Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15274 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15274 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 16608-2014 proposto da:
MINISTERO
ERO

DEI J ERN O

COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, SEZIONE
DISTACCATA DI BOLOGNA 80185690585, in persona del
Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

-2633

Data pubblicazione: 21/07/2015

OBIEGBULAN UCHECHUKWU ANTHONY;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2532/2013 RG. A.C. della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA del 16/05/2014, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Saulina Paola (Avvocatura) difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 16608 sez. MI – ud. 09-04-2015
-2-

16/05/2014;

Svolgimento del processo
OBIEGBULAN UCHECHUKWU Anthony proponeva
ricorso avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della

Commissione territoriale di Torino – Sezione distaccata di Bologna
del 8/4/2013.
La causa veniva definita con ordinanza del Tribunale di
Bologna nel proc. 10348/2013 depositata il giorno 8/11/2013 con la
quale, in parziale accoglimento, veniva disposta la comunicazione
per l’eventuale accoglimento del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
Quanto alle forme “maggiori” di protezione, il Tribunale
osservava che il ricorrente pur riportando un racconto coerente con i
dati storici del paese di provenienza, aveva riferito in maniera
generica i motivi del suo allontanamento e aveva presentato la
richiesta di asilo politico dopo un anno e cinque mesi dal suo
ingresso in Italia, senza fornire adeguata motivazione.

protezione internazionale disposto con provvedimento della

Quanto invece al permesso per motivi umanitari il Tribunale si
avvaleva quanto al criterio giuridico dell’art.5 c.6 Dlgs. 286/98 da
cui è possibile ricavare che esso spettava ricorrendo seri motivi di

internazionali, dunque seri ma non predeterminati.Nel caso di specie
rilevava la circostanza che il richiedente aveva infine trovato in
Italia, con un lavoro, quei mezzi di sostentamento che gli sarebbero
venuti a mancare in Nigeria.
Avverso tale decisione, comunicata il giorno 8/11/2013, con
citazione notificata nel domicilio del procuratore in data
22/11/2013, proponeva appello il MINISTERO concludendo per la
riforma dell’ordinanza impugnata.
Si costituiva OBIEGBULAN UCHECHUKWU Anthony
proponendo appello incidentale per il riconoscimento della
protezione sussidiaria.
Intervenuto il P.M. chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’appello di Bologna rigettava entrambi gli appelli.

carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o

Avverso la detta decisione ricorre per cassazione il Ministero
dell’interno sulla base di due motivi cui non resiste lo straniero.

Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce la
violazione degli arti. 18,19 e 20 del d.lgs 286/98 poiché l’intimato
non avrebbe fornito ,sia pure sommariamente ,adeguata
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento
dello status di rifugiato.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art 14 del
d.lgs 251/07per non avere la Corte d’appello effettuato alcun
giuudzio prognostico sulla condizioni che potevano giustificare la
concessione della protezione sussidiaria.
Il ricorso è inammissibile.
Invero la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza
delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria
sulla base della motivazione seguente.

Motivi della decisione

”L’appello principale avverso il riconoscimento delle
condizioni per la protezione umanitaria va rigettato in quanto la
Corte non condivide la tesi della esistenza di un “numerus clausus”.

c.6 del Dlgs. 286/1998 né vi è giunta la giurisprudenza di
legittimità ( si confronti Sez. U, Ordinanza n. 19393 del
09/09/2009) la quale effettivamente in motivazione contiene rinvii
agli articoli del Testo Unico (quali l’art. 19) citati dalla difesa del
Ministero, ma senza farne discendere in alcun modo un catalogo
vincolante.”
Tale motivazione non è oggetto di censura da parte dei due
dianzi citati motivi che si soffermano unicamente sull’onere della
prova delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato
e sulle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria
ipotesi estranee a quelle per cui è causa in cui si verte in tema di
protezione umanitaria ex art 5 comma 6 del d.lgs 286/98.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile .Nulla per le
spese
PQM

Specificamente non autorizza tale conclusione la lettera dell’art. 5

Dichiara inammissibile il ricorso

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