Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15280 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25704/2014 proposto da:

ATOS WORLDGRID SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B,

presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIANLUCA CIAMPOLINI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore e quale procuratore SCCI SOCIETA’

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. BECCARIA, 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentata e difeso dagli Avvocati SCIPLINO VITA

ESTER ADA, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

25/03/2014, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della opposizione della E UTILE s.p.a., avverso cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento all’INPS di somme a titolo di contributi e relative sanzioni, ha dichiarato non dovute le somme richieste a titolo di differenze sui contributi CUAF e maternità pretese dall’INPS in relazione ai dipendenti della società che, provenienti dall’Azienda Energetica Municipale del Comune di Milano, avevano, all’atto del passaggio alle dipendenze della società opponente, optato ai sensi della L. n. 274 del 1991, art. 5, per il mantenimento della iscrizione previdenziale presso l’INPDAP. La Corte di appello di Milano pronunziando sull’appello principale dell’INPS e sull’appello incidentale della società, in parziale riforma della decisione di primo grado ha dichiarato dovuta la contribuzione CUAF richiesta con la cartella opposta e le relative somme aggiuntive; ha dichiarato non dovute le somme aggiuntive relativamente ai contributi di maternità; ha compensato le spese di primo e secondo grado.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ATOS WORLDGRID s.p.a. (già E-Utile s.p.a.) sulla base di tre motivi; 1′ INPS, anche quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.), ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la ATOS WORLDGRID s.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 238, ha censurato la decisione per avere il giudice di appello ritenuto, sulla base di un’interpretazione formalistica della disciplina di riferimento, che per i contributi CUAF dovuti in relazione ai lavoratori rimasti iscritti all’INPDAP, non trovava applicazione la medesima aliquota ridotta per l’assicurazione relativa alle prestazioni temporanee dovuta in relazione ai dipendenti iscritti presso la gestione INPS, introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 238, ha censurato la decisione per avere ritenuto che l’applicazione di aliquote differenziate per i contributi CUAF, in relazione ai dipendenti rimasti iscritti all’INPDAP e per quelli iscritti all’INPS, non confliggesse con i superiori principi costituzionali.

In subordine ha eccepito la illegittimità costituzionale della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 238, per contrarietà agli artt. 3 e 41 Cost., per non avere previsto, in correlazione con l’aumento dell’aliquota contributiva riferito all’IVS dei lavoratori iscritti all’INPDAP, una corrispondente riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24 (tra cui le aliquote per assegni familiari).

Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, ha censurato la mancata applicazione del più favorevole regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15. Ha sostenuto che nella materia in esame sussistevano, come richiesto al fine dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio invocato, oggettive incertezze interpretative connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.

