Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15279 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25653-2009 proposto da:

RISTORANTE PIPERNO DI GENNARO BONI & FIGLI S.N.C., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

H.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 434/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2008 R.G.N. 5177/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FONTANA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 21.3.2002 e successiva pronuncia definitiva del 18.1.2007/19.11.2008 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, impugnata da H.A. M., condannava il Ristorante Piperno di Gennaro Boni e Figli snc al pagamento della somma di Euro 27.355, 51 quale compenso per il lavoro straordinario svolto durante il rapporto di lavoro instauratosi fra le parti.

Osservava in sintesi la corte territoriale che la quantificazione delle somme riconosciute in favore dell’appellante risultava coerente con le indicazioni contenute nella decisione pronunciata interpartes e con le risultanze di causa. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ristorante Piperno con un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo la società ricorrente lamenta vizio di motivazione osservando che la corte territoriale, facendo generico riferimento alle risultanze istruttorie e alla documentazione di causa, aveva posto a base della decisione le conclusioni di un elaborato peritale che prevedeva più soluzioni al quesito posto, senza chiarire le ragioni che la inducevano a preferire l’una soluzione rispetto all’altra e, comunque, omettendo l’effettivo esame dei documenti di causa e travisandone il contenuto. Il ricorso è infondato.

Ha accertato la corte territoriale che la quantificazione delle somme riconosciute in favore dell’appellante, alla luce delle indagini tecniche espletate, risultava coerente con le indicazioni contenute nella decisione non definitiva pronunciata inter partes e con le risultanze di causa e ha soggiunto che le critiche mosse agli accertamenti tecnici non apparivano condivisibili “alla luce delle puntuali osservazioni di controparte che ha messo giustamente in rilievo, tra l’altro, come i giorni effettivamente lavorati dall’ H. trovino conferma nei registri presenze e come nella sentenza non definitiva sia stato escluso solo il compenso per lavoro festivo, ma non ridotti a cinque i giorni lavorati per ogni settimana”.

Con riferimento a tali censure, va ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estraneo all’ambito di operatività del vizio di motivazione la possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5″ non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (così SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, essendo, in realtà, il ricorso diretto a fornire una diversa lettura dei materiali probatori, già, con adeguata motivazione, valutati dai giudici di merito, e senza, peraltro, documentare gli stessi (in particolare, per quanto riguarda le “puntuali osservazioni di controparte” e gli accertamenti contenuti nella sentenza non definitiva, richiamati nella decisione impugnata ed oggetto di contestazione) in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione. Per il resto, deve soggiungersi che la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotto a prescegliere la soluzione contabile in concreto adottata e che, pertanto,non era tenuta a considerare l’ipotesi alternativa prospettata nella relazione di consulenza, dovendosi rammentare come, secondo l’insegnamento di questa Corte, in presenza di una pluralità di consulenze e di diversi esiti delle stesse, ovvero di plurime ed alternative risposte ai quesiti posti, il giudice non è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende le contrarie valutazioni, potendosi tali ragioni ritenere coincidenti con le considerazioni incompatibili con le conclusioni tecniche disattese ed espresse nella consulenza condivisa (v. ad es Cass. n. 3517/2000). E’, infine, da osservare come manchi, altresì, in seno al ricorso una puntuale allegazione delle critiche stesse mosse alla relazione tecnica già innanzi al giudice a quo, laddove, invece, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione, è necessario che la parte alleghi e documenti le censure svolte già nella fase di merito, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, risolvendosi diversamente una mera disamina dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, pur corredato da notazioni critiche, nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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