Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15279 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. III, 01/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30128/2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10628/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, M.T., di origine senegalese (città di Diabokunda), ha impugnato decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 10 settembre 2019, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona osservava che: a) “il racconto del richiedente non è credibile” in quanto quest’ultimo “ha riferito di aver lasciato il Senegal poichè non poteva permettersi le cure mediche perchè costose, tuttavia, da un lato, lo stesso ha sostenuto una spesa per espatriare, e poi non emergono patologie tali da richiedere un intervento chirurgico”; b) circa la situazione socio-politica del Senegal, “l’unica problematica riguarda il trentennale conflitto nella regione del Casamance”, divenuto, tuttavia, in tempi recenti, conflitto armato a più bassa intensità, come attestato dalle fonti utilizzate (EASO 2016, Refworld 2017, USD 2019); c) con riguardo al riconoscimento dello status di rifugiato, l’appellante “non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver prestato parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa, o di altro tipo, oggetto di persecuzione”; d) con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non emergono elementi da cui desumere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione; e) circa la protezione umanitaria, “dai certificati medici non sono segnalate patologie talmente gravi da porre in pericolo la vita e/o l’incolumità in caso di rientro, per altro verso, non risultano prescritte dal sanitario cure mediche urgenti o essenziali da eseguirsi sul territorio nazionale”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, in quanto, con il ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale, era stato fatto valere che il diniego espresso dalla commissione territoriale “era stato tradotto nella lingua madre del ricorrente solamente (nella parte del) dispositivo, ma non (nella) motivazione ad essa sottesa, determinando così una effettiva compromissione delle garanzie processuali e difensive della parte”.

1.1. – Il motivo è inammissibile, poichè, pur effettuandovi richiamo, non si confronta affatto con il decisum del Tribunale, il quale ha rilevato, correttamente, che “il giudice ordinario, non essendo giudice dell’atto in sè, ma del rapporto dedotto in giudizio, non è investito della cognizione riguardo all’atto e conseguentemente non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo, bensì deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, di un diritto soggettivo da annoverare tra i diritti fondamentali”.

Per contro il ricorrente non ha neppure specificato quale fosse il vulnus alle garanzie della difesa che avrebbe subito in ragione del dedotto vizio dell’atto.

2. – Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale “errato nel ritenere che il viaggio sia costato al richiedente più di quanto necessario per eseguire le cure mediche che sarebbero state necessarie”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Giova a tal fine rammentare che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili (Cass. n. 6897/2020).

3. – Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver il Tribunale riconosciuto che “in Senegal – e in particolare nella regione del Casamance – vi è ancora una situazione di violenza indiscriminata che costituisce minaccia grave per la persona”.

3.1. – Il terzo motivo è inammissibile.

L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 30105 del 2018), ossia di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la situazione generale del Senegal, indicando le fonti di conoscenza (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Per contro, il ricorrente censura in modo affatto generico quell’accertamento di fatto richiamando un unico report relativo al sito “viaggiaresicuri” del Ministero degli affari esteri, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale in cui il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. n. 8819/2020).

4. – Con il quarto motivo viene addotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 19, 35 e 36, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, lett. c), ter e art. 28, lett. d), e art. 19, comma 2, Carta di Nizza, in quanto “come ampiamente documentato unitamente in primo grado (doc. n. 1 dell’elenco documenti depositato in data 19 giugno 2019 e n. 20 del sotto-fascicolo) il sig. M. soffre di una cervicalgia e lombalgia acuta da sovraccarico per cui esegue periodicamente cicli di magnetoterapia al rachide ed assume antinfiammatori nelle fasi dolorose”; cure, queste, da considerare come “cure ambulatoriali essenziali nonchè continuative per tutelare il diritto alla salute ex art. 32 Cost., tanto più che il sig. M. non potrebbe permettersele in caso di ritorno in Senegal”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha valutato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) le condizioni di salute del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, escludendo che le stesse potessero impedire il rimpatrio del richiedente e tale ratio decidendi – assorbente nell’economia della decisione – è stata fatta oggetto di censure volte, nella sostanza, ad una rivalutazione dell’apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.

5. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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