Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15279 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15279 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 13683-2014 proposto da:
OLATUNJI OLOWA SAMUEL, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PRECENZANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro

QUESTURA di ROMA, QUESTURA di SIRACUSA, MINISTERO
DET,ÚNTERNO, TRIBUNALE CIVILE di ROMA;

intimati

avverso la decisione n. R.G. 3904/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
rdég1iraT
; Ail 19/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

965(4

Data pubblicazione: 21/07/2015

udito l’Avvocato Precenzano Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso

Ric, 2014 n. 13683 sez. MI. – ud. 09-04-2015
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 13683/14 proposto da Olatunji Olowa
Samuel nei confronti del Questore Roma, Questore Siracusa e Ministero
Interno il consigliere relatore ha deposito ex art 380 bis cpc la relazione
che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell ‘art.
380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Olatunji Olowa Samuel ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di due motivi avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del
19.3.14 che ha autorizzato la proroga richiesta dal Questore di Roma
del provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza
temporanea di Ponte Galeria per ulteriori trenta giorni.
L’amministrazione non si è costituita.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del
contraddittorio per non essere stato messo in condizione di partecipare
all’udienza e di non avere tempestivamente conosciuto la richiesta di
proroga.

,

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla
,
eccezione sollevata di violazione del contraddittorio.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente sono fondati.

giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello
straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell’art.
21, comma 2, e art. 28, comma 2, del d.lgs. 29 gennaio 2008, n. 25,
nonché dell’art. 14, comma 6, del digs. 1998, n. 286, devono essere
applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella
partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione
dell’interessato, che sono previste dall’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il
procedimento di convalida della prima frazione temporale del
trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 richiamati rinviano.( Cass
13117/11).
Nel caso di specie pertanto si sarebbe dovuto mettere lo straniero in
condizione di partecipare all’udienza e di essere sentito. L’eccezione
della difesa sollevata in tal senso all ‘udienza camerale doveva essere
accolta o quanto meno si sarebbe dovuto motivare circa le ragioni che

Invero questa Corte ha ripetutamente chiarito che al procedimento

ostavano al detto accoglimento ; circostanza invece non avvenuta non
rinvenendosi nel provvedimento alcuna argomentazione sul punto.
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all’art 375 cpc per la

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 3.1.15

Il Cons.relatore”

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione del decreto
impugnato;
che,sussistendo i requisti di cui all’art 384 cpc,va disposto l’annullamento
del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE ;

trattazione in camera di consiglio.

che alla soccombenza segue la condanna dell’Amministrazione intimata al
pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

l’annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento presso il
CE ;condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del presente
giudizio liquidate in euro 2200,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre
accessori di legge e spese forfettarie nonché al pagamento delle spese del
giudizio di primo grado liquidate in euro 1200,00 oltre curo 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dispone

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