Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15277 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3327/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BELCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4175/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/05/2014, depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Don. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO, difensore del ricorrente, il quale si

riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Napoli per quanto ancora qui interessa ha accolto l’appello proposto da P.M. e in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha dichiarato il diritto di P.M. al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, nella misura dell’1,5% relativamentee al periodo dal 16.12.1989 al 31.12.1996.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che denuncia la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, evidenziando in particolare che il periodo accertato di esposizione qualificata all’amianto era inferiore ai dieci anni.

P.M. è rimasta intimata.

Tanto premesso il ricorso manifestamente fondato deve essere accolto atteso che la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato il diritto della P. ai benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Tale disposizione prevede infatti che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.” Requisito indispensabile è dunque che l’esposizione c.d. qualificata si sia protratta per oltre un decennio.

Tale requisito non sussiste nel caso in esame essendo incontroverso tra le parti che l’esposizione si è protratta per P.M. dal 16.12.1989 al 31.12.1996 e, dunque, per poco più di sette anni.

In conclusione e per le ragioni esposte, si propone, ex art. 375 c.p.c., n. 5, che il ricorso, manifestamente fondato, sia accolto e la sentenza cassata nella parte impugnata con decisione nel merito e rigetto dell’originaria domanda proposta da P.M..

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata con decisione nel merito e rigetto dell’originaria domanda.

L’esito alterno dei giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dei rispettivi gradi mentre le spese del giudizio di legittimità, regolate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da P.M..

Compensa tra le parti le spese dei giudizio di merito e condanna la P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi professionali, 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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