Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15276 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15276

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28700/2015 proposto da:

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso

l’Avvocatura Regionale della Regione stessa, rappresentata e difesa

dall’avvocato NATASCIA MARSALA;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, e difeso dagli

avvocati MARIAGIOVANNA BELARDINELLI, MARIO RAMPINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata in

data 4/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Donatella Resta per delega dell’avvocato Mario

Rampini e Stefano Pazzaglia per delega dell’avvocato Natascia

Marsala.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Perugia, accogliendo la domanda di C.R., accertò il diritto del medesimo alla collocazione della sua posizione dirigenziale nella fascia A, sottofascia economica A2, dal 1 ottobre 2005 al 1 ottobre 2007, condannando la resistente amministrazione regionale dell’Umbria al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate degli accessori di legge. Con sentenza del 24.6 – 4.9.2015 la Corte d’appello di Perugia ha respinto l’impugnazione della Regione Umbria, confermando la decisione del primo giudice, sia in ordine all’infondatezza dell’eccezione del difetto di giurisdizione, posto che la causa petendi consisteva nel riconoscimento del diritto ad un determinato emolumento di fonte contrattuale, sia in merito alla ritenuta inidoneità dei provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione a modificare in peius il trattamento economico pattuito tra le parti nel contratto del 5 aprile 2004, atteso che era stato attribuito un incarico classificato nella fascia A1, deteriore rispetto alla previsione del suddetto accordo che contemplava per il lavoratore una retribuzione di posizione corrispondente alla fascia A2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Regione Umbria con tre motivi.

Resiste con controricorso C.R. il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la difesa della Regione Umbria contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Rileva, in contrario, la ricorrente che la questione dibattuta non verteva sui singoli contratti di lavoro sottoscritti a seguito della riorganizzazione, bensì sull’illegittimità dei provvedimenti di macro-organizzazione considerati lesivi della posizione giuridica del C. e precisa che quest’ultimo aveva chiesto la disapplicazione degli atti presupposti di riorganizzazione, nonchè dell’atto col quale la P.A. aveva collocato il servizio “Relazioni internazionali” in una sottofascia economica inferiore rispetto a quella riconosciuta con la D.G.R. n. 382 del 2003, con la conseguenza che gli inconvenienti lamentati dal dipendente rappresentavano degli effetti riflessi ed indiretti dell’atto amministrativo, inidonei a determinare il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, ricadendo gli stessi non solo sul singolo dirigente ma sull’intera categoria dirigenziale. Pertanto, considerato che era stato impugnato il provvedimento col quale la Regione Umbria, in esecuzione del potere di organizzazione, aveva inquadrato una posizione dirigenziale di rilevanza oggettiva nell’organizzazione dell’ente in una specifica fascia di valore in cui la normativa ripartisce la cosiddetta indennità di posizione, era errata l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

1.1. Si rileva che il motivo è infondato, in quanto nella fattispecie il petitum sostanziale verteva sulla richiesta di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro dirigenziale per effetto di un contestato provvedimento della pubblica amministrazione locale che, agendo nella veste di datrice di lavoro, aveva in via autoritativa attribuito, a seguito di un procedimento di redifinizione della posizione organizzativa, un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello previsto dal contratto del 5.4.2004 intercorso tra le parti (attribuzione della fascia A1 meno vantaggiosa in luogo della fascia economica A2 prevista dal citato contratto).

Quindi, il provvedimento di macro-organizzazione della P.A. non viene in tal caso in rilievo in modo diretto, ma solo quale occasione che ha dato luogo alla lesione di un diritto soggettivo di fonte contrattuale che è stato correttamente tutelato, in quanto tale, innanzi al giudice ordinario. Quest’ultimo poteva, pertanto, disapplicare l’atto amministrativo costituente il presupposto della lesione del diritto, lesione posta in essere con l’attribuzione di una posizione economica deteriore rispetto a quella regolarmente pattuita.

1.2. Infatti, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, prevede la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti, stabilendo, altresì, che quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione il giudice li disapplica se illegittimi.

