della s.a.s.
“Agricola di Guerrini Cosimo” (fallita con sent. Trib.
Roma 17.2.1999, fall. n. 63434), nonché, con separati
ricorsi, soci Guerrini Guido (n. 11806/10), e
Giammarini Fabio (11811/10), hanno impugnato la
sentenza della CTR Lazio 62/21/09 dep. 11/3/09 che,
riformando la sentenza di primo grado, ha accolto
l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo,
contrariamente ai primi giudici, che anteriormente e
indipendentemente dalle vicende societarie (nella
specie fallimento della “Agricola di Guerrini Cosimo
s.a.s.), si sarebbe realizzato un valore di avviamento,
e quindi una plusvalenza, tassabile ai sensi dell’art.
86, co. l lett a)
TUIR, con conseguente recupero della
maggiore Irpef per l’anno 1998 relativamente ai soci e
IRAP a carico della società.
R . G . N . 11803/2010
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generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso
RITENUTO
> che i ricorsi NGR 11811/2010 di Giammarini Fabio; NRG
11803/10 di Guerrini Gabriella;
NRG 11806/10 di
Guerrini Guido, vertono sulla medesima sentenza della
CTR
62/21/09
Lazio
11/3/09,
dep.
preliminarmente debbono essere riuniti,
per
cui
ai sensi
> che, sia per l’IRPEF imputata a ciascun socio per i
redditi di partecipazione alla società, sia per l’Irap,
imputata per trasparenza ai soci (ai sensi dell’art. 5
del d.P.R. n. 917 del 1986), sussiste il litisconsorzio
necessario dei soci medesimi e della società (Cass.
S.U. 10145/12);
> che nel presente giudizio di legittimità non risulta
instaurato il contraddittorio nei confronti di Guerrini
Cosimo e della società “L’Agricola, di Guerrini Cosimo
s.a.s.”, pur presenti nei precedenti gradi di giudizio;
•
che
risulta
pertanto
necessario
ripristinare
l’integrità del contraddittorio;
P.Q.M.
La Corte riunisce al presente ricorso i ricorsi numero:
11806/10;
11811/10.
Dispone
l’integrazione
del
contraddittorio nei confronti di Guerrini Cosimo e
della società “L’Agricola di Guerrini Cosimo s.a.s.”;
assegna il termine di 90 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.
Deciso in Roma, 11 febbraio 2015
dell’art. 335 c.p.c.;