Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15274 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 257/2012 del Tribunale di Teramo e l’ordinanza

ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. della Corte d’Appello di L’Aquila

letta all’esito dell’udienza del 31 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25 maggio 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza letta pubblicamente all’esito dell’udienza del 31 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto a F.E. – assunto come docente con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art. 348-ter c.p.c. affidato ad unico motivo;

l’intimato non si è costituito;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità;

qualora l’ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (Cass. Sez. U., 07/12/2016, n. 25043; Cass. 14/02/2017, n. 3927);

nella specie, l’ordinanza – non depositata dal ricorrente ma rinvenuta agli atti del fascicolo di ufficio – è stata pronunciata e letta all’udienza del 31 ottobre 2013, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione (irrilevante, a tal fine, la data di deposito);

di conseguenza il ricorso, avviato per la notificazione il 7 gennaio 2014, risulta essere tardivo;

pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

stante la mancata costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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