I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Le questioni proposte, anche sotto il profilo della necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, sono state infatti ripetutamente disattese da questa Corte che in numerose pronunzie ha escluso che tale disciplina, interpretata nel senso della non applicabilità dell’aliquota ridotta per i dipendenti rimasti all’INPDAP, si ponesse in contrasto con le norme costituzionali e comunitarie. E’ stato infatti precisato che “l’obiettivo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, fatto proprio alla riforma previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, non implica che sia sottratta alla discrezionalità del legislatore la regolamentazione della disciplina contributiva in relazione alle peculiari necessità dei diversi enti previdenziali, sicchè non può ritenersi che le norme che implichino al riguardo una diversificazione contributiva costituiscano violazione del principio di uguaglianza; tanto meno potrebbe quindi legittimarsi una loro interpretazione che, nella suddetta ottica, si discosti dal contenuto testuale delle disposizioni scrutinate. La manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati sussiste anche con riferimento al parametro di cui all’art. 41 Cost., la cui asserita violazione è del resto espressa in termini generici, non potendo ravvisarsi nelle specifiche disposizioni regolanti gli oneri contributivi a carico delle aziende in misura diversificata a seconda dell’ente previdenziale di iscrizione dei dipendenti una limitazione della libertà di iniziativa economica. Non consta, nè è stato dedotto, che la Commissione UE abbia ravvisato nella riduzione contributiva di che trattasi un aiuto di stato incompatibile; il che, dei resto, avrebbe semmai condotto alla soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla ricorrente principale. 5.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23, laddove prevede che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, l’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 (…)” è assolutamente inequivoco nel ricollegare la “contestuale” riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee all’elevazione dell’aliquota contributiva dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, onde non vi è spazio per poter ritenere che la prevista riduzione operi anche a favore dei soggetti che non versano i contributi a tale Fondo; e il successivo comma 24, nel prevedere invece un aumento delle aliquote contributive dovute “all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima”suona a conferma che la ricordata previsione di cui al precedente comma deve ritenersi sancita con riferimento alle sole contribuzioni relative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 5.3 Anche per ciò che riguarda le disposizioni di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 41, deve riconoscersi che la riduzione delle percentuali contributive introdotte dal quarto periodo del comma 1 è direttamente collegata alle previsioni di cui ai precedenti periodi dello stesso comma (soppressione del Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i detti fondi soppressi) e si applica quindi in relazione alle posizioni dei soggetti che venivano ad essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, non certo ai dipendenti delle imprese del settore elettrico che avevano mantenuto l’iscrizione all’Inpdap. Parimenti il contributo straordinario di cui della L. n. 488 del 1999, medesimo art. 41, ai commi 2 e 3, è testualmente ricollegato alla soppressione degli anzidetti fondi e risulta pertanto privo di consequenzialità voler desumere dalla norma di interpretazione autentica del terzo comma (L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 7) l’estensione alle posizioni dei dipendenti iscritti all’Inpdap della riduzione contributiva di cui al comma 1” (Cass. n. 18455/2014 e, in termini, fra le altre, Cass. ord. n. 9185/2015, n. 14098/2014, 13721/2014).

In merito alla eccezione di incostituzionalità va quindi ribadito che le pur suggestive argomentazioni della società ricorrente non sono decisive in quanto i dedotti profili di incostituzionalità della disciplina differenziata relativa alla misura del contributo per assegni familiari dovuto in relazione ai lavoratori che avevano optato per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPDAP, sono stati espressamente presi in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte proprio in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., ed evidenziato che il loro eventuale accoglimento avrebbe, semmai, condotto alla soppressione della disposta riduzione, non certo ad una sua estensione nel senso propugnato dalla società ricorrente. Il giudice costituzionale ha, infatti, ripetutamente affermato il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali, che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle, ed alle collegate diversità delle fonti di finanziamento (Corte cost. n. 202 del 2008, ord. n. 325 del 1993), chiarendo che la realizzazione definitiva della tendenziale attuazione dell’omogeneizzazione dei regimi previdenziali è affidata alla discrezionalità del legislatore trattandosi di scelte di politica sociale ed economica (Corte cost. n. 173 del 1986) e che tale discrezionalità concerne anche la conformazione dell’obbligo contributivo (Corte cost. n. 48 del 2010, ord. n. 896 del 1988). Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale non può che confermarsi la valutazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dedotte dalla società.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, in relazione alla appello incidentale della società avente ad oggetto la debenza e la misura delle somme aggiuntive si è limitata ad osservare che “sono dovute le somme aggiuntive unicamente sui crediti contributivi dei quali è stata accertata la sussistenza quanto al capitale”. La questione quindi relativa all’applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio invocato dalla società non è stata quindi affrontata. Per validamente censurare tale statuizione parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre l’omessa pronunzia del giudice di appello sulla questione sollevata e non limitarsi, come avvenuto, a dedurre che l’INPS avrebbe dovuto applicare le sanzioni in misura ridotta sulla base dell’invocata disciplina.

In conclusione, in base alle considerazioni che precedono il ricorso, così come la questione di costituzionalità proposta in relazione al secondo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre, quindi, con ogni evidenza, il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della società alla rifusione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione all’INPS delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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