Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15280 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21523-2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CARLONI GEA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MILORO VINCENZO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., quale legale rappresentante del BRISTOL PARK

HOTEL s.n.c, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. CHIARA ENRICO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 258/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/03/2009 R.G.N. 1330/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per improcedibilità o in subordine

rigetto del ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10.3/26.3.2009 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina il 30.6.2005, rigettava la domanda proposta da S.A. per la condanna del Bristol Park Hotel snc al pagamento di differenze retributive connesse allo svolgimento delle superiori mansioni di cuoco di 2^ livello, nonchè per lavoro straordinario non retribuito, ferie e riposi non goduti. Osservava la corte territoriale che la qualifica riconosciuta (di cuoco di 3 livello) corrispondeva alle mansioni effettivamente svolte (di cuoco unico), laddove la superiore qualifica rivendicata (di cuoco di 2 livello) presupponeva una struttura più complessa, con la presenza di più cuochi e lo svolgimento delle relative attività di coordinamento, e, per il resto, che gli esiti dell’istruttoria escludevano lo svolgimento di lavoro straordinario e il mancato godimento delle ferie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 159 e 208 del CCNL del comparto turismo del 24.3.1994 ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale non solo non aveva fatto corretta applicazione della normativa contrattuale applicabile, ed in particolare dell’art. 159 del contratto collettivo di settore, che ascriveva al 2^ livello la posizione del capo-cuoco (laddove, invece, era stato erroneamente richiamato l’art. 208 dello stesso testo), ma aveva, altresì, erroneamente interpretato e valutato le risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che, in realtà, lo stesso svolgeva tali mansioni, e non quelle di cuoco-unico.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e della contrattazione collettiva di settore (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 181, 80, 81 e 82 del CCNL già citato), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente si duole che la decisione impugnata si fonda sulla deposizione di un unico teste, il quale peraltro, doveva ritenersi del tutto inattendibile, e che, in considerazione delle reali caratteristiche della struttura alberghiera, che prevedeva un servizio di ristorazione anche per gli ospiti, non era possibile ritenere che il S. non avesse “svolto nemmeno un minuto di lavoro straordinario”.

Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la compensazione delle spese del giudizio.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società intimata denuncia, invece, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè vizio di motivazione per avere la corte territoriale compensato le spese del giudizio, nonostante l’accoglimento dell’appello, e per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso di quanto corrisposto al dipendente in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per mancanza di alcuna indicazione in ordine alla produzione del contratto collettivo di cui si lamenta l’erronea interpretazione.

Deve, al riguardo, ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso (e, quindi, la loro specifica descrizione, secondo il canone dell’autosufficienza del ricorso: cfr. Cass. n. 18854/2010), esige, altresì, che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta, qualora il documento sia stato prodotto, nella fase di merito, dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo dello stesso, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; ovvero, qualora il documento sia stato prodotto dalla controparte, mediante indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di tale parte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o il documento; infine, qualora si tratti di documento non prodotto nella fase di merito relativo alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento inerente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo P esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione ed indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (cfr. da ultimo SU ord. n. 7161/2010).

Quanto, poi, al prospettato vizio di motivazione, non solo per tal parte la censura appare collegata alla dedotta violazione della disciplina collettiva, ma, in ogni caso, il relativo quesito (“Dica la Corte se nella fattispecie per cui è causa la Corte di appello abbia violato gli artt. 152 e 208 del CCNL di categoria … e se, alla luce delle esposte ragioni in fatto e in diritto, la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente insufficiente ed inadeguata a giustificare la adottata decisione”) appare non conforme alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis, in quanto del tutto generico e tautologico, e, quindi, inidoneo ad esprimere una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume la censura sulla motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a ciò espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

5. Le considerazioni svolte con riferimento al primo motivo determinano l’inammissibilità anche del secondo mezzo del ricorso principale, ponendosi con riferimento a quest’ultimo le medesime richieste e le stesse problematiche.

6. Quanto, infine, al terzo motivo, deve costatarsi come manchi del tutto il quesito ex art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità anche per tal capo del ricorso.

7. Inammissibile deve dichiararsi, infine, anche il ricorso incidentale, in quanto in loto privo dei quesiti prescritti dalla legge.

La sentenza impugnata è stata pubblicata, infatti, successivamente al 2 marzo 2006, e, quindi, risulta soggetta ratione temporis, per come già si accennava innanzi, alla disposizione in esame, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 la quale, come noto, è stata successivamente abrogata dalla Legge Di Riforma 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi, tuttavia, dell’art. 58, comma 5 della medesima Legge tale ultima disposizione si applica solo “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata in vigore della legge” stessa.

Ne deriva che nel periodo ricompreso fra l’introduzione dell’art. 366 bis c.p.c. e la sua abrogazione, risulta rilevante, ai fini della permanenza, in via transitoria, del precetto, la data di pubblicazione del provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, che, ove anteriore al 4 luglio 2009, comporta l’obbligo per la parte ricorrente della formulazione del quesito di diritto, a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio.

8.Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA