Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15277 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15277 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12735-2014 proposto da:
QUESTURA di ROMA , MINISTERO DELL’INTERNO
80185690585, UFFICIO TERRITORIAL DEL GOVERNO DI
ROMA, in persona del rispettivi rappresentanti legali in carica,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

BEJAOUI HAMZA;
– intimato –

avverso il decreto n. 81746/12 R.G. del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 15/11/2013;

5551.,

3.

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

———-

Ric. 2014 n. 12735 sez. M1 – ud. 09-04-2015
-2-

I

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 12735/1414 proposto dal
Ministero dell’Interno nei confronti di Bejaoui Hamza il consigliere

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell ‘art.
380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Il Ministero dell’interno ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di un motivo avverso il provvedimento del giudice di pace di
Roma del 16.1.14 che ha accolto il ricorso proposto da Bejaoui
Hamza avverso il decreto di espulsione notificatogli dal Prefetto di
Roma in quanto non gli era stato concesso il termine per
l’allontanamento volontario.
Lo straniero non si è costituito.
Con l’unico motivo si contesta la violazione dell’art 13 del dlgs
286/98 poiché sussisterebbero le condizioni previste da detto
articolo per l’espulsione dello straniero senza la concessione del
termine per l’allontanamento volontario ed in particolare sussisteva
il pericolo di fuga.

relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

Il motivo è inammissibile.
Lo stesso risulta infatti del tutto privo di autosufficienza.
A fronte della stringata motivazione del provvedimento impugnato,

alcuno specifico riferimento al contenuto del provvedimento di
espulsione, l’Amministrazione ricorrente adduce una serie di
elementi di fatto relativi allo straniero ed alle circostanze della sua
permanenza sul territorio nazionale senza alcuno specifico
riferimento alle motivazioni ed agli elementi di fatto riportati nel
decreto di espulsione. Le argomentazioni della ricorrente
amministrazione appaiono pertanto del tutto apodittiche in quanto
prive di autosufficienza siccome privo di ogni collegamento con il
contenuto del provvedimento di espulsione e con le stesse difese
dispiegate nella fase di merito.
In conclusione ricorrono i requisiti di cui all’art 375 cpc per la
trattazione in camera di consiglio.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio

f

( di cui non viene contestato il vizio motivazionale) che non fa

Roma

30.12.14

Il Cons.relatore”

conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di
condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo lo straniero
svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Roma 9.4.15

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

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