Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15276 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15276 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 22558-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
KHAN SHERAZ AZHAR;
– intimato avverso la sentenza n. 765/2014 della CORTE D’APPELLO di
tou.
CATANZARO del 21/01/
depositata 11 23/05/2014;

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Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Saulino Paolo (Avvocatura) difensore del ricorrente

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro riconosceva a Khan Sheraz Azhar, cittadino
pakistano, la protezione sussidiaria (ordinanza del 4/6 giugno 2013),
avendo egli dichiarato di essere fuggito dal suo Paese d’origine per il
timore circa la propria incolumità fisica, a causa della sua appartenenza
alla religione anglicana, in ragione della quale era stato anche
malmenato da un gruppo islamico.
L’ordinanza del primo Giudice veniva appellata dal Ministero, ma la
Corte d’appello di Catanzaro confermava la prima decisione, ritenendo
che le fonti istituzionali UNHCR confermassero la situazione narrata
dal ricorrente, corroborandola, e che, pertanto, fosse provato il rischio
effettivo per la vita e la incolumità del ricorrente, qualora questi fosse
ritornato nel suo Paese d’origine.
La sentenza della Corte territoriale (n. 765 del 2014) veniva impugnata
dal Ministero con ricorso per cassazione, denunciando il ricorrente, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 14, comma 1,
lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 e art. 15, lett. c) della direttiva
2004/83/CE del Consiglio.
Khan Sheraz Azhar non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto il Ministero non ha provveduto alla
tempestiva notifica del ricorso per cassazione. Né l’istanza di rinvio
della pubblica udienza soccorre a sanare l’omissione della parte, essendo
stata depositata tardivamente (solo in data 20 febbraio 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 9 aprile 2015.
Prentar4-5-g4terro-204-5 Il Giudice est.

Presidente

che ha chiesto i termini per rinnovo notifica.

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