Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15281 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18691-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato Di MODICA SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

sul ricorso 21943-2007 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO

83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BIAMONTE REMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 654/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/06/2006, R.G.N. 2041/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega DI MODICA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo e in subordine

inammissibiltà; assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra il R. e la società Poste il 5 giugno 2001, ai sensi del c.c.n.l.

11 gennaio 2001 (art. 25; oltre che per le necessità del servizio recapito in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre), condannando la società alla riammissione in servizio del R. ed al pagamento delle retribuzioni dal 5 maggio 2003, data dell’offerta delle prestazioni lavorative alla datrice di lavoro. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 23 giugno 2006, respingeva il gravame proposto dalla società Poste, ivi compresa l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il R. con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi ia riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c..

Lamenta la società Poste che erroneamente la corte territoriale ha respinto l’eccezione di risoluzione dei rapporto per mutuo consenso, pur a fronte del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto (31 gennaio 2002) al primo atto di costituzione in mora accipiendi (notifica del ricorso del 23 febbraio 2004).

La società lamenta inoltre che secondo la corte di merito sarebbe stato suo onere fornire la prova di altre circostanze concludenti per il mutuo consenso, laddove spettava invece al lavoratore provare le eventuali circostanze atte a contrastare la presunzione di risoluzione del rapporto.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. 11 marzo 2011 n. 5887) che ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccipiente, Cass. 1febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).

3. – Con il secondo ed il terzo motivo la società Poste denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 1362 c.c. e L n. 230 del 1962, art. 3.

Lamenta in particolare che la corte territoriale non ha correttamente considerato che l’assunzione a termine in questione era avvenuta legittimamente ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. citato, da ritenersi legittimo ai sensi della L n. 56 del 1987, art. 23.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

L’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede quale ipotesi legittimante l’assunzione a termine ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” Con riferimento alla clausola contrattuale in questione, questa Corte ha più volte affermato che essa, convenuta in sede collettiva nell’ambito della nota “delega in bianco” accordata alle organizzazioni sindacali dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 (il D.Lgs. n. 368 è del settembre 2001 e comunque lascia transitoriamente in vigore le clausole in materia dei vigenti accodi collettivi, sicchè ogni riferimento a tale fonte deve ritenersi inconferente), ben poteva legittimare l’assunzione a termine per tale causale, non essendo soggetta (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001) ad alcun limite temporale: il contratto a termine in esame è stato infatti stipulato sulla base della menzionata disciplina collettiva del gennaio 2001 e pienamente entro i limiti temporali di vigenza della stessa (31 dicembre 2001, in base all’art. 74 del medesimo c.c.n.l.; cfr. sul punto Cass. 13 luglio 2010 n. 16424). La Corte ha in particolare ribadito che le parti sociali, nel determinare oggettive, seppur nuove e non ancorate a nessun elemento di temporaneità, ipotesi di assunzione a termine, abbiano agito del tutto legittimamente, escludendo, ancora una volta, la necessità di dimostrare l’esistenza di un preciso nesso causale tra la singola assunzione e le condizioni legittimanti l’assunzione (nella specie incontestate), Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608.

Il ricorso principale è pertanto fondato.

4. -Venendo all’esame del ricorso incidentale, con cui il R. lamenta il mancato espletamento del confronto con le parti sociali previsto da medesimo c.c.n.l. del 2001, deve evidenziarsi che questa Corte, nelle citate pronunce, ha ritenuto che esso sia stato sufficientemente esperito con l’accordo del 18 gennaio 2001, citato da entrambe le parti, col quale le organizzazioni sindacali hanno convenuto che i processi di riorganizzazione de quibus sarebbero stati fronteggiati con il ricorso ai contratti a tempo determinato, esprimendo chiaramente che il confronto doveva ritenersi concluso con la constatazione della necessità, nel contesto aziendale richiamato, del ricorso a tale strumento contrattuale, Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608.

5. – Il ricorso principale deve essere pertanto accolto, sicchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito la controversia, respingendo l’originaria domanda.

Le alterne vicende di causa e la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale e rigetta quello incidentale. Decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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