Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15276 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6472-2009 proposto da:

SO.GE.SI. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ZIINO SALVATORE, DIEGO ZIINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO

MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRINO

LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1869/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/01/2009 R.G.N. 324/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ZIINA DIEGO;

udito l’Avvocato POTTINO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato nulla la clausola di apposizione del termine di un contratto di lavoro intercorrente tra T. G. e la spa SO.GE.SI. e che aveva condannato la società al pagamento, in favore della T., delle retribuzioni maturate dalla domanda giudiziale oltre gli accessori di legge, quest’ultima otteneva decreto ingiuntivo, con cui si ingiungeva alla società il pagamento di una complessiva somma di L. 300.309.695, a titolo di retribuzioni maturate dalla data della domanda giudiziale all’epoca della formulazione dei conteggi, e cioè il 5 maggio 1996, oltre accessori di legge.

Proposta opposizione, il Tribunale revocava il provvedimento monitorio e condannava la SO.GE.SI. al pagamento della somma di Euro 252.025,55 a titolo di retribuzioni maturate dal 19 ottobre 1987 (data della domanda giudiziale) al 20 settembre 2003, data di pubblicazione della decisione del Tribunale di Palermo confermata dalla Cassazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la T., sostenendo che il credito doveva essere riconosciuto sino alla data del 5 maggio 1996 e spiegava appello incidentale anche la SOGESI sostenendo a sua volta che in data 1 gennaio 1991 la Montepaschi Serit le era succeduta in tutti i rapporti di lavoro, per cui doveva rispondere solo sino a tale data delle retribuzioni della T..

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della impugnata sentenza, a seguito di consulenza tecnica di ufficio, condannava la SOGESI al pagamento della complessiva somma di Euro 261.045,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 1 novembre 2008 sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza la SO.GE.SI. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi la ricorrente società sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art 2099 c.c. assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non si poteva, nel riconoscere le spettanze della T., sostenere che essa società aveva eccepito tardivamente il subentro di Montepaschi Serit in tutti i rapporti lavorativi della SO.GE.SI perchè il fatto sopravvenuto di un nuovo concessionario non aveva alcuna attinenza con la decisione di primo grado, riguardando questa decisione esclusivamente gli effetti che la reintegrazione avrebbe potuto produrre nel tempo.

Nè si poteva trascurare che detta deduzione sarebbe stata preclusa in appello, per cui essa società era nella impossibilità di dedurla in altro modo in giudizio.

Per di più doveva tenersi anche conto del fatto che si era in presenza di un rapporto di durata, per cui il giudicato era sottoposto alla clausola rebus sic stantibus.

Con il terzo motivo, deduce che nel caso di specie non si era tenuto conto che, come affermato in giurisprudenza, nel caso di subentro, come nel caso in esame, di un nuovo concessionario, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso, per cui il nuovo concessionario è tenuto a considerare il lavoratore reintegrato come suo dipendente.

Il ricorso, che come detto, si articola in tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro dipendenti, va rigettato perchè infondato.

Come è stato rimarcato, il thema decidendum della presente controversia – per quel che rileva in questa sede – consiste nel decidere se le differenze retributive rivendicate dalla T. debbano essere dalla SOGESI liquidate sino al 31 dicembre 1990 oppure sino al maggio 1996.

Orbene, la Corte territoriale, nel condannare la società al pagamento delle differenze retributive sino al maggio 1996, ha evidenziato che il passaggio della concessione tra la SOGESI e la Montepaschi Serit è avvenuto nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed allorquando era già stata emessa la decisione del Tribunale di Palermo – che, in sede di gravame (instaurato con il ricorso depositato in data 20. febbraio 2001) aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro tra la T. e la Sogesi ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle differenze retributive – decisione cui ne giudizio di appello si era fatto riferimento solo con memoria del 30 maggio 2005 da parte della Sogesi nella quale soltanto si era dato atto che la Montepaschi a decorrere dal i gennaio 1991 era succeduta nella concessine della Sogesi. Orbene – ha osservato ancora il giudice d’appello – il giudicato formatosi sulla nullità della clausola di apposizione del termine, era stato eccepito soltanto nel giudizio di opposizione e perciò anche tardivamente si era affermato che il passaggio della concessione risaliva al gennaio 1991.

Orbene, ricostruito in tali termini fattuali il thema decidendum, non può dubitarsi che, in applicazione dei principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure che le sono state mosse.

Ed invero – al di là della pure assorbente considerazione che il dato comune ai tre motivi del ricorso della Sogesi si basa sul richiamo alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palermo (sentenza che, In conformità al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., n. 6 doveva essere allegata al ricorso per cassazione) ed al di là della doverosa rilevazione che contro il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione la Sogesi non ha dimostrato di avere ritualmente e tempestivamente eccepito che Sogesi non era più concessionaria dal 31 dicembre 1990, data della sua messa in liquidazione, – va ricordato come l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. sostenuta dalla ricorrente a sostegno della sua domanda dalla Sogesi ne evidenzia la infondatezza. Ed invero, a fronte del giudicato eccepito irritualmente e tardivamente, la successione dei diritto controverso non è stato adeguatamente dedotto. Per di più, proprio in fattispecie con indubbi profili di analogia con la controversia in esame, i giudici di legittimità hanno statuito che, in caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito territoriale, il nuovo concessionario, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 23 subentra “ex lege” nei rapporti di lavoro instaurati con precedente concessionario, quando i lavoratori si trovino nelle condizioni previste dalla norma citata.

Ne consegue che, nei caso in cui la nuova concessione abbia inizio nel corso di una causa di lavoro vertente tra il precedente concessionario ed un dipendente, si verifica un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prevista e disciplinata dall’art. 111 c.p.c. (cfr. al riguardo, Cass. 12 febbraio 2004 n. 2735, cui adde Cass. 24 febbraio 2006 n. 4171).

Corollario del principio ora enunciato e dell’applicabilità del disposto dei citato art. 111 c.p.c. è che la sentenza resa nei confronti del vecchio concessionario fa stato anche nei confronti del nuovo concessionario (cfr. in tali sensi Cass. 23 marzo 2005 n. 6233).

La società ricorrente in ragione della sua soccombenza va condannata a pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con la precisazione che gli onorari vanno limitati alla partecipazione alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, essendo stato il ricorso della T. tardivamente notificato alla società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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