Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1528 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1528 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso 5143-2013 proposto da:
COMUNITA’ EVANGELICA CHRIST PEACE AND LOVE, in persona
del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato IVELLA ENRICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BENDINELLI PAOLO, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

Data pubblicazione: 27/01/2014

COMUNE DI GORLE, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,
presso lo studio dell’avvocato ROLF° PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERMARIO
STRAPPARAVA, per delega a margine del controricorso;

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 25/2013 del Tribunale
Amministrativo regionale di BRESCIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Federico SORRENTINO il quale, visti gli
artt. 41 e 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di
cassazione, in camera di consiglio, dichiari la
giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze
di legge.

– controricorrente

R.G. 5143/13

La Corte,

rilevato che:
la Comunità Evangelica Christ Peace and love chiede che le SU dichiarino a
quale giurisdizione appartenga la causa da sé proposta innanzi al TAR di
Brescia, contro il Comune di Gorle, perché sia dichiarato nullo per violazione dell’art 14 della legge n. 520 del 1995 il provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio e sue risorse del predetto Comune,

ne immobile della Comunità stessa, sostenendo che quell’immobile sia
luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina della menzionata legge;
nell’istanza di regolamento si dà atto che il Comune, nel costituirsi innanzi
al TAR, ha eccepito il difetto di giurisdizione del GA, in considerazione della
natura di atto vincolato del provvedimento impugnato, adottato a titolo di
sanzione ex art. 31 e segg. TU Edilizia;
osserva che:
nella giurisprudenza di queste SU s’è consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l’irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla
gestione del territorio, bensì l’esercizio di una posizione giuridica
avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di
essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla
legge (in precedenza, cfr. Cass. SU nn. 18040/08, 28167/08, 7936/13);
sotto diverso profilo occorre pure evidenziare che la ricorrente Comunità,
sul presupposto che l’immobile in questione sia “luogo di culto e di preghiera”, invoca in concreto il diritto soggettivo di libertà religiosa, tutelato

(come s’è detto) dall’art. 14 della legge n. 520 del 1995, a norma del quale “Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o
demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e
dell’organo responsabile della sua Comunità interessata …”;
Per questi motivi

1

avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del be-

R.G. 5143/13

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio per il
regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014

DEPOSTAM IN CAtealffiNA

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