Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15278 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15278 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 13561-2014 proposto da:
SACINO ANTONIO, in proprio nonché quale liquidatore della
S.M.C. Società Meridionale Carni Srl in liquidazione, MURANO
DOMENICO, MURANO PASQUALE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SIRTE 28, presso lo studio dell’avvocato CARMEN
TELESCA, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO
MURANO, VINCENZO PAOLINO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

BANCAPULIA SPA;
– intimata –

lette le conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. FRANCESCA
CERONI che ha chiesto che la Corte di Cassazione respingendo il

Data pubblicazione: 21/07/2015

regolamento di competenza in premessa indicato, dichiararsi la
competenza del Tribunale di Bari, con ogni conseguenza di legge;
avverso il provvedimento n. 449/13 R.G. del TRIBUNALE di
POTENZA del 24/03/2014, depositato il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2014 n. 13561 sez. M1 – ud. 09-04-2015
-2-

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 09.04.2013, Sacino Antonio, Murano
Domenico e Murano Pasquale citavano in giudizio la Bancapulia
S.p.A. dinanzi al Tribunale di Melfi, deducendo che la S.M.C. Sri
aveva acceso. presso la Banca dei conti correnti per i quali si

L’istituto bancario si costituiva in giudizio eccependo
preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Melfi (poi accorpato al Tribunale di Potenza) ritenendo
competente il Tribunale di Bari. Sul punto osservava che l’art. 8
dei contratti 37749 e 37751 e l’art. 23 del contratto 37746
prevedevano che per ogni controversia era esclusivamente
competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.
Giudice, con ordinanza depositata il 25.03.2014, dichiarava
l’incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, ritenendo
competente il Tribunale di Bari.
Avverso tale provvedimento Sacino Antonio, in proprio e quale
liquidatore della SMC Sri, Murano Domenico e Murano Pasquale
hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che il

erano costituiti fideiussori.

giudice di merito ha illegittimamente derogato alla propria
competenza con violazione degli artt. 28 e 29 cpc e 1341 cc.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Va, innanzitutto, premesso che le clausole dei contratti stipulati
dalla banca e dai ricorrenti rientrano nella fattispecie di cui agli

f

artt. 1341 e 1342 cc, trattandosi di clausole derogatorie della
competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla
banca per una molteplicità indistinta di contraenti.
Dal tenore letterale delle clausole in questione (“per ogni

competente l’autorità giudiziaria del foro di Bari”) risulta che le
stesse attribuiscono giurisdizione esclusiva al Tribunale di Bari.
Tali clausole appaiono, pertanto, formulate nel rispetto
dell’orientamento di questa Corte secondo la quale la
designazione convenzionale di un foro territoriale assume
carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la
quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve
comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione
di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri
fori previsti dalla legge (Cass. 18707/2014).
Nel caso di specie non ha rilevanza il fatto che le clausole siano
indicate con la dizione “deroga di competenza giurisdizionale” in
quanto le stesse devono essere interpretate secondo il criterio di
buonafede tra le parti disposto dall’art. 1366 cc, e nella fattispecie
la volontà comune delle parti, ovverosia quella di individuare un
foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia, è
inequivocabile.
Invero, dagli atti non risulta nemmeno quanto asserito dalla
ricorrente circa la sottoscrizione ed il richiamo in blocco delle
differenti clausole — vessatorie e non — e circa i caratteri
minuscoli in cui le clausole in questione erano state scritte.

eventuale controversia che potesse sorgere è esclusivamente

Dunque, nella specie, le modalità con cui sono state formulate le
clausole vessatorie all’interno del contratto rispettano il requisito
della specifica approvazione per iscritto, disposto dall’art. 1341
cc., conformemente, inoltre, ai parametri dettati da questa Corte
secondo la quale le clausole vessatorie devono essere indicate

lettera che le contraddistingue) a suscitare l’attenzione del
sottoscrittore (Cass. 4452/2006) senza necessità di trascrizione
integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il
richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto
in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto
(Cass. 12798/2014).
Alla luce di quanto detto va rigettato il regolamento di
competenza e va confermata la competenza del Tribunale di
Bari.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale
di Bari.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo
ex art. 13, comma 1 quater del DPR 115/02.

specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la

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