Al riguardo si è affermato (Cass. Sez. Un. Ordinanza n. 26799 del 7.11.2008) che in tema di impiego pubblico privatizzato la norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, trova applicazione allorchè il lavoratore, in riferimento a quegli atti che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonchè le dotazioni organiche complessive – come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo da coloro che possono vantare un interesse legittimo li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione.

In pratica, vengono in rilievo, ai fini della devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto gli atti di gestione del rapporto di lavoro che incidono su situazioni giuridiche soggettive del dipendente, tutelate secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, adottati dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. in tal senso anche Sez. U., n. 23739 del 16.11.2007)

1.3. In definitiva, è corretta la decisione con la quale la Corte d’appello di Perugia ha confermato la statuizione del primo giudice che aveva respinto l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo la stessa Corte posto bene in evidenza che il provvedimento macro-organizzativo di assegnazione al C. della posizione organizzativa ascrivibile alla fascia A1, successivo alla stipulazione del contratto, era stato contestato non in sè e per sè, ma solo perchè costituiva un ostacolo al riconoscimento del diritto soggettivo alla retribuzione corrispondente alla fascia superiore, nascente a sua volta dal contratto individuale, con la conseguenza che il ricorrente aveva chiesto la disapplicazione e non l’annullamento dell’atto ritenuto lesivo al solo fine di conseguire il soddisfacimento del suo diritto di credito.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e successive modifiche, della L.R. n. 15 del 1998, art. 3, comma 1 e L.R. n. 2 del 2005, nonchè della L. n. 145 del 2002 e dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza 1998 – 2001 comparto Regioni – Enti locali, la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che ai fini della revoca dell’incarico non era prevista la forma scritta.

2.1. Tale motivo è infondato in quanto dalla lettura dell’art. 13 del ccnl dell’area dirigenza 1998 – 2001 – Comparto Regioni – Enti locali si deduce che la comunicazione delle ragioni della revoca non può che essere attuata attraverso un atto formale che ne contenga l’illustrazione. Infatti, il comma 3, della norma collettiva in esame prevede che la revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive, così come il successivo comma 4, stabilisce che i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi debbano essere oggetto di informazione ai soggetti sindacali, per cui è agevole dedurre che l’atto di revoca in esame presuppone una comunicazione scritta, dovendo essere portate a conoscenza del destinatario le ragioni della sua adozione e dovendo essere informati i sindacati dei relativi criteri da seguire.

Quindi, la Corte territoriale ha bene interpretato le suddette disposizioni collettive allorquando ha posto in evidenza che alla luce del loro tenore letterale non poteva condividersi l’argomentazione dell’amministrazione secondo la quale la revoca dell’incarico di fascia A2 sarebbe avvenuta tacitamente, ossia con l’attribuzione di un nuovo incarico classificato in una fascia inferiore. Invero, la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione logica, che per l’atto di revoca non poteva prescindersi dalla forma scritta e non poteva, pertanto, attribuirsi rilevanza a manifestazioni di volontà tacita, una volta assodato che la Regione non si era avvalsa della facoltà, peraltro richiamata dal contratto individuale stipulato col C., di comunicare anticipatamente le ragioni organizzative e produttive che la inducevano all’adozione del suddetto provvedimento, per cui il lavoratore manteneva il diritto al trattamento economico che l’amministrazione datrice di lavoro si era obbligata a corrispondergli con la sottoscrizione del contratto individuale del 5 aprile 2004.

3. Il terzo motivo, proposto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la sottoscrizione di contratti successivi dai quali si sarebbe potuta ricavare la volontà del dipendente di accettare l’incarico modificato, è inconferente rispetto all’oggetto del contendere che è circoscritto alla lamentata inadempienza del primo contratto, per cui il rilievo non è decisivo.

3.1. Tra l’altro, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, della verifica della motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione del materiale istruttorio eseguita dalla Corte di merito sfugge ai rilievi di legittimità, essendo adeguatamente motivata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico.

4. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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