Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1528 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32105/2018 proposto da:

A.P.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Barone

Antonio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 7086/2018 pubblicato il 23/10/2018 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di A.P.E., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse scarsamente credibile e, in ogni caso, non rilevante ai fini della richiesta di protezione internazionale, la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere di religione cattolica e di essere fuggito perchè si era rifiutato, dopo la morte di suo padre, di prendere il suo posto come stregone ed era stato, per questo, minacciato e torturato. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Ghana, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, artt. 3 e 5 -D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 27, comma 1 bis (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Lamenta che il Tribunale abbia formato il proprio convincimento sulla base della credibilità soggettiva del richiedente, omettendo di esercitare il potere istruttorio ufficioso.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 7, 8 e 11 – D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Deduce il ricorrente, rilevando di avere il diritto di essere ascoltato in sede giudiziale, che i fatti narrati non sono in contraddizione con le notizie e le informazioni generali sul Paese di provenienza, caratterizzato da una difficile situazione di sicurezza. Allega che in caso di rimpatrio rischia di subire atti di violenza fisica e psichica e non può avere protezione dallo Stato.

3. Con il terzo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. e (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Si duole della valutazione circa l’insussistenza di violenza generalizzata in diverse aree e regioni del Ghana, dato che la situazione di episodi violenti non era controllata effettivamente dalle autorità statuali. Richiama la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e assume di avere diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. e) – rectius lett. c) – del citato art. 14.

4. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione, sia generale, sia riferita a fattori culturali e stili di vita, del Paese di provenienza, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

4.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale non solo ha escluso con idonea motivazione la credibilità intrinseca, ma, esercitando i poteri istruttori anche in ordine alla credibilità estrinseca, pur se a ciò non tenuto in base ai principi di diritto suesposti, ha affermato che dalle fonti consultate non risulta la pratica di punizioni contro chi si rifiuti di assumere la carica di capo-villaggio e di stregone. Il Tribunale, infine, ha rimarcato che lo stesso richiedente ha dichiarato di avere denunciato i seguaci del padre e la causa è in corso, sicchè è infondato anche il profilo attinente alla denunciata mancanza di protezione dall’autorità statale. Neppure risulta nella specie leso il diritto del ricorrente di essere ascoltato, anche se, in base alla giurisprudenza di questa Corte, non è obbligatoria l’audizione personale del richiedente (da ultimo Cass. 2817/2019), poichè dal decreto impugnato risulta che all’udienza di comparizione del 12-10-2018 compariva il difensore e non il ricorrente di persona.

4.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e alle doglianze espresse con il terzo motivo, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018). Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. n. 14283/2019).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 del decreto impugnato), ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Denuncia la mancanza di specifica motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ponendo in rilievo l’attuale situazione socio-politica-economica del Ghana, con riferimento all’art. 2 Cost. e all’art. 3 CEDU. Rimarca che l’instabilità politica e sociale del Ghana e l’insufficiente rispetto dei diritti umani, alla salute e all’alimentazione sconsigliano il rimpatrio, date le condizioni di vita precarie del Paese.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

6.1. Il Tribunale ha motivatamente escluso la vulnerabilità soggettiva e oggettiva del ricorrente, non rientrando quest’ultimo in alcuna delle categorie di soggetti deboli enucleabili anche in base alle informazioni desunte dalle fonti di conoscenza citate nel decreto impugnato.

La censura si risolve, quindi, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA