Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15278 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Luciana Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2927/2017 proposto da:

STUDIO LEGALE F.F. C. SOCIETA’ PROFESSIONALE IN ACCOMANDITA

SEMPLICE DEGLI AVVOCATI F. E F.C. & C., in

persona del socio accomandatario F.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo

studio dell’avvocato ELVIRA BACCHINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO CALABRESE;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 24/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato F. C..

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza pubblicata il 24.11.16 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso degli avvocati C.F. e F. contro la delibera 29.11.13 con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia aveva respinto la loro domanda di iscrizione all’albo dello Studio Legale F.F. C. Società Professionale in accomandita semplice degli avvocati F. e F.C. & C., società costituita fra i medesimi avvocati C. ed un terzo socio, la dott.ssa Ce.Fr., laureata in economia, quest’ultima con una partecipazione del 20%.

2. In proposito il CNF ha ritenuto inapplicabile agli avvocati la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 10, commi da 3 a 11, ed ha altresì escluso che nel caso di specie si sia formato, D.Lgs. n. 59 del 2010, ex art. 45, il silenzio-assenso sulla domanda di iscrizione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre lo Studio Legale F.F. C. Società Professionale in accomandita semplice degli avvocati F. e F.C. & C., affidandosi a due motivi.

4. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto attività difensiva.

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.lgs. n. 59 del 2010, per averne il CNF escluso l’applicazione (concernente il silenzio assenso decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione) in base all’erroneo presupposto dell’applicabilità al caso in esame, quale disciplina speciale, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 17, comma 7, (legge professionale), malgrado la sua emanazione in epoca successiva alla formazione di detto silenzio assenso, atteso che la domanda di iscrizione della società era stata presentata, mediante notifica del relativo atto costitutivo, il 16.5.12.

1.2. Con il secondo motivo ci si duole di violazione, falsa ed errata applicazione della L. n. 183 del 2011, art. 10, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto inapplicabile agli avvocati tale norma per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, norma che ha introdotto la facoltà di costituire società anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o di soci di capitale.

2.1. Impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno del primo motivo di ricorso, sul secondo osserva la Corte che la L. n. 183 del 2011, art. 10, comma 4, prevede la possibilità di costituire società, anche di capitali, fra professionisti e soci non professionisti (sia pure con alcune peculiari disposizioni concernenti i rapporti fra di essi, le maggioranze all’interno della società e l’esercizio dell’attività professionale con i relativi obblighi deontologici).

Tale è la disposizione normativa su cui si basa la richiesta di iscrizione all’albo della società ricorrente.

In occasione dell’emanazione della nuova legge professionale per gli avvocati (la n. 247 del 2012) il legislatore ritenne di inserire – con l’art. 5, comma 2, lett. a) – una delega al Governo contenente, fra i principi e criteri direttivi, la previsione che l’esercizio della professione forense in forma societaria fosse consentito a società, di persone o di capitali o cooperative, i cui soci fossero avvocati iscritti all’albo.

Tale delega è scaduta il 4.8.13, senza che il Governo abbia provveduto ad esercitarla.

Si legge nella sentenza impugnata che il divieto di società tra avvocati con la partecipazione anche di soci non professionisti previsto nella L. n. 247 del 2012, art. 5, comma 2, lett. a), sarebbe sopravvissuto, quanto a mero contenuto precettivo, pur dopo lo scadere del termine per l’esercizio della delega, con l’effetto di consentire agli avvocati soltanto la costituzione di società di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001 (di attuazione della direttiva 98/5/CE), che tra prevede, tra avvocati, solo la costituzione di società di persone (nella forma della S.n.c., applicabile salvo quanto specificamente previsto nel medesimo D.Lgs.) e senza la partecipazione di soggetti privi di tale titolo professionale.

Si obietta in ricorso il venir meno del divieto di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 5, comma 2, lett. a), con lo scadere della delega; di conseguenza, resterebbe applicabile la normativa generale di cui al cit. L. n. 183 del 2011, art. 10, commi da 3 a 11.

Invece altra ipotesi ricostruttiva, anche prescindendo dalla sorte della legge delega di cui sopra, fa leva sul rilievo che il comma 9 del cit. art. 10 legge n. 183 del 2011 espressamente fa salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge; per l’effetto, ritiene pur sempre attuale il D.Lgs. n. 96 del 2001.

Si tratta di ipotesi ricostruttiva che, a sua volta, si scinde in due sottoipotesi alternative fra loro:

a) pur dopo la L. n. 183 del 2011, art. 10, l’unico tipo di società tra avvocati sarebbe quello di cui alla lex specialis contenuta nel citato D.Lgs. n. 96 del 2001;

b) oltre a tale tipo di società (note con l’acronimo STA) disciplinato dal cit. D.Lgs. n. 96 del 2001, gli avvocati potrebbero costituire anche società tra professionisti (note con l’acronimo STP) ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 10, e, quindi, società anche di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o di soci di capitale.

2.2. Ritiene la Corte che – sempre impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza o meno del primo motivo di ricorso – l’importanza e la novità del tema afferente al secondo motivo di doglianza consigli di rinviare a nuovo ruolo la causa per acquisire una relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo che operi una ricostruzione completa del quadro normativo di riferimento e dei contributi, anche dottrinari, concernenti la questione della legittimità o non di società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti al relativo albo e, in particolare, della questione attinente al significato da attribuire alla clausola di salvaguardia contenuta nella cit. L. n. 183 del 2011, art. 10, comma 9, che espressamente fa salvi i diversi modelli societari e le associazioni professionali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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