Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1528 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8110/2008 proposto da:

COMUNE DI TIVOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco Dott. V.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo

studio dell’avvocato DE MAJO Antonio, che lo rappresenta e difende

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONSPA CRED FONDIARIO IND SPA, COOP GIOVANNI CONTI SRL IN LCA, REG

LAZIO;

– intimati –

sul ricorso 11088/2008 proposto da:

CREDITO FONDIARIO FONSPA BANK SPA (OMISSIS) in persona del

Condirettore Generale p.t. Dott. O.F. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato

D’AMELIO PIERO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE di TIVOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332,

presso lo studio dell’avvocato DE MAJO ANTONIO, che lo rappresenta e

difende con delega a margine del ricorso;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale in

carica domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrenti –

e contro

COOP GIOVANNI CONTI SRL IN LCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4531/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 24/09/2007; depositata il 05/11/2007;

R.G.N. 965/2003; e 6103 e 6833/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ANTONIO DE MAJO;

udito l’Avvocato GIOVANNI C. SCIACCA (per delega Avv. PIERO

D’AMELIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 30.7.93 il Credito Fondiario e Industriale s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Tivoli e la soc. coop. Giovanni Conti in l.c.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in L. 3.850.000.000 derivatogli a seguito dell’erogazione alla suddetta cooperativa di un mutuo garantito dall’accensione di ipoteca su aree che erano risultate gravate da usi civici.

L’attrice esponeva, in particolare, che la cooperativa aveva ottenuto dal Comune di Tivoli, con convenzione del 10.4.76, la concessione del diritto di superficie per l’edificazione di immobili di civile abitazione in (OMISSIS) e che il Comune in detta convenzione aveva garantito che i terreni erano liberi da ogni vincolo, onere e a trascrizione; che con decreto 19.4.84 la cooperativa era stata posta in l.c.a. e che la procedura esecutiva per la vendita all’incanto degli immobili era rimasta bloccata dal sequestro giudiziario e dalla sentenza passata in giudicato del Commissario agli usi civici, che aveva dichiarato la nullità delle convenzioni per le quali la cooperativa aveva ottenuto il diritto di superficie ed aveva disposto la restituzione al Comune, quale rappresentante della popolazione, dei relativi terreni; che la responsabilità del Comune derivava dal fatto che esso conosceva o comunque era tenuto a conoscere che i terreni concessi in superficie erano gravati da usi civici, mentre la cooperativa aveva violato la norma dell’art. 1338 c.c..

La cooperativa convenuta deduceva la propria ignoranza dei vincoli gravanti sui terreni, svolgendo azione di garanzia nei confronti del Comune ed eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere dall’attrice.

Il Comune di Tivoli, a sua volta, avanzava domanda di garanzia nei confronti della Regione Lazio, di cui chiedeva la chiamata in causa.

La Regione sosteneva la propria estraneità ai fatti di causa.

Con sentenza non definitiva l’adito Tribunale dichiarava la responsabilità dei convenuti e della chiamata in causa con la loro condanna in solido al pagamento della somma da determinarsi in prosieguo; quindi con sentenza definitiva n. 3575/04 determinava il risarcimento del danno in Euro 1.897.474,85, oltre interessi dalla pronuncia.

Interposto appello immediato dalla Regione Lazio avverso la sentenza non definitiva e proposto appello incidentale sia dal Comune di Tivoli che dalla cooperativa, l’appellato Credito Fondiario ed Industriale eccepiva l’inammissibilità di tutti gli appelli, contestando comunque i motivi di doglianza ex adverso dedotti.

La Regione Lazio impugnava con appello anche la sentenza definitiva, e così anche proponevano appello incidentale sia la cooperativa che il Comune, gravami tutti contestati dalla Fonspa-Credito fondiario ed industriale: riuniti i tre procedimenti, con sentenza depositata il 5.11.07 la Corte di appello di Roma rigettava l’originaria domanda nei confronti della Regione Lazio e della coop. Conti e confermava le gravate sentenze nei confronti del Comune di Tivoli.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Tivoli, con sei motivi, mentre ha resistito con controricorso il Credito Fondiario s.p.a. Fonspa Bank, che ha anche interposto ricorso incidentale con quattro motivi, resistito a sua volta con controricorso dalla Regione Lazio e dal Comune di Tivoli.

Quest’ultimo ed il Credito Fondiario hanno depositato in atti anche una memoria.

Non ha svolto alcuna attività difensiva la coop Giovanni Conti in l.c.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.;

A) Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle leggi in materia di usi civici (L. n. 1766 del 1927; R.D. n. 332 del 1928;

R.D. n. 1078 del 1930; D.P.R. n. 11 del 1972, art. 1; D.P.R. n. 616 del 1977, art. 66) per essere stato ignorato quale sia la posizione di un Comune pieno proprietario di un terreno su cui viene trasferito l’uso civico e la diversa posizione di un Comune, non già pieno proprietario del detto terreno, ma solo rappresentante di una popolazione beneficiarla dell’uso civico.

