Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15278 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. III, 01/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30089/2019 proposto da:

E.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO DE SERIIS.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10293/2019 della TRIBUNALE DI ANCONA,

depositato il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, E.S., cittadino nigeriano, originario di Benin City, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Ancona, depositato il 30 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona osservava che: a) “le dichiarazioni rese dal richiedente asilo non sono attendibili” in quanto “il timore del rimpatrio è stato generato da un tale amico D., il quale gli avrebbe consigliato di non rientrare e gli avrebbe dato i soldi per il viaggio”; b) circa la situazione del paese d’origine “i territori posti a sud della Nigeria non sono interessati da conflitto armato tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato e permanente da costituire per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio della vita o dell’incolumità personale”; c) quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non ne sussistono i presupposti in quanto il richiedente “non ha allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa, o di altro tipo, oggetto di persecuzione”; d) non erano ritenuti integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nè umanitaria.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Con unico motivo di ricorso, viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto “non può essere affermata la mancanza di riscontri che inficerebbero la credibilità della narrazione della vicenda personale del richiedente nè può essere tacciato di vaghezza e genericità il racconto di un richiedente asilo”. Altresì, è denunciata insufficienza e carattere contraddittorio della motivazione di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria, poichè “sarebbe sufficiente – in sostanza – richiamare il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente asilo per giustificare la misura della concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria”.

2. – Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione.

2.1. – Con esso, non è data contezza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, di una pur sommaria esposizione dei fatti di causa, mancando ogni intelligibile riferimento alla vicenda personale di esso richiedente, allo svolgimento del giudizio di primo grado e a quello di gravame (non essendovi cenno alle doglianze ivi veicolate); esposizione che non è neppure dato ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso.

Detto requisito, infatti, riguarda il contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione tale da garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., S.U., n. 11653/2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., S.U., n. 2602/2003; Cass., S.U., n. 22575/2019).

Inoltre, le stesse prospettate doglianze sono affatto generiche, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo stata veicolata una idonea critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui portata non viene presa in considerazione dal ricorrente, avendo la Corte territoriale soffermato le proprie valutazioni in punto di credibilità del narrato e, comunque, statuito sull’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA