Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15276 del 25/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2840/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
D.M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2112/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
15/07/2014, depositata il 04/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato RICCI MAURO, difensore del ricorrente, il quale si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Lecce ha accolto il gravame proposto da D.M.R. ed ha dichiarato il diritto al ripristino della pensione collegata allo stato di cieco civile revocata in relazione all’avvenuto superamento dei limiti di reddito, evidenziando che la prestazione prevista dalla L. n. 66 del 1962, art. 7, sarebbe svincolata dalla sussistenza di tale requisito in quanto riconosciuta per il solo fatto della minorazione al fine di favorire il reinserimento sociale dell’invalido. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola due motivi. D.M.R. è rimasto intimato.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 7, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, di conversione del D.L. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.” (cfr. Cass. s.u. n. 3814 del 2005 e successivamente n. 24192 del 2013 e nn. 8752 e 24008 del 2014 e recentemente ord. 6 L. n. 25838 del 2015).
Del tutto isolata la pronuncia n. 15646 del 2012 dalla quale la Corte territoriale, aderendo al prevalente orientamento sopra richiamato, si è consapevolmente discostata.
Per tutto quanto sopra considerato, ex art. 375 c.p.c., n. 5, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata con decisione nel merito e reiezione della domanda formulata da D.M.R..
L’esistenza di orientamenti di legittimità non uniformi e solo recentemente consolidatisi giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originariamente proposta da D.M.R..
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016