Viene, quindi, formulato ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

“Vi è una differenza di natura, di sostanza e di conseguenze giuridiche tra la posizione di un Comune e dei poteri allo stesso spettanti quale entità giuridica f titolare in proprio di diritti su beni immobili, e la posizione ed i poteri spettanti ad un Comune che sia soltanto esponente degli interessi delle popolazioni amministrate nell’ambito del territorio?”.

Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo (e cioè la perdita definitiva di ogni diritto del Credito Fondiario nei confronti della coop. Conti) e la violazione dell’art. 1813 c.c., non potendosi sostenere il venir meno del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione dell’importo erogato.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:

“La declaratoria di nullità relativa ad un contratto di mutuo, successiva alla esecuzione dello stesso con erogazione del denaro previsto nel contratto, comporta la perdita da parte mutuante del diritto ad ottenere la restituzione dell’importo erogato?”.

Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo (e cioè gli effetti della mancata trascrizione delle sentenze del Commissario agli usi civici del 5.11.44 e del 27.7.48, nonchè della mancata impugnazione, da parte della coop. Conti e del Credito Fondiario, della sentenza commissariale del 23.11.90 dichiarativa della nullità delle convenzioni stipulate tra il Comune tiburtino e la detta cooperativa) e la violazione dell’art. 2645 c.c., relativamente all’obbligo di trascrizione delle sentenze costitutive o di trasferimento di uso civico.

Segue la formulazione del seguente quesito di diritto:

“In mancanza di trascrizione di una sentenza del Commissario agli Usi Civici che, in relazione all’uso civico gravante su un immobile, lo trasferisca ad altro immobile fino a quel momento del tutto libero, è possibile opporre i relativi vincoli a chi fino a quel momento era titolare di pieni diritti sul detto altro immobile?”.

Con il quarto motivo deduce la mancata rilevabilità ex officio del difetto di legitimatio ad causam di esso ricorrente, per non esservi stati mai rapporti – in ordine ai fatti di causa – tra il Credito Fondiario ed il Comune di Tivoli.

Segue la formulazione del seguente quesito di diritto:

“La assoluta mancanza di ogni rapporto diretto e la assoluta mancanza di presupposti che legittimino la richiesta di un provvedimento giudiziale, pone in essere una ipotesi di difetto di legitimatio ad causam?”.

Con il quinto motivo deduce ancora che la sentenza gravata ha asserito che esso ricorrente sarebbe stato l’unico soggetto normativamente tenuto a verificare l’esistenza degli usi civici, senza peraltro specificare quale sia la norma che stabilisca tale principio e, quindi, con sostanziale omessa motivazione.

Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:

“Può considerarsi sufficientemente motivata una sentenza che affermi l’obbligo normativo di un soggetto a svolgere un determinato compito, senza indicare la norma alla quale ci si riferisce?”.

Con il sesto motivo infine denuncia omessa o almeno insufficiente e comunque errata motivazione in tema di prescrizione, stante la mancata applicazione della considerazione unitaria della fattispecie in materia di contratti collegati per la realizzazione di una complessa operazione economica.

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

“Posto che, in materia di contratti collegati, dei quali sia nullo quello che ha dato origine alla vicenda, la ripercussione della nullità sul secondo contratto ne determina la nullità fin dalla sua stipula, conseguentemente la prescrizione ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da tale nullità, decorre dal giorno della sua stipula o da quando ci si è resi conto della sussistenza del danno?”.

1. Osserva il Collegio, in via preliminare, come tutti i motivi sopra indicati debbano essere dichiarati inammissibili.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo più volte di esaminare funditus la questione della morfologia e della funzione del quesito di diritto introdotto dall’art. 366 bis c.p.c., per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 (v. per tutte sent. n. 3519 del 14.2.2008), onde riaffermare in maniera organica la cultura del giudizio di legittimità nella sua più ampia dimensione nomofilattica.

In quest’ottica si è così evidenziato, in particolare, che il sistema dei quesiti di diritto risponde sì all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ma soprattutto risulta funzionale ad enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie in concreto, ma in una dimensione di sinergica cooperazione tra la difesa del ricorrente medesimo ed il giudice destinatario del quesito.

Quest’ultimo costituisce, pertanto, il necessario anello di congiunzione tra la definizione del singolo caso e l’enunciazione di un più generale principio di diritto, risultando altrimenti inadeguata – e, perciò, ipso facto inammissibile – l’investitura stessa del giudice di legittimità.

Ne deriva che una ormai consolidata ed omogenea elaborazione dei criteri di redazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., induce a ritenere che la relativa formulazione, in relazione a ciascun motivo del ricorso, deve consentire in primo luogo l’individuazione della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato e poi l’indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende ineluttabilmente inammissibile il motivo di ricorso (v. Cass. civ. n. 24339/08).

In difetto di tale articolazione logico-giuridica il quesito si risolve o in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso, come tale inidonea ad evidenziare il nesso logico-giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nell’esposizione del motivo.

1.1. Per quanto riguarda, invece, la formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, si è sottolineato che, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c., la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo tale da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/07.

Tale momento di sintesi deve, quindi, sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e che si traduca in sostanza in una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuto pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v. ord. sez. 3^, n. 16567/08).

1.2. Ciò premesso in via generale, si rileva che il quesito di diritto a chiusura del primo motivo, risolvendosi in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, è assolutamente inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo, in quanto la risposta, anche se fosse positiva per il ricorrente, risulterebbe comunque priva di rilevanza nel caso di specie, in quanto del tutto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza gravata (v. Cass. S.U. n. 11650/08).

Infatti, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico- giuridica della questione in discussione, non è dato a questa Corte comprendere l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello oggetto della sentenza impugnata (v. S.U. n. 3519/08, cit.).

1.3. Valgono sostanzialmente per il quesito di diritto relativo al secondo motivo le stesse considerazioni svolte per quello del primo motivo, mancando in particolare sia l’indicazione dell’errore di diritto che sarebbe stato compiuto dalla sentenza impugnata che quella della regola da applicare.

In più è è da aggiungere che in ordine al denunciato vizio di omessa motivazione non risulta formulato quell’apposito ed autonomo momento di sintesi richiesto dal citato art. 366 bis c.p.c., comma 2.

1.4. Anche in merito al quesito del terzo motivo si rileva che, oltre alla mancata formulazione di un autonomo momento di sintesi in relazione al dedotto vizio di omessa motivazione, non è consentito individuare in esso sia la regula iuris adottata nella sentenza impugnata che quella contraria assunta come corretta dal ricorrente.

1.5. La stessa considerazione circa l’impossibilità di individuare la regula iuris fatta propria dal giudice della sentenza gravata e quella invece da adottare in sua sostituzione è valida altresì per il quesito di diritto di cui al quarto motivo.

1.6. Quanto poi al quesito riguardante il quinto motivo, va osservato che, oltre alla mancata formulazione distinta di un quesito per la denunciata violazione di norme di diritto e di un necessario momento di sintesi per l’asserito difetto assoluto di motivazione, il quesito in concreto redatto si presenta come affatto generico ed astratto, senza alcuna attinenza alla concreta vicenda processuale e, quindi, inidoneo alla risoluzione della controversia.

1.7. Infine, anche il quesito del sesto motivo risulta formulato in maniera generica ed astratta, senza che sia consentita dalla sua semplice lettura la ricostruzione sia della regola di diritto applicato in concreto dal giudice della sentenza impugnata che di quella di cui viene auspicata l’applicazione in sostituzione della prima.

Inoltre, anche in questo caso, manca completamente quel momento di sintesi ritenuto indispensabile per quanto attiene al denunciato vizio di motivazione.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

B) Ricorso incidentale.

Con il primo motivo il resistente deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo e violazione degli artt. 327, 331, 332, 333, 334 e 343 c.p.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto infondata la duplice eccezione d’inammissibilità delle impugnazioni avverso la sentenza parziale del Tribunale sia dell’appello principale (della Regione Lazio) che di quelli incidentali (della coop. Conti e del Comune di Tivoli), nonostante la loro mancata tempestiva notificazione ad esso resistente, non ancora costituito in giudizio, ed il decorso del termine d’impugnazione.

Con il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, e violazione del R.D. n. 267 del 1942, artt. 24, 51, 52, e art. 210, e segg. e L. n. 400 del 1975, art. 3.

Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e violazione dell’art. 1362 c.c., e segg. e art. 2697 c.c., e segg..

Con il quarto motivo denuncia infine omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e violazione delle regole della qualificazione e pianificazione urbanistica del territorio.

Ogni singolo motivo risulta corredato in chiusura dal quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Rileva però questo Collegio che il ricorso incidentale abbia perduto la propria efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, non è più consentito alla parte resistente di proporre ricorso incidentale, secondo il primo comma della norma sopra citata, anche quando per essa sia trascorso il termine per l’impugnazione.

Ed invero, premesso che nella specie la sentenza d’appello è stata notificata al Comune di Tivoli, ad istanza del Credito Fondiario, a mezzo del servizio postale con raccomandata dell’11.1.08 e che per giurisprudenza costante la parte che prenda l’iniziativa della notificazione della sentenza alla controparte è tenuta, al pari del soggetto fatto oggetto della notificazione, ad impugnare negli stessi termini perentori di cui all’art. 325 c.p.c. (v. Cass. n. 7064/04; n. 11700/02), è dunque evidente che il ricorso incidentale, notificato a controparte a mezzo posta con raccomandata spedita il 18.4.08, deve ritenersi tardivo in quanto notificato oltre il termine previsto nel citato art. 325 c.p.c..

Ne consegue che il ricorso incidentale debba essere dichiarato inefficace ex art. 334 cpv c.p.c..

C) In considerazione delle specifiche ragioni con cui sono state giustificate rispettivamente la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale e quella d’inefficacia del ricorso incidentale, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed inefficace quello incidentale, compensando